IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135 ed in particolare l'art. 1; Visto il decreto 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dai ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 ed in particolare l'art. 5; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra ciascuna Regione, dei fondi messi a disposizione dalle suindicate disposizioni normative, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nei precitati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, per il secondo piano annuale del primo piano di programmazione triennale formulato dalle competenti Amministrazioni regionali; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1996, con il quale sono state indicate le somme disponibili per la prima annualita' del primo triennio di applicazione nonche' stabiliti, per il citato triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento dei su indicati interventi; Preso atto dell'auspicio formulato dalla Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento nella seduta del 18 aprile 1996 affinche' il riparto delle annualita' successive alla prima riconsiderassero - invertendoli - i pesi in essa attribuiti agli indici inerenti agli edifici soggetti a vincolo storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi; Acquisito, altresi', il parere formulato dall'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica nella seduta del 17 dicembre 1996 finalizzato, anche in esito a quanto in precedenza indicato, ad attribuire il valore percentuale 10 all'indicatore relativo agli edifici sprovvisti di palestra ed impianti sportivi e 5 a quello relativo agli immobili soggetti a vincolo storico - cosi' invertendo la relativa valorizzazione formulata in occasione del primo piano annuale - nonche' diretto a ridurre al 5% l'accantonamento da ridistribuire tra le regioni interessate in ragione della rispettiva capacita' di spesa, in tal modo rimodulandola dal 10% attualmente previsto; Ravvisata l'opportunita' ai sensi, in particolare, del citato art. 5 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla successiva legge 17 dicembre 1997, n. 434 e secondo le modalita' in esso indicate, di riservare una quota aggiuntiva, pari al 5% dell'intero ammontare dei finanziamenti utilizzabili col presente decreto, a favore delle regioni Marche ed Umbria interessate dai recenti, gravi, eventi sismici; Preso atto che, come da note 13 maggio 1998, prot. n. 216 della Cassa depositi e prestiti e 25 maggio 1998, prot. n. 447223 del Ministero del tesoro, la somma concretamente ripartibile, tenuto anche conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 522.000.000.000; Acquisito, come formulato nella seduta del 23 aprile 1998 (rep. atti 449 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Per la seconda annualita' del primo piano di programmazione triennale contemplata dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamata in epigrafe, assistita da interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, e' globalmente disponibile la somma di L. 522.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.