IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
            del Ministero dell'industria, del commercio e
                          dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
           dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Vista la  circolare 25 febbraio  1993, n. 159258,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 99 del 29  aprile 1993 con
cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra,
in via provvisoria taluni organismi;
  Visto il  decreto di  autorizzazione emesso  in forza  della citata
circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza presentata  dalla societa'  O.C.E. -  Organismo di
certificazione europea  S.r.l. con  sede legale in  via Ancona,  21 -
Roma;
  Considerato che  la societa'  O.C.E. - Organismo  di certificazione
europea S.r.l., ha dichiarato di  soddisfare ai criteri minimi per la
notifica degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.,
via Ancona, 21  - Roma e' autorizzata ad  emettere certificazione CEE
di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per i  seguenti prodotti  di cui  all'allegato IV,  lettere A)  e B),
della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine.
  1. Seghe  circolari (monolama  e multilama  per la  lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  1.1.  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, a tavola  fissa con avanzamento manuale del  pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
  1.2.  Seghe  ad  utensile  in   posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione, a tavola - cavalletto  o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale.
  1.3.  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, dotate di un  dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
  1.4.  Seghe  ad utensile  mobile  nel  corso della  lavorazione,  a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
  2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  3. Piallatrici  su una faccia a  carico e/o scarico manuale  per la
lavorazione del legno.
  4. Seghe  a nastro,  a tavola fissa  o mobile, e  seghe a  nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  5. Macchine combinate dei tipi di cui ai  punti da 1 a 4 e al punto
7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
  6. Tenonatrici  a mandrini multipli  ad avanzamento manuale  per la
lavorazione del legno.
  7.  Fresatrici ad  asse verticale,  ad avanzamento  manuale per  la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
  8. Seghe a catena portatili da legno.
  9. Presse, comprese le piegatrici,  per la lavorazione a freddo dei
metalli,  a carico  e/o scarico  manuale,  i cui  elementi mobili  di
lavoro  possono avere  una corsa  superiore a  6 mm  e una  velocita'
superiore a 30 mm/s.
  10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione
a carico o scarico manuale.
  11. Formatrici della  gomma a iniezione o compressione,  a carico o
scarico manuale.
  12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
  macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;
  armatura semovente idraulica;
  con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine
per lavori sotterranei.
  13. Benne di raccolta di  rifiuti domestici a carico manuale dotate
di un meccanismo di compressione.
  14. Dispositivi  di protezione  e alberi cardanici  di trasmissione
amovibili descritti al punto 3. 4. 7.
  15. Ponti elevatori per veicoli.
  16. Apparecchi  per il  sollevamento di persone  con un  rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
  B) Componenti di sicurezza.
  1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle
persone   (barriere   immateriali,  tappeti   sensibili,   rilevatori
elettromagnetici).
  2.  Blocchi logici  con funzioni  di sicurezza  per dispositivo  di
comando che richiedono l'uso delle due mani.
  3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui
al punto A9, 10 e 11.
  4.  Strutture di  protezione  contro il  rischio di  capovolgimento
(ROPS).
  5. Strutture di  protezione contro il rischio di  cadute di oggetti
(FOPS).
  2. La certificazione  CEE deve essere effettuata  secondo le forme,
modalita' e  procedure stabilite  nella direttiva 89/392/CEE  e nelle
relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  4.  L'autorizzazione di  cui  al precedente  comma  1, comporta  il
divieto  di   esercitare  attivita'  di   consulenza,  progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto
del presente decreto.
  5. Il  rapporto contrattuale  a qualsiasi titolo  intercorrente tra
l'organismo  autorizzato ed  il  personale dello  stesso deve  essere
vincolato  da una  condizione di  esclusiva per  tutta la  durata del
rapporto stesso.