IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge  11  gennaio  1996, n.  23  ed  in particolare  gli
articoli 2 e 4;
  Visto il decreto-legge  25 marzo 1997, n.  67, recante disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione convertito con modificazioni nella
legge 23 maggio 1997, n. 135 ed in particolare l'art. 1;
  Visto  il  decreto 27  ottobre  1997,  n. 364,  recante  interventi
urgenti a favore delle zone colpite dai ripetuti eventi sismici nelle
regioni Marche  ed Umbria convertito, con  modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1997, n. 434 ed in particolare l'art. 5;
  Considerata  la  necessita'  di procedere  alla  ripartizione,  tra
ciascuna  Regione, dei  fondi messi  a disposizione  dalle suindicate
disposizioni  normative, al  fine di  consentire l'attivazione  degli
interventi contemplati  nei precitati articoli  2 e 4 della  legge n.
23/1996,  per   il  secondo   piano  annuale   del  primo   piano  di
programmazione triennale  formulato dalle  competenti Amministrazioni
regionali;
  Visto il  decreto ministeriale 18  aprile 1996, n.  152, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  30 aprile  1996, con  il quale  sono state
indicate  le somme  disponibili  per la  prima  annualita' del  primo
triennio di  applicazione nonche' stabiliti, per  il citato triennio,
gli   indirizzi  diretti   ad   assicurare  al   fine  di   un'idonea
programmazione scolastica nazionale,  il necessario coordinamento dei
su indicati interventi;
  Preso  atto  dell'auspicio  formulato dalla  Conferenza  permanente
Stato, regioni e  province autonome di Bolzano e  Trento nella seduta
del 18 aprile  1996 affinche' il riparto  delle annualita' successive
alla  prima  riconsiderassero  -  invertendoli   -  i  pesi  in  essa
attribuiti  agli  indici inerenti  agli  edifici  soggetti a  vincolo
storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi;
  Acquisito,   altresi',   il  parere   formulato   dall'Osservatorio
permanente  per l'edilizia  scolastica nella  seduta del  17 dicembre
1996 finalizzato, anche in esito  a quanto in precedenza indicato, ad
attribuire  il valore  percentuale  10  all'indicatore relativo  agli
edifici  sprovvisti di  palestra ed  impianti sportivi  e 5  a quello
relativo agli immobili soggetti a  vincolo storico - cosi' invertendo
la  relativa valorizzazione  formulata in  occasione del  primo piano
annuale  -  nonche'  diretto  a ridurre  al  5%  l'accantonamento  da
ridistribuire tra le regioni  interessate in ragione della rispettiva
capacita' di  spesa, in  tal modo  rimodulandola dal  10% attualmente
previsto;
  Ravvisata l'opportunita' ai sensi,  in particolare, del citato art.
5 del  decreto-legge 27 ottobre  1997, n. 364, come  convertito dalla
successiva legge 17  dicembre 1997, n. 434 e secondo  le modalita' in
esso  indicate,  di  riservare  una  quota  aggiuntiva,  pari  al  5%
dell'intero  ammontare dei  finanziamenti  utilizzabili col  presente
decreto,  a favore  delle regioni  Marche ed  Umbria interessate  dai
recenti, gravi, eventi sismici;
  Preso atto  che, come da  note 13 maggio  1998, prot. n.  216 della
Cassa  depositi e  prestiti e  25 maggio  1998, prot.  n. 447223  del
Ministero  del tesoro,  la  somma  concretamente ripartibile,  tenuto
anche conto  del necessario preammortamento previsto  dalla normativa
di riferimento, ammonta a L. 522.000.000.000;
  Acquisito, come  formulato nella  seduta del  23 aprile  1998 (rep.
atti  449  di  pari  data), il  parere  favorevole  della  Conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  seconda  annualita'  del  primo  piano  di  programmazione
triennale contemplata dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
richiamata  in epigrafe,  assistita  da  interventi finanziari  dello
Stato in  materia di edilizia scolastica,  e' globalmente disponibile
la somma di L. 522.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.