IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 31  luglio 1997,  n. 249,  relativa all'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo,   ed,   in
particolare,  l'articolo 1,  comma 6,  lettera a),  punti 7  ed 8,  e
l'articolo 5;
  Vista  la legge  31 dicembre  1996, n.  675, riguardante  la tutela
delle persone  e di altri  soggetti rispetto al trattamento  dei dati
personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318, concernente  il  regolamento di  attuazione  della legge  23
dicembre 1996,  n. 650, e  del decreto legge  1 maggio 1997,  n. 115,
convertito  in legge  1  luglio  1997, n.  189,  ed, in  particolare,
l'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto il  decreto ministeriale  25 novembre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 283 del  4 dicembre
1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica del  2 dicembre
1994  relativo all'approvazione  della convenzione  stipulata tra  il
Ministero delle poste  e delle telecomunicazioni e  la Omnitel Pronto
Italia  per  l'espletamento  del  servizio  pubblico  radiomobile  di
comunicazione  in tecnica  numerica GSM,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del
31 gennaio 1995;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  22 dicembre
1994  relativo all'approvazione  della convenzione  stipulata tra  il
Ministero  delle poste  e delle  telecomunicazioni e  la Telecom  per
l'espletamento del servizio pubblico  radiomobile di comunicazione in
tecnica  numerica  GSM,  pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale   17  marzo  1995  concernente  il
trasferimento da Telecom Italia a  Telecom Italia Mobile dei rapporti
connessi ai servizi  radiomobili, registrato dalla Corte  dei conti -
Ufficio  controllo  poste e  telecomunicazioni,  il  23 maggio  1995,
registro n. 4, foglio n. 72;
  Vista la  raccomandazione della Commissione europea  C(98)50 dell'8
gennaio  1998,  riguardante   l'interconnessione  nel  mercato  delle
telecomunicazioni liberalizzato;
  Visto  il documento  ONP  COM  97-45-bis del  26  gennaio 1998  del
Comitato  ONP  riguardante  termini   e  condizioni  dell'offerta  di
interconnessione di riferimento;
  Visto   il  decreto   ministeriale  24   aprile  1997   riguardante
l'istituzione  della  commissione  per  la  normativa  tecnica  sulla
numerazione delle telecomunicazioni;
  Vista l'offerta  di interconnessione della societa'  Telecom Italia
trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG
del 27 giugno 1997;
  Visti  i  pareri dell'Autorita'  garante  della  concorrenza e  del
mercato proc. n.  S/207, prot. n. 12888 del 13  febbraio 1998 e proc.
n. S/214, prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;
  Visto il  parere del  Nucleo di  consulenza per  l'attuazione delle
linee guida  per la  regolazione dei servizi  di pubblica  utilita' -
NARS - prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998;
  Visto il parere congiunto delle  Direzioni Generali IV, prot. 12142
del  17 marzo  1998, e  XIII,  prot. 1419  del 10  marzo 1998,  della
Commissione europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
  a) "regolamento", il provvedimento citato  in premessa che attua le
direttive comunitarie nel  settore delle telecomunicazioni, approvato
con decreto  del Presidente  della Repubblica  19 settembre  1997, n.
318;
  b) "Autorita'",  l'organismo istituito dall'art. 1,  comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 249,  e definito anche dall'art. 1, comma 1,
lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
25, della citata legge n. 249 del 1997.
  2.  Al   presente  provvedimento   sono  altresi'   applicabili  le
definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.