L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il decreto  legislativo 26  novembre 1991,  n. 393,  recante
norme in  materia di assicurazioni di  assistenza turistica, credito,
cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa, con il quale la Maeci - Societa' mutua
di  assicurazioni  e di  riassicurazioni,  con  sede in  Milano,  via
Spalato n.  11/2, risulta  autorizzata ad esercitare,  nel territorio
della  Repubblica, le  assicurazioni  e la  riassicurazione nei  rami
infortuni,   corpi  di   veicoli  marittimi,   lacustri  e   fluviali
(limitatamente ai battelli da  pesca), incendio ed elementi naturali,
altri danni ai beni (con esclusione dei rischi gia' compresi nei rami
cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio), r.c.
autoveicoli  terrestri (con  esclusione della  responsabilita' civile
del  vettore),  r.c.  veicoli  marittimi, lacustri  e  fluviali  (con
esclusione della responsabilita' civile  del vettore nel trasporto di
cose), r.c.  generale, credito  (limitatamente al  credito ipotecario
navale per i  battelli da pesca), perdite pecuniarie  di vario genere
(con esclusione  dei rischi gia'  compresi nei rami corpi  di veicoli
terrestri, pioggia, rischi  di impiego), e le  assicurazioni nei rami
corpi di  veicoli terrestri,  altri danni  ai beni  (limitatamente ai
rischi   gia'  compresi   nei   rami  cristalli   e  furti)   credito
(limitatamente  alla vendita  a rate),  cauzione (limitatamente  alle
assicurazioni  di fedelta'  e a  quelle per  partecipazioni a  gare e
contratti   di  appalto),   perdite   pecuniarie   di  vario   genere
(limitatamente  ai rischi  gia' compresi  nel ramo  corpi di  veicoli
terrestri);
  Visti i decreti  ministeriali in data 2 settembre 1985  e 19 aprile
1994, con  i quali la  Maeci - Societa'  mutua di assicurazioni  e di
riassicurazioni  e'   stata  autorizzata  ad   estendere  l'esercizio
dell'attivita assicurativa e riassicurativa  nei rami malattia, altri
danni ai  beni (limitatamente ai rischi  C.A.R., leasing elettronica,
guasti macchine e rischi  di montaggio), tutela giudiziaria, cauzione
(limitatamente agli affari italiani) e assistenza;
  Viste le  comunicazioni della societa',  e da ultimo la  lettera in
data  12  maggio   1998,  con  la  quale  la   stessa  ha  rinunciato
espressamente   all'esercizio  di   alcuni   rami  assicurativi,   in
conformita' con le deliberazioni assunte all'unanimita' dal consiglio
di  amministrazione e,  da  ultimo, in  sede  di adunanza  consiliare
tenutasi in data 20 aprile 1998;
  Considerato che ricorrono  i presupposti di cui  all'art. 65, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi  dell'art. 65, comma  3, del decreto legislativo  17 marzo
1995,  n  175, la  Maeci  -  Societa'  mutua  di assicurazioni  e  di
riassicurazioni, con sede in  Milano, e' decaduta dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa  nei rami
corpi  di veicoli  marittimi, lacustri  e fluviali,  r.c. autoveicoli
terrestri,  r.c.  veicoli  marittimi, lacustri  e  fluviali,  credito
(limitatamente al credito ipotecario navale  per i battelli da pesca)
nonche' all'esercizio  dell'attivita' assicurativa nei rami  corpi di
veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente
ai  rischi gia'  compresi  nel  ramo corpi  di  veicoli terrestri)  e
dell'attivita' riassicurativa  nei rami cauzione,  perdite pecuniarie
di vario genere, tutela giudiziaria e assistenza.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 giugno 1998
                                             Il presidente: Manghetti