Agli uffici unici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Al Dipartimento del territorio All'Ufficio del segretario generale Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Al Ministero degli interni Al Ministero del tesoro - (Ragioneria generale) All'ANCI Premessa L'art. 3, commi 143, 144 e 147 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca una delega al Governo per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). A tale delega e' stata data attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (articoli da 1 a 45) modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137. Il citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 1998, introduce profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente, in quanto attua un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni, dotando queste ultime dell'autonomia finanziaria necessaria per svolgere una diretta e responsabile politica di bilancio, presupposto di una evoluzione in senso federalista dell'assetto istituzionale dello Stato. La riforma, entro il vincolo dell'invarianza del gettito complessivo, attua, altresi', una rilevante semplificazione del sistema tributario e contributivo, in quanto abolisce a far data dal 1 gennaio 1998: - i contributi per il Servizio sanitario nazionale (compresa la cosiddetta "tassa sulla salute") e altri prelievi contributivi minori; - l'imposta locale sui redditi; - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; - la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva; - l'Iciap; - le tasse di concessione comunale. In generale, la soppressione di una pluralita' di prelievi con basi imponibili limitate e aliquote differenziate e l'istituzione di un'unica nuova imposta, con base imponibile piu' ampia e aliquota uniforme, comportano un miglioramento dell'efficienza economica del sistema, riducendo gli effetti distorsivi sulle scelte allocative degli operatori. L'IRAP assoggetta a tassazione il valore della produzione netta dei soggetti che abitualmente producono o scambiano beni ovvero prestano servizi. Sono, tra l'altro, soggetti passivi di detta imposta le societa', gli enti e le persone fisiche che esercitano attivita' commerciali o agricole, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche. Ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie correlate all'imposta regionale sulle attivita' produttive, qualora il soggetto passivo del tributo realizzi la produzione netta nel territorio di varie regioni, la base imponibile globale deve essere ripartita tra le medesime, con riferimento a taluni parametri (retribuzioni, estensione dei terreni, ecc.) in relazione alle diverse tipologie di contribuenti interessati (imprese industriali, mercantili e di servizi, banche, imprese agricole, ecc.). L'aliquota di base e' fissata nella misura del 4,25 per cento salve le deroghe di carattere temporaneo per singoli settori (es. imprese agricole, banche e assicurazioni). A decorrere dal terzo anno successivo al 1998 (cioe' dall'anno 2001) le regioni potranno esercitare la facolta' di maggiorare l'aliquota fino a un punto percentuale e di differenziarla tra categorie di contribuenti e tra settori di attivita'. Il titolo I del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, recante istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, puo' essere cosi' suddiviso 1. aspetti generali del tributo; 2. soggetti passivi; 3. base imponibile; 4. ripartizione territoriale della base imponibile; 5. agevolazioni ed esenzioni; 6. determinazione dell'imposta e detrazioni; 7. dichiarazione dei contribuenti e obblighi contabili; 8. riscossione dell'imposta; 9. accertamento, controlli e attribuzione del gettito; 10. sanzioni; 11. disposizioni finali e transitorie. Relativarnente ai punti sopra indicati si forniscono i seguenti chiarimenti, con l'avvertenza che gli articoli menzionati senza ulteriori specificazioni sono quelli riferiti al decreto legislativo n. 446 del 1997, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 137 del 1998, riportato in appendice alla presente circolare. CAPITOLO I Aspetti generali dei tributo 1.1 Istituzione dell'imposta. L'art. 1 istituisce l'IRAP e ne definisce i caratteri essenziali: - di imposta locale, in quanto la stessa e' applicabile alle attivita' produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione; - di imposta reale, oggettiva, che prende in esame non il soggetto di imposta ma le tipologie di attivita' esercitate dallo stesso, produttive di capacita' contributiva; - di imposta indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Si precisa che l'art. 43, comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo in esame, che fanno un generico rinvio alle regioni o al loro territorio, devono intendersi riferite, per le regioni Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio. 1.2 Presupposto dell'imposta L'art. 2, comma 1, primo periodo, individua il presupposto dell'imposta, cioe' il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo. Il presupposto dell'IRAP e' costituito dall'esercizio abituale di un'attivita', autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, ancorche' tale attivita' non abbia carattere commerciale. Da tale definizione consegue che, qualora dette attivita' vengano esercitate in modo occasionale, le stesse non rilevano ai fini dell'applicazione dell'IRAP. Con riferimento alla locuzione "autonomamente organizzata", si precisa che l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire e' quello di escludere dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attivita' che, pur potendosi astrattamente ricondurre all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato. E' il caso, ad esempio, dell'attivita' di collaborazione coordinata e continuativa che si configura soltanto laddove non vengano impiegati propri "mezzi organizzati" (cfr. art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR). Il secondo periodo dello stesso art. 2, comma 1, completa la definizione del presupposto dell'imposta dando particolare rilievo all'elemento soggettivo rispetto a quello oggettivo (attivita' esercitata), in quanto stabilisce che l'attivita' svolta dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. Pertanto, costituiscono presupposto d'imposta anche le attivita' svolte dalle Amministrazioni dello Stato che configurano l'esercizio di una pubblica funzione. Va altresi' osservato che dalla specifica definizione del presupposto dell'IRAP consegue che il nuovo tributo va tenuto distinto sia dalle imposte sui redditi, che assumono come presupposto il possesso di redditi, sia dall'Iva, che e' un'imposta sui consumi, la quale si applica sulle cessioni di beni, sulle prestazioni di servizi e sulle importazioni oltre che sugli acquisti intracomunitari. L'autonomia e la specificita' del presupposto dell'IRAP, rispetto a quello relativo alle suddette imposte, si desumono anche dalle ragioni e dagli obiettivi che sono alla base del nuovo tributo. 1.3 Valore della produzione L'art. 4, comma 1, stabilisce che l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione. Da tale formulazione normativa emerge che la base imponibile del tributo e' costituita dal "valore della produzione netta"; pertanto, in questa sede, si rende necessario fornire chiarimenti in ordine agli elementi costitutivi di detto valore. Al riguardo va anzitutto rilevato che nell'ordinamento giuridico non e' rinvenibile una definizione del valore della produzione anche se, nell'art. 2425 del cod. civ., relativamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, vengono analiticamente indicati nelle voci da A1) ad A5) i componenti del valore della produzione stessa. Come gia' detto, la disposizione in esame assume quale base imponibile dell'imposta il valore della produzione al netto di taluni componenti che i successivi articoli individuano espressamente (cfr., in particolare, gli artt. 5, 6 e 7). In particolare, per quanto riguarda le imprese industriali, tale base e' costituita, come gia' detto, dal valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ., cioe' dal valore dei beni e servizi prodotti nell'attivita' ordinaria dell'impresa, al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni (materie prime, merci, beni strumentali, ecc.) e servizi, di cui alla lettera B) di detto articolo, necessari per la produzione. Non sono pertanto deducibili, ad esempio, quei costi indicati alla voce B9 (salari, stipendi, oneri sociali, ecc.), che per la loro natura non sono suscettibili di deduzione proprio in coerenza con la finalita' dell'imposta. Tra i costi della produzione di cui alla predetta lettera B) non sono altresi' ammessi in deduzione quelli relativi alle voci B10, lettera c) (altre svalutazioni delle immobilizzazioni), B10, lettera d) (svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide), B12 (accantonamento per rischi) e B13 (altri accantonamenti). Trattasi di costi che attengono ad una fase eventuale e successiva a quella tipica della produzione e generalmente di natura estimativa. Tali criteri verranno nel prosieguo analiticamente esaminati con riferimento alle varie categorie di soggetti destinatari del tributo. 1.4 Periodo d'imposta L'art. 14 stabilisce che l'imposta e' dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Detta disposizione prevede inoltre che il periodo d'imposta e' determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente, ai fini dell'IRAP, il periodo d'imposta e' costituito, per le persone fisiche, le societa' di persone e i soggetti ad esse equiparate, dall'anno solare (cfr. art. 7, comma 1, del TUIR), mentre per le societa' e gli enti soggetti all'IRPEG, il periodo d'imposta e' costituito dall'esercizio o il periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo (cfr. art. 90, comma 2, del TUIR). Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni e gli altri enti pubblici indicati all'art. 88, comma 1, del TUIR, che non sono soggetti passivi dell'IRPEG, il periodo d'imposta, ai fini dell'IRAP, e' costituito dall'anno solare. 1.5 Spettanza dell'imposta L'art. 15 dispone che l'imposta e' dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta e' realizzato. Tale disposizione e' coerente con la finalita' del tributo che, come rilevato in premessa, e' diretto al finanziamento delle regioni per la loro autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La disposizione in commento va altresi' correlata con quanto stabilito nell'art. 4, comma 2, concernente la ripartizione del tributo di cui si dira' nel prosieguo. 1.6 Domicilio fiscale dei soggetti passivi L'art. 21 stabilisce che ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, l'art. 58 del citato decreto stabilisce che agli effetti dell 'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano la loro attivita'. Si ricorda che l'art. 59 del citato decreto n. 600 del 1973 fissa particolari criteri per l'individuazione del domicilio fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 1.7 Soppressione di taluni tributi e contributi Come accennato in premessa, uno degli obiettivi che la nuova imposizione di tipo regionale intende perseguire e' costituito dalla semplificazione del sistema tributario attuata mediante l'abolizione di alcuni importanti tributi e contributi. Infatti, per effetto dell'art. 36, comma 1, con l'introduzione dell'IRAP vengono contestualmente abrogati (a decorrere dal 1 gennaio 1998, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) i seguenti tributi e contributi: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonche' la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del TUIR; c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995; e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. E' da ricordare che ai sensi dell'art. 51, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sono altresi' abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 702 del 1978. Inoltre, si fa presente che, ai sensi dello stesso art. 51, a decorrere dal 1 gennaio 1999, sono abrogate le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. nonche' l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995. 1.8 Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare L'art. 37 dispone che, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, l'IRAP si applica a partire dal primo periodo di imposta con inizio successivo alla data del 1 gennaio 1998 e dal medesimo periodo d'imposta si considerano aboliti i tributi e contributi indicati nell'art. 36 di cui si e' fatto cenno nel paragrafo precedente. Per i predetti soggetti il cui periodo d'imposta abbia avuto inizio dopo il 30 settembre 1997 ed e' in corso alla data del 1 gennaio 1998, la citata norma prevede che l'applicazione dell'IRAP decorre dall'inizio di detto periodo d'imposta. Per tale motivo, la norma stessa stabilisce, altresi', che detti soggetti possono scomputare dall'acconto IRAP dovuto per il 1998 i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA relativi ai mesi interi compresi tra l'inizio del periodo d'imposta e il 31 dicembre 1997 nonche' l'importo dei contributi al servizio sanitario nazionale eventualmente versati in relazione ai predetti mesi. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi non scomputati. 1.9 Versamenti relativi a tributi e contributi soppressi L'art. 36, comma 2, stabilisce che i versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1 dello stesso art. 36, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data. Tale disposizione riguarda non solo i contribuenti IRAP ma anche coloro i quali non assumono veste di soggetti passivi ai fini del nuovo tributo. Risulteranno pertanto dovuti, ad esempio, i versamenti a saldo dell'ILOR e dell'imposta sul patrimonio netto relativi al 1997. 1.10 Adeguamento dei trattati internazionali Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali, l'art. 44 prevede l'equiparazione dell'IRAP ai tributi aboliti. Di fatto, tale norma investe l'operativita' delle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi attualmente in vigore che, per la quasi totalita', annoverano anche l'ILOR tra le imposte cui si applicano. Nelle convenzioni e' previsto, conformemente al modello OCSE, che le Autorita' competenti degli stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alla propria legislazione ai fini dell'applicazione delle convenzioni stesse alle imposte di natura analoga o identica che si aggiungono o si sostituiscono a quelle gia' considerate. A tale riguardo sono state prese iniziative nei confronti dei paesi esteri partners di trattato, portando a loro conoscenza la nuova imposta. In relazione a cio', l'IRAP potra' definitivamente ritenersi inclusa nel regime convenzionale al raggiungimento delle intese con le singole Autorita' estere e nei limiti delle intese stesse. In particolare, per quanto concerne gli Stati Uniti d'America e' stato siglato un accordo temporaneo fra le amministrazioni fiscali italiana e statunitense, con il quale si e' stabilito il trattamento dell'IRAP nell'ambito della vigente convenzione relativamente al primo periodo di imposta di applicazione del nuovo tributo; tale accordo peraltro continuera' ad applicarsi se entro il 1998 verra' concluso fra le Autorita' competenti il nuovo trattato fiscale - per il quale sono attualmente in corso i negoziati - e fino all'entrata in vigore di tale nuovo trattato. In base a tale accordo temporaneo, l'IRAP viene considerata come imposta cui si applica la vigente Convenzione; tuttavia, ai fini del riconoscimento del credito a riduzione dell'imposta sul reddito dovuta negli Stati Uniti, assume rilevanza solo una quota dell'IRAP attribuibile agli utili. Tale quota, in particolare, e' determinata applicando all'IRAP stessa il rapporto fra "base imponibile rettificata" e base imponibile totale, intendendo per "base rettificata" la misura piu' elevata fra: (a) zero, oppure (b) base imponibile totale su cui e' effettivamente applicata l'IRAP meno l'ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti presi in considerazione nella determinazione della base imponibile totale su cui e' effettivamente applicata l'IRAP. 1.11 Giurisdizione delle controversie in materia di IRAP. L'art. 22, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce espressamente che le controversie concernenti l'IRAP e le relative sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo medesimo. CAPITOLO II Ambito soggettivo di applicazione dell'imposta 2.1 Soggetti passivi dell'IRAP Ai sensi dell'art. 3 sono soggetti passivi dell'IRAP coloro i quali esercitano abitualmente una o piu' attivita' autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Pertanto, qualora un soggetto eserciti contemporaneamente sia attivita' d'impresa che attivita' artistica o professionale, lo stesso dovra' determinare distintamente la base imponibile relativa a ciascuna attivita'. Sono soggetti passivi dell'IRAP: a) le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, residenti nel territorio dello Stato; c) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del TUIR (cioe' le societa' di armamento e le societa' di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciale), residenti nel territorio dello Stato; d) le persone fisiche titolari di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del TUIR (cioe' imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria), residenti nel territorio dello Stato; e) gli esercenti attivita' di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR svolta sia in forma individuale che mediante societa' semplici ed equiparate (societa' di fatto e associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), residenti nel territorio dello Stato; f) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato. Sono tali i soggetti che esercitano le seguenti attivita' agricole: * attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; * allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; * attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso; g) gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, le comunita' montane, gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello Stato. Si precisa che anche ai fini dell'IRAP si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3 lett. d), e 87, comma 3, del TUIR, secondo cui si considerano residenti: a) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; b) le societa' di persone, le associazioni e le societa' di capitale e gli enti commerciali e non commerciali che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato; h) rientrano nell'ambito applicativo dell'IRAP i soggetti non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali, arti e professioni o attivita' non commerciali, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero imprese agricole. Infine, sono assoggettabili al tributo anche i soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti in procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) con esercizio provvisorio. 2.2 Soggetti esclusi Non sono soggetti passivi dell'imposta, per espressa previsione dell'art. 3, comma 2: * i fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86; * i fondi pensione, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; * il gruppo economico di interesse europeo (GEIE), di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto previsto all'art. 13 del decreto legislativo n. 446 in esame. Sono altresi' esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, con volume di affari annuo non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni se operano in comuni montani), esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1973, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero. In merito a quanto sopra, si fa presente che, per effetto dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dal citato D.Lgs. n. 313 del 1997, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a lire 5 milioni, costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, sono esonerati dal versamento dell'I.V.A e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale e devono soltanto numerare e conservare le fatture e bollette doganali ai sensi dell'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972. Considerato che il presupposto del tributo e' costituito dall'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ne consegue che sono esclusi dall'ambito applicativo dell'IRAP anche coloro i quali conseguono redditi di natura occasionale, sia d'impresa che di lavoro autonomo, di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) ed 1), del TUIR. Risultano esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP anche coloro i quali esercitano attivita' che danno luogo ai redditi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR, considerati di lavoro autonomo ma non ricollegabili all'esercizio di arti e professioni. Si ricorda che sono tali quelli derivanti: * dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUIR, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; * dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; * dalle partecipazioni agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 41 del TUIR (vale a dire contratti di associazioni in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; * dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; * dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. E' appena il caso di precisare che non rientrano nell'ambito applicativo dell'IRAP i soggetti che conseguono esclusivamente uno o piu' dei seguenti redditi: a) fondiari, limitatamente al reddito dominicale dei terreni e a quello dei fabbricati; b) diversi (ivi compresi quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di lavoro dipendente ed assimilati e di capitale. Sono esclusi, altresi', dall'ambito applicativo dell'imposta: * i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 dello stesso anno, atteso che in tale regime deve ritenersi ricompresa l'IRAP; * gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta. Nei confronti di tali soggetti (che di regola svolgono detta attivita' in modo occasionale) qualora esercitino l'attivita' medesima abitualmente e con autonoma organizzazione non si individua comunque una base imponibile, non essendo gli stessi tenuti ad adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi. Infine, si fa presente che dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 non assumono veste di soggetti passivi le societa' semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati. 2.3 GEIE Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e), i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. n. 240 del 1991 non sono soggetti passivi d'imposta. Tuttavia, agli effetti dell'imposta dovuta dai partecipanti, il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 e' imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo e' obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto. CAPITOLO III 3. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 3.1 Cenni generali sulla base imponibile La base imponibile dell'IRAP e' determinata con differenti criteri a seconda della tipologia dei soggetti e della attivita' esercitata (es. attivita' d'impresa commerciale e agricola nonche' attivita' artistica o professionale). Detti criteri sono contenuti negli artt. da 5 a 10, mentre il successivo art. 11 detta le disposizioni comuni applicabili alla generalita' dei soggetti passivi. In particolare, negli artt. da 5 a 7, vengono indicati i componenti positivi e negativi che concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP, distinguendo quelli riguardanti le imprese industriali, mercantili e di servizi (art. 5), quelli relativi alle banche e altri enti e societa' finanziari (art. 6) e, infine, quelli che interessano le imprese di assicurazione (art. 7). Nei successivi articoli sono disciplinati i componenti positivi e negativi che concorrono a formare la base imponibile IRAP dei seguenti soggetti: a) esercenti arti e professioni, sia in forma individuale che in forma di societa' semplice ed equiparate (art. 8); b) produttori agricoli titolari di reddito agrario di' cui all'art. 29 del TUIR, di attivita' di allevamento di animali di cui all'art. 78 del TUIR nonche' di attivita' di agriturismo di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 9); c) enti privati non commerciali, anche relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, nonche' organi e amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e altri enti pubblici non commerciali (art. 10, commi 1, 2 e 3); d) societa' ed enti commerciali e non commerciali non residenti (art. 10, comma 4). Si ricorda, infine, che per i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero nonche' per i soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che svolgono in Italia attivita' rilevanti ai fini del tributo, per la determinazione della base imponibile si dovra' tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 12. Cio' premesso, si evidenzia che, in linea generale, i componenti positivi e negativi indicati negli articoli sopra richiamati assumono rilievo, per la determinazione della base imponibile IRAP in conformita' delle norme del TUIR e dell'applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. art. 11, com. 1). Da quanto precede emerge che, ai predetti fini, occorre verificare se i componenti positivi e negativi, analiticamente indicati negli articoli da 5 a 10, assumono rilievo, ai fini delle imposte sui redditi. Verificandosi tale condizione, i menzionati componenti rilevano ai fini dell'IRAP secondo i criteri di determinazione e di imputazione temporale propri delle imposte sui redditi; in caso contrario, invece, i predetti componenti assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP negli ammontari e secondo i criteri desumibili direttamente dai citati articoli da 5 a 10. Qualora, invece, si sia in presenza di componenti positivi e negativi non inquadrabili tra quelli espressamente indicati negli articoli da 5 a 10 gli stessi non concorrono a formare la base imponibile IRAP ancorche' rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Tale soluzione deriva dall'esame coordinato degli articoli da 5 a 10, concernenti l'individuazione dei componenti positivi e negativi dell'IRAP, con l'art. 11, riguardante la determinazione della base imponibile dell'IRAP, e dal parere espresso in proposito dalla Commissione parlamentare dei trenta, la quale ha richiamato l'attenzione sulla necessita' di evitare che le "variazioni previste per le imposte erariali sui redditi siano acriticamente tutte adottate in relazione ad un'imposta, l'IRAP, che ha una diversa base imponibile e una diversa logica". 3.2. Base imponibile dei soggetti esercenti attivita' d'impresa commerciale Nel presente paragrafo vengono analiticamente esaminati i componenti positivi e negativi della base imponibile: 1. delle imprese industriali, mercantili e di servizi (art. 5) 2. delle banche e degli altri enti e societa' finanziari (art. 6) 3. delle imprese di assicurazione (art. 7). 3.2.1 Base imponibile delle imprese industriali, mercantili e di servizi. 3.2.1.1 Generalita' Ai sensi dell'art. 5, comma 1, per le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (ad esclusione delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie e delle imprese di assicurazione) che ai sensi dell'art. 2425 del cod. civ. sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio secondo lo schema ivi previsto, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A) dello stesso art. 2425 del cod. civ. e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma. Medesimi criteri di determinazione della base imponibile previsti per le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) si applicano anche nei confronti dei soggetti che non sono tenuti allo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del cod. civ. Infatti, l'art. 5, comma 2, stabilisce che per i soggetti indicati all'art. 87, lett. a) e b), del Tuir non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice civile, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lett. A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma. Infine, lo stesso comma 2 dell'art. 5 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) (societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUIR residenti nel territorio dello Stato nonche' le persone fisiche titolari di redditi d'impresa residenti nel territorio dello Stato) determinano la base imponibile con gli stessi criteri previsti per i soggetti in contabilita' ordinaria anche se in contabilita' semplificata. Pertanto, le imprese in contabilita' semplificata, al fine di poter determinare la base imponibile ai fini dell'IRAP, dovranno procedere alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi utilizzando lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ. Si precisa che l'art. 11, comma 1, lett. a), stabilisce che i componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione. Per effetto di detta disposizione assumono rilievo ai fini dell'IRAP, le quote di componenti positivi e negativi che, pur non figurando nel conto economico dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento e di quelli successivi essendo stati imputati nel conto economico di un precedente esercizio concorrono alla determinazione del reddito ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF nell'esercizio sopra citato o nei successivi. Analoghi criteri di imputazione temporale valgono per la cosiddetta imposta figurativa relativa al periodo d'imposta antecedente a quello di decorrenza dell'IRAP. In sostanza, per detti componenti positivi e negativi si verifica una stretta coincidenza tra il regime previsto ai fini delle imposte sui redditi e quello previsto ai fini dell'IRAP. E' il caso, ad esempio, dei seguenti componenti rilevati ai fini dell'IRAP: * quote di plusvalenze assoggettate a tassazione ai fini delle imposte dirette in piu' esercizi ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR; * quote delle spese di' manutenzione la cui deducibilita' e' rinviata ai sensi dell'art. 67, comma 7, del TUIR. L'art. 11, comma 2, prevede che "le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili". A tal fine assumono rilievo, per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, i criteri contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi) approvato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili. Occorre tuttavia precisare che l'eventuale collocazione di un componente negativo rilevante ai fini dell'IRAP in una voce di conto economico diversa da quella prevista in base ai criteri di classificazione di cui al citato principio contabile non ne pregiudica la deducibilita'. Analogamente l'eventuale diversa collocazione nel conto economico di un componente positivo rilevante, non ne comporta l'intassabilita'. Pertanto, se ad esempio il soggetto ha contabilizzato un determinato componente in modo diverso da quello previsto dai principi contabili ovvero ha effettuato errori in sede di imputazione di un componente in una voce del conto economico (ad esempio classificando un determinato costo deducibile in una voce non indicata tra quelle deducibili ai fini dell'IRAP) il contribuente potra' dedurre tale costo apportando le opportune riclassificazioni nella dichiarazione IRAP. Allo stesso modo, l'imputazione di un provento rilevante ai fini IRAP in una voce non indicata tra quelle tassabili ai fini della stessa imposta comporta l'assunzione di tale componente ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Va rilevato che laddove i componenti positivi e negativi, classificabili nelle voci di conto economico indicate nell'art. 5, rilevano, sia con riferimento al loro ammontare che alla loro imputazione temporale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli stessi concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP nell'entita' in cui sono espressi nel conto economico. Qualora, invece, ferma restando la rilevanza sia ai fini del conto economico che ai fini delle imposte sui redditi dei componenti positivi e negativi, si accertino divergenze (in ordine all'ammontare e/o alla imputazione temporale) tra il conto economico e la disciplina delle imposte sui redditi, detti componenti devono essere assunti, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, secondo i criteri previsti dagli artt. da 53 a 74 del TUIR, nonche' secondo i principi generali di determinazione del reddito d'impresa contenuti negli artt. 75 e 76 del TUIR stesso. E' appena il caso di precisare che le scelte effettuate ai fini delle imposte sui redditi sono vincolanti anche ai fini dell'IRAP. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui sia stata conseguita una plusvalenza rilevante ai fini dell'IRAP, qualora il contribuente si avvalga della rateizzazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, lo stesso criterio di imputazione temporale assume rilievo ai fini dell'IRAP. Analogamente, qualora sia stata sostenuta, ad esempio, una spesa di pubblicita', rilevante sia ai fini dell'IRAP che ai fini delle imposte sui redditi, la stessa concorrera' a formare la base imponibile IRAP secondo la scelta di imputazione operata ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Nell'ipotesi in cui i componenti positivi e negativi interessino voci di conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP ma non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa, gli stessi rilevano ai fini della base imponibile dell'IRAP nell'ammontare e secondo i criteri di contabilizzazione. In tal caso, non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera a), secondo cui i componenti positivi e negativi si assumono in conformita' delle norme del testo unico e dell'applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che i componenti in esame non assumono alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. E' il caso, ad esempio, relativamente ai componenti positivi, dei proventi che non concorrono a formare il reddito d'impresa di cui all'art. 58 del TUIR (proventi esenti, proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ecc.) e, relativamente ai componenti negativi, dell'ICI che, in forza della legge istitutiva di tale tributo, e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Va tuttavia evidenziato che, comunque, non rilevano ai fini della base imponibile IRAP quei componenti che non sono in alcun modo "afferenti e rilevanti" per lo svolgimento della attivita' principale o accessoria del soggetto, ancorche' gli stessi risultino imputati in voci di conto economico da assumere ai fini dell'IRAP. Il criterio di afferenza e di rilevanza dei componenti in esame che, pur avendo una valenza autonoma rispetto all'art. 75, comma 5 del TUIR ne mutua le caratteristiche fondamentali, e' desumibile dalle finalita' e dai postulati del bilancio di esercizio commentati nel principio contabile n. 11 della Commissione per la statuizione dei principi contabili del gennaio del 1994. In particolare, l'anzidetta Commissione nell'esaminare i predetti postulati del bilancio di esercizio ha avuto modo di precisare che tra gli stessi rientrano "la significativita' e rilevanza dei fatti economici". Tale locuzione, che risponde all'esigenza di correttezza nella redazione del bilancio e a quella di fornire un quadro fedele della situazione economico-patrimoniale e finanziaria desumibile dall'art. 2423 dei codice civile, comporta che, qualora nel conto economico siano indicati dei componenti privi degli anzidetti requisiti di afferenza e rilevanza, gli stessi non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'IRAP. I componenti positivi e negativi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, i quali, tuttavia, non sono classificabili in alcuna delle voci di conto economico da assumere ai fini dell'IRAP, non concorrono alla determinazione della base imponibile di detto tributo. Cosi', ad esempio, non costituisce componente positivo dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all' art. 57 del TUIR assunta a tassazione ai fini del reddito d'impresa, in assenza di proventi conseguiti (immobili sfitti per l'intero esercizio), ferma restando l'irrilevanza dei componenti imputati a conto economico. Relativamente ai componenti negativi, si precisa che non sono deducibili ai fini della base imponibile IRAP taluni costi deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 79, commi 7 e 8, del TUIR nonche' gli ammontari deducibili forfetariamente per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante di cui al D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, non classificabili nelle voci di conto economico sopra indicate. 3.2.1.2 Individuazione delle voci e coordinamento con le disposizioni del TUIR Come gia' detto, l'art. 5 individua i componenti del valore della produzione e i costi della produzione che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP. In particolare, il valore della produzione rilevante ai predetti fini e' quello che risulta dalla lett. A) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ed e' costituito dalle seguenti voci: * A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni; * A.2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; * A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione; * A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; * A.5 - Altri ricavi e proventi. Per quanto attiene ai costi della produzione rilevanti ai fini dell'IRAP (da sottrarre dal valore della produzione) gli stessi sono costituiti dalle seguenti voci indicate alla lett. B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile: * B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; * B.7 - Costi per servizi; * B.8 - Costi per godimento di beni di terzi; * B.10, lett. a) e b) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali; * B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; * B.14 - Oneri diversi di gestione. I menzionati componenti positivi e negativi vengono di seguito analiticamente esaminati. VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Principi contabili I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (esempio: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17. Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantita' (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota. 17). Ad essi si riferisce la norma dell'art. 2425-bis cod. civ. (come risulta anche dall'art. 28 della IV Direttiva che parla di sconti concessi sulle vendite"). Gli sconti di cassa o "pronto cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture). Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari). I ricavi da indicare alla voce A1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime. Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita occasionale di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Ricavi Trovano collocazione nella voce A.1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio" dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del cod. civ. i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione). Qualora i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir non siano riconducibili alla gestione caratteristica dell'impresa (ad es. provvigioni conseguite da societa' industriali per attivita' occasionale di intermediazione) gli stessi troveranno collocazione nella successiva voce A.5 "Altri ricavi e proventi". Non devono essere ovviamente considerati i corrispettivi della lett. c) dell'art. 53 del TUIR derivanti dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lett. a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni o di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, che danno luogo a ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa-trattandosi di componenti classificabili nelle voci del conto economico C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi alle imprese controllate e collegate) o C.16 (Altri proventi finanziari). Transfer pricing Si ricorda che in caso di operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa (cosiddetto "transfer pricing" di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR) la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o servizi prestati ed il relativo ricavo contabilizzato concorre anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Va precisato, peraltro, che il criterio della valutazione al valore normale, da assumere ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, si applica anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al corrispettivo contabilizzato, laddove esistano appositi accordi conclusi tra lo Stato italiano e le competenti autorita' degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. A.2.- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. Principi contabili Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. L'importo della voce A2 e' influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, cod. civ.). Esso, dunque, e' influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazione straordinarie), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Relativamente alla voce in questione, si precisa che il valore ivi indicato e' assunto come tale anche ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, deve essere considerato nello stesso ammontare ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Nel caso di svalutazione delle rimanenze, ai sensi dell'art. 2426, punto 9, del cod. civ., ove il valore iscritto in bilancio risulti inferiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio (cfr. art. 59, comma 4, del TUIR), dovra' essere assunto ai fini IRAP quest'ultimo valore. A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Principi contabili Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi contabili.) Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Detta voce va coordinata con le disposizioni dell'art. 60 del TUIR. Si ricorda che la normativa delle imposte sui redditi distingue le opere e servizi in corso di esecuzione tra quelle di durata infrannuale (massimo 12 mesi) e quelle di durata ultrannuale (superiore ai 12 mesi). Le prime sono valutate esclusivamente a costi specifici (art. 59, comma 5, dei TUIR) mentre le seconde sono valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti nell'esercizio ovvero, in caso di autorizzazione da parte dell'Ufficio delle imposte, al costo (art. 60, comma 5, del TUIR). Relativamente alla valutazione delle opere e servizi di durata infrannuale effettuata in base alla disciplina civilistica con il criterio del corrispettivo pattuito, anziche' con quello del costo sostenuto, si dovra' procedere, ai fini dell'IRAP, alla variazione del predetto valore sulla base del costo sostenuto ai sensi dell'art. 59, comma 5 del TUIR. Possibili variazioni riguardanti la presente voce sono quelle riferibili alle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, relativamente alle quali, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUIR, di cui si tiene conto, finche' dette maggiorazioni non siano state definitivamente stabilite, in misura non innferiore al 50 per cento. Nel caso in cui dette maggiorazioni siano contabilizzate per un importo inferiore alla percentuale minima stabilita dalla norma fiscale, la differenza costituisce variazione in aumento sia agli effetti del reddito d'impresa sia ai fini dell'IRAP. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 60, comma 3, del TUIR, il valore delle rimanenze puo' essere ridotto, per rischio contrattuale, in misura non superiore al 2 per cento o, laddove il committente sia non residente nel territorio dello Stato, al 4 per cento. Eventuali riduzioni operate in sede contabile in misura superiore a quella consentita ai fini delle imposte sui redditi, daranno luogo ad una variazione in aumento anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Principi contabili La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purche' si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti ai materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es. un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati gia' rilevati in una o piu' voci dell'aggregato B - Costi della produzione. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. Essi vanno illustrati nella nota integrativa, cosi' da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427, n. 8, cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili). Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Non si ravvisano particolari problematiche da segnalare per il coordinamento della voce di cui trattasi con le disposizioni del TUIR. Gli unici aspetti di rilievo riguardano gli interessi passivi, in quanto l'art.76 del TUIR stabilisce che "per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione". Pertanto, eventuali divergenze tra il criterio fiscale sopra enunciato e quello civiIistico comporteranno le conseguenti variazioni. A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Principi contabili Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie. Il suo contenuto puo' essere cosi' schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili): a) Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola), al netto anche qui delle relative rettifiche - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc. - canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc. - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole b) Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attivita' produttiva, commerciale o di servizi Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attivita' produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attivita' o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonche' dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attivita' finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16). c) Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, sopratutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti). d) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalita' addebitate a clienti, ecc.. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare), come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando e' connessa ad operazioni non di routine (es. l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20. e) Contributi in conto esercizio Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui e' sorto con certezza il diritto a percepirli, che puo' essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es. calamita' naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). La voce A5 comprende anche la quota di competenza dell'esercizio in corso di contributi in conto capitale commisurato al costo della immobilizzazione materiale se contabilizzate non in una voce di patrimonio netto (procedimento non piu' ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria), bensi' mediante l'imputazione al conto economico. La quota dei contributi di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce risconti passivi (in proposito il doc. n. 16 del Principi contabili par. F II A). Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (par. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l'attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo alla voce A1. Analogo scorporo di interessi passivi dovra' essere effettuato (in conformita' a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi. L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP Proventi di immobili non strumentali Nell'ipotesi in cui siano concessi in locazione immobili (terreni e fabbricati non strumentali all'esercizio dell'impresa) i cui fitti attivi rilevano civilisticamente nella voce A5, gli stessi concorreranno a formare la base imponibile ai fini IRAP secondo i criteri di determinazione dei redditi fondiari, giusta quanto dispone l'art. 57, comma 1, del Tuir. Proventi esenti e altri proventi non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi Come gia' accennato in precedenza, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP quei proventi, iscritti nel conto economico alle voci della produzione (da A1 ad A5), che non sono computabili nella determinazione del reddito di impresa per effetto dell'articolo 58 del Tuir (come ad esempio i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta e le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche). Verificandosi tale ipotesi, il provento indicato nella voce A5 del conto economico non concorre a formare il reddito d'impresa; lo stesso concorrera' alla determinazione della base imponibile IRAP nell'ammontare risultante dal conto economico. Eccedenze del fondo rischi su crediti Nell'ipotesi in cui si verifichi una eccededenza del fondo rischi su crediti, il componente positivo da indicare nella presente voce per rettificare l'eccedenza stessa non concorrera' a formare la base imponibile IRAP, come verra' meglio precisato a commento della voce B 14). Personale distaccato presso terzi L'art. 11, comma 1-bis, dispone che gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale distaccato presso terzi non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP. Pertanto, per il soggetto che distacca il proprio personale, gli importi in questione, indicati alla voce A5 del conto economico, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Inoltre, lo stesso comma 1-bis stabilisce che "nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione". Ne deriva che l'onere sostenuto dal soggetto presso cui viene distaccato il personale, anche se imputato in una voce di conto economico rilevante ai fini IRAP, non concorrera' alla formazione della propria base imponibile IRAP. Si verifica, in sostanza, la neutralizzazione della operazione, in quanto da una parte si ha la indeducibilita' dei costi sostenuti per il personale distaccato e dall'altra la non imponibilita' dei proventi per il riaddebito delle spese e degli oneri relativi all'impiego del personale. La disposizione teste' enunciata si rende applicabile nei confronti di tutto il personale dipendente, compreso, ad esempio, il personale dirigente che svolga incarichi di amministratore o di sindaco presso societa' del gruppo. Si ritiene, inoltre, che i criteri sopra indicati si rendono applicabili anche con riferimento all'impiego di personale sulla base di contratti c.d. di "lavoro interinale", stante l'analogia sostanziale della fattispecie. Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se contabilizzate nelle voci relative ai componenti straordinari secondo i principi contabili sopra evidenziati, ad eccezione di quelle derivanti da trasferimento di aziende, concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP (art. 11, comma 1, lett. a). Concorrono altresi' a formare la base imponibile IRAP le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali ai fini delle imposte sui redditi (ad es. immobili di civile abitazione) classificabili nella voce A5 ovvero per le minusvalenze, delle voci B14. In relazione alle plusvalenze derivanti dal trasferimento di aziende si precisa che rientrano in tale ipotesi anche quelle conseguite per la cessione di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa nonche' quelle realizzate per effetto di operazioni straordinarie, come, ad esempio, conferimenti, ecc. La locuzione "plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali" deve essere intesa con riferimento alle varie ipotesi di plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, e cioe': * per quelle realizzate mediante cessione del bene a titolo oneroso; * per quelle realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; * per quelle derivanti dalla destinazione del bene al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Contributi cosiddetti in conto capitale Si precisa che, in assenza di una specifica norma esonerativa, assumono rilievo ai fini dell'IRAP anche i contributi c.d. "in conto capitale" - sempreche' classificabili nella voce A.5 del conto economico - di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR (con esclusione, comunque, dei contributi finalizzati al ripiano di disavanzi di gestione, quali quelli concessi alle imprese di trasporto). COSTI DELLA PRODUZIONE B6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Principi contabili Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari. I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo. Vanno imputati a questa voce, cosi' come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali). Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP In relazione ai componenti inclusi nella voce B6 non si hanno considerazioni da formulare, essendoci di regola convergenza tra il regime civilistico e quello previsto ai fini delle imposte sui redditi. B7 - Costi per servizi Principi contabili Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attivita' ordinaria dell'impresa. L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva: * Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) * Assicurazioni (se non addebitate come sopra) * Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze * Viaggio e soggiorno * Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne * Lavorazioni eseguite da terzi * Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile * Pubblicita' e promozione * Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti * Servizi esterni di vigilanza * Servizi esterni di pulizia * Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla societa' controllante) * Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni * Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, e' classificabile nella voce A5). Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti: * Prestazioni di personale esterno ed altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc. * Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto, di somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto dei costi addebitati ai dipendenti * Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti * Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti. * Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purche' non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie). Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Spese per trasferte. Relativamente alle spese per trasferte si richiama l'attenzione sull'eventuale rettifica da apportare a tale voce per effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 62, comma, 1-ter), del TUIR. In particolare, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, nella stessa misura prevista per le imposte sui redditi, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette spese sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Giova evidenziare che in ogni caso non rilevano per la determinazione della base imponibile (per cui sono indeducibili) i costi sostenuti per le indennita' chilometriche relative al personale dipendente ovvero ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti Occorre tener presente che se nella presente voce o in altre voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP sono incluse spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto previste dall'art. 65, comma 1, del TUIR, dette spese assumono rilevanza ai fini IRAP nella stessa misura prevista per la deducibilita' in materia di imposte sui redditi, vale a dire nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. B8 - Costi per godimento di beni di terzi Principi contabili Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell'IASC, specie al par. 8). Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Spese per fabbricati concessi in uso ai dipendenti e canoni di locazione finanziaria. Si ricorda che l'art. 62, comma 1 bis), secondo periodo, del TUIR, prevede la deducibilita' dei canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lett. c), del TUIR. Pertanto, le anzidette spese rileveranno ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per un ammontare corrispondente a quello derivante dall'applicazione della menzionata disposizione in materia di imposte sui redditi. Si precisa che per i canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti immobili non sara' altresi' deducibile la parte di essi riferibile agli interessi passivi. In merito a questa voce, occorre segnalare che relativamente ai predetti canoni di locazione finanziaria e' necessario far riferimento alla disciplina prevista all'art. 67, comma 8, del Tuir e, per gli autoveicoli, a quella di cui all'art. 121-bis dei Tuir. Pertanto, la deducibilita' ai fini IRAP per tali valori e' ammessa nei limiti previsti ai fini delle imposte sui redditi. Si ribadisce, inoltre, che anche per i canoni di locazione finanziaria relativi ad altri beni diversi dagli immobili saranno indeducibili ai fini IRAP, come verra' meglio precisato nel prosieguo, gli interessi passivi. B.10 - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, lett. a) e b); Principi contabili B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Questa voce comprende tutti gli ammortamenti, economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Vanno inclusi tutti gli ammortamenti, economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell'art. 2426, ultimo comma, codice civile qualora essi debbano essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Per la determinazione del valore da attribuire alla voce in esame, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, si assumono i medesimi importi ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR. E' appena il caso di ricordare che concorre alla determinazione della base imponibile IRAP, indipendentemente dalle modalita' di imputazione seguite (iscrizione a conto economico o costituzione di un'apposita riserva), la quota relativa all'ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del TUIR. B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Principi contabili In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in piu' (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio. Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Valgono le medesime considerazioni evidenziate per la voce A2, anche relativamente alle svalutazioni. B14 - Oneri diversi di gestione Principi contabili Questa voce, di tipo residuale, comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 puo' essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi. Costi derivanti dalle gestioni accessorie - Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci - Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci - Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi. Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attivita' produttiva, commerciale o diservizi La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attivita' produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E21 - Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attivita' finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17). Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell'attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti. Imposte indirette, tasse e contributi Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1 Gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi): - Imposta di registro - Imposte ipotecaria e catastale - Tassa concessioni governative - Imposta di bollo - INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili - I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - Imposta comunale sulla pubblicita' - Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali) - Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci - Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22. Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell'IVA su acquisti in generale segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce. Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue e' meramente esemplificativo: * Contributi ad associazioni sindacali e di categoria * Omaggi ed articoli promozionali * Oneri di utilita' sociale, non iscrivibili alla voce B9 * Liberalita' * Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie * Costi di acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie * Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.) * Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci * Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto Si ricorda altresi' che devono essere iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19. Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e IRAP Perdite su crediti Relativamente alle perdite su crediti imputate alla voce B14 si fa presente che per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. a) detti componenti negativi non sono deducibili ai fini IRAP. Le svalutazioni di crediti (voce B10, lett. d) o l'accantonamento ad un apposito fondo per rischi su crediti (voce B12) non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP. Minusvalenze relative a beni strumentali Per quanto riguarda le minusvalenze relative ai beni strumentali per le quali l'art. 11, comma 1, lett. a), stabilisce che le stesse concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, si rinvia ai chiarimenti gia' forniti in sede di commento alla voce A5. Spese generali Si precisa che in caso di componenti negativi rilevanti ai fini dell'IRAP, classificabili nella voce B14 del conto economico o in altre voci rilevanti per tale tributo sottoposti a parziale o totale indeducibilita' ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 75, comma 5, del TUIR, occorre procedere al ricalcolo del rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63 dello stesso TUIR, assumendo al numeratore anche i proventi che godono di esenzione relativamente alle imposte sui redditi ma non ai fini dell'IRAP. Si precisa, inoltre, che in considerazione della irrilevanza dei proventi di tipo finanziario, non si rende applicabile in sede di determinazione della base imponibile IRAP la disposizione contenuta nel comma 5-bis del citato art. 75 del TUIR. Tributi aboliti (ICIAP e imposta sul patrimonio netto delle imprese) Ai soli fini del calcolo dell'acconto IRAP, per il primo periodo di applicazione del tributo, si precisa che sono deducibili gli importi dovuti a titolo di ICIAP e di imposta sul patrimonio netto delle imprese indicati nella voce B14 del conto economico. 3.2.1.3 Rettifiche alle singole voci del conto economico in conseguenza delle specifiche disposizioni in materia di IRAP. 3.2.1.3.1. Componenti deducibili e indeducibili ai fini IRAP A) Componenti deducibili L'art. 11, comma 1, lett. b) stabilisce che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP sono deducibili: 1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2. le spese relative agli apprendisti; 3. il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratti di formazione lavoro. Sono ammessi in deduzione solo i contributi contro gli infortuni sul lavoro il cui obbligo e' previsto dalla legge. Occorre precisare, inoltre, che eventuali contributi o liberalita' spettanti a fronte dei componenti negativi in argomento concorrono alla formazione della base imponibile (nei limiti ovviamente della quota deducibile). Nel caso in cui il contratto relativo agli apprendisti e quello per formazione lavoro si trasformi nel corso del periodo d'imposta in contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, le spese ammesse in deduzione, nei limiti previsti dalla norma, riguardano solo quelle relative al contratto di formazione lavoro o al contratto di apprendista. L'art. 11, comma 1-ter, prevede, in deroga alla regola generale la possibilita' di portare in deduzione i seguenti componenti: a) accantonamenti relativi ad indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia (art. 70, comma 3, del Tuir); b) accantonamenti ad appositi fondi dal passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili (art. 73, comma 1, del Tuir); c) accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui all'art. 67, comma 7, del TUIR effettuate dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio delle opere pubbliche nonche' dalle imprese sub concessionarie (art. 73, comma 2, del TUIR); d) accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio (art. 73, comma 3, del TUIR). Si precisa che anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli accantonamenti di cui alla lett. b) sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare la base imponibile IRAP nell'esercizio in cui ha termine il ciclo. Relativamente agli accantonamenti di cui alla lett. c), la deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5 per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo, l'eccedenza e' deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare la base imponibile dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Infine, gli accantonamenti di cui alla precedente lett. d) effettuati a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio, sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al temine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare la base imponibile IRAP nell'esercizio stesso. B) Componenti indeducibili Lo stesso art. 11 stabilisce che sono indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i seguenti componenti: 1) i costi relativi al personale indicati nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del cod. civ.; 2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir e le indennita' e i rimborsi (percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica) di cui alla successiva lettera m) del predetto Tuir; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato Tuir; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, ai sensi dell'art. 47 del Tuir; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c), del predetto art. 49, comma 2, del Tuir; 6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Costi per il personale dipendente La locuzione "costi relativi al personale" usata dal legislatore lascia intendere che sono indeducibili anche gli oneri sociali a carico delle imprese, eccezion fatta per quelli afferenti le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deducibili in base alla gia' esaminata lettera b) dell'art. 11. Per quanto riguarda le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spese percepite da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, si rileva che l'indeducibilita' ai fini IRAP riguarda l'indennita' di trasferta depurata delle spese di vitto, alloggio e viaggi, rimborsati analiticamente allo sportivo dilettante e deducibili ai fini IRAP per l'erogante; la predetta indennita' e' indeducibile per l'intero ammontare corrisposto anche nel caso in cui le somme erogate non eccedano il limite di lire 90 mila e di lire 150 mila giornaliere, a seconda che la trasferta abbia luogo in Italia o all'estero. Per ulteriori chiarimenti in ordine ai vari aspetti dell'indennita' e dei rimborsi spese in esame si rinvia alla circolare n. 27 del 3 luglio 1986 della soppressa Direzione Generale delle II.DD. e alla risoluzione n. 65/E del 4 maggio 1996 di questa Direzione Centrale. Collaborazioni coordinate e continuative Con riferimento alle collaborazioni coordinate a continuative, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 3, non e' deducibile l'importo relativo ai "costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) e 3 del Tuir". Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Tuir, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Trattasi, in particolare, dei costi relativi agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano altresi' tra i costi indeducibili ai fini IRAP anche quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Relativamente ai compensi derivanti dallo svolgimento della attivita' di amministratore e di sindaco di societa', occorre precisare quanto segue: * il compenso derivante dall'esercizio dell'attivita' di amministratore di societa' non e' assoggettato ad IRAP in quanto considerato sempre reddito di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalla attivita' esercitata dal soggetto. Pertanto, tali componenti negativi non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP. * il compenso derivante dall'attivita' di sindaco di societa' e' anch'esso considerato reddito di collaborazione coordinata e continuativa; tuttavia, se l'attivita' di sindaco di societa' e' svolta da un ragioniere o da un dottore commercialista, tale compenso concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP del soggetto che riceve detti compensi, in quanto rientra tra i redditi dell'attivita' professionale di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir svolta dal ragioniere o dal dottore commercialista. Per l'erogante detti compensi - percepiti nell'ambito dell'attivita' di ragioniere o dottore commercialista - sono deducibili ai fini IRAP. Considerato che la norma fa riferimento al termine "costi" per prestazioni di collaborazione, deriva che non sono deducibili gli oneri previdenziali a carico del committente e relativi ai compensi erogati ai citati collaboratori. Nel termine "costi" non sono comprese le spese a "pie' di lista", con esclusione delle indennita' chilometriche, sostenute dal collaboratore coordinato e continuativo per vitto, alloggio, ecc. e rimborsate dal committente; dette spese sono, pertanto, deducibili da parte del committente stesso nella determinazione della propria base imponibile IRAP. Per quanto riguarda i compensi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47 del TUIR, si precisa che l'indeducibilita' ai fini dell'IRAP riguarda esclusivamente le ipotesi reddituali di cui al menzionato articolo in cui sia possibile rinvenire una prestazione lavorativa. Trattasi in particolare: a) dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) delle indennita' e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita'; c) delle somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non e' legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) dei compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' di specifiche disposizioni normative. Utili spettanti ad associati in partecipazione Relativamente all'indeducibilita' degli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. e), del TUIR, si precisa che trattasi delle partecipazioni che derivano da apporti costituiti esclusivamente da prestazioni di lavoro. Interessi passivi su canoni di leasing Con riferimento all'indeducibilita' della quota di interessi passivi contenuta nei canoni di locazione finanziaria, si fa presente che in base alle modalita' di calcolo stabilite con decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108) l'importo in questione si determina sulla base del seguente rapporto: Canoni di Costo sostenuto dalla competenza del societa' conducente giorni del periodo d'imposta - ( _____________________ x periodo d'imposta) giorni di durata del contratto Si precisa che, ai fini del calcolo in questione, il costo sostenuto dal concedente va assunto al lordo del prezzo di riscatto contrattuale. Si rileva, inoltre, che in presenza del cosiddetto "maxicanone", fermo restando il procedimento di calcolo sopra descritto, la parte di interessi indeducibile nello stesso ricompresa, va ripartita nell'arco dei periodi di imposta di imputazione del maxicanone stesso. 3.2.1.3.2 Componenti correlati a voci di conto economico non rilevanti ai fini IRAP L'art. 11, comma 1, lettera a), secondo periodo stabilisce che dai componenti positivi e negativi alle voci A5 e B14 indicati nell'art. 2425 del cod. civ. sono escluse le perdite su crediti e "gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile". Da tale formulazione emerge che nella riportata previsione normativa sono individuabili due autonome e separate fattispecie: la prima, di cui si e' gia' detto in un precedente paragrafo, che esclude le perdite su crediti dai componenti positivi e negativi indicati nelle voci A5 e B14 del conto economico, la seconda, che non fa concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP quei componenti positivi e negativi correlati ad altre componenti non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Relativamente alla seconda fattispecie si precisa che l'irrilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, dei componenti ivi indicati prescinde dal riferimento alle voci A5 e B14 del conto economico, dovendosi riferire indistintamente a tutti i componenti del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Cio' in quanto nella stessa locuzione il legislatore fa riferimento ai componenti correlati "ad altre voci di conto economico" anche diversi, quindi, da quelli indicati alle voci A5 e B14 del conto economico. Alla luce di tali considerazioni, vengono di seguito evidenziate alcune fattispecie cui si rende applicabile il delineato criterio. Sopravvenienza attiva derivante dall'utilizzo di fondi in esubero Come gia' detto la voce A5 di conto economico accoglie fra gli altri proventi anche le sopravvenienze attive derivanti dai fondi per rischi e oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati. Detta sopravvenienza attiva non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP, in virtu' del fatto che tale componente positivo e' correlato ad una voce di conto economico (nel caso in specie la voce B12 o B13) che, fatta eccezione per le deroghe previste dall'art. 11, comma 1-ter, non e' rilevante ai fini IRAP. Componenti negativi relativi agli immobili di cui all'art. 57 del TUIR Per gli immobili non locati per l'intero periodo d'imposta, non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione e al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa, non concorre a formare la base imponibile IRAP la rendita catastale assunta a tassazione ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del TUIR. Le spese e gli altri componenti negativi (ammortamenti, spese di manutenzione, ecc.) afferenti detti immobili non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP in quanto correlati ad un componente (rendita catastale) che non assume alcuna rilevanza ai fini IRAP. Beni assegnati ai soci, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir, si comprende fra i ricavi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. In tal caso, il ricavo assunto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi non costituisce componente positivo classificabile nelle voci della sezione A del conto economico. Il costo di tali beni, peraltro, e' gia' compreso indirettamente nelle variazioni delle rimanenze di cui alle voci A2 e/o B11. Pertanto, non assumendo rilievo agli effetti IRAP il valore normale tassato ai fini del reddito d'impresa, il costo dei beni iscritto nelle suddette voci non assume rilevanza ai fini dell'IRAP. Analogo criterio deve essere adottato nel caso in cui il bene sia stato acquistato nell'esercizio e indicato nella voce B6 del conto economico qualora nello stesso esercizio detto bene sia assegnato ai soci o destinato alle finalita' in esame. Valutazioni merci E' da tener presente inoltre che eventuali componenti conseguenti a mutamenti dei principi contabili adottati (es. passaggio dal metodo LIFO a FIFO) nella valutazione delle merci devono essere iscritti, secondo quanto affermato dal principio contabile integrativo n. 12, nella voce E - Proventi straordinari del conto economico (irrilevante ai fini IRAP). Occorre, tuttavia, osservare che nell'ipotesi in cui, per effetto di un mutamento di valutazione delle merci, si determina un componente positivo o negativo straordinario, classificabile nella voce E.20 o E.21 non rilevanti ai fini dell'IRAP, detto maggior (o minor) valore, che risultera' imputato all'inizio dell'esercizio e che avra' determinato un incremento (o un decremento) delle esistenze iniziali, non dovra' essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. 3.2.1.3.3 Casi particolari Ravvedimento operoso. Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche i ricavi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al ravvedimento operoso ai fini penali o ai fini amministrativi. Affitto o usufrutto di azienda In merito alla deducibilita' ai fini IRAP degli ammortamenti dei cespiti facenti parte dell'azienda data in affitto o in usufrutto, si fa presente che ai fini delle imposte sui redditi, per effetto del'art. 67, comma 9, del Tuir, tali componenti negativi sono deducibili per l'affittuario o per l'usufruttuario (salvo deroga prevista dall'art. 14 del DPR n. 42 del 1988). Tuttavia, ai fini IRAP detti componenti non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (per cui risultano indeducibili) in quanto imputati in una voce di conto economico (voce B13 - Altri accantonamenti) non rilevante ai fini IRAP. Sopravvenienze derivanti da errori Si precisa che le sopravvenienze e le insussistenze concorrono a formare la base imponibile IRAP anche se derivanti da errori, sempreche' le stesse siano correlate a componenti classificabili originariamente in una delle voci rilevanti ai fini della determinazione imponibile IRAP. Accantonamento per spese e rischi futuri In merito alla voce B12 e B13 del conto ecomonico si ricorda che il principio contabile integrativo n. 12 ha precisato quanto segue: Nella voce B12 - Accantonamenti per rischi - vanno indicati gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21, in base al principio della classificazione dei costi per natura. I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passivita' probabili e non certe: * fondo rischi per cause in corso * fondo rischi per garanzie prodotti * fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.) * fondo per rischi non assicurati * fondo rischi per contratti ad esecuzione differita. Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazioni cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. Nella voce B13 - Alti accantonamenti devono essere indicati gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R. nonche' gli accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza ma di importo stimato. (Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accantonamenti, gia' menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8). Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa): * Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passivita' certe, per garanzie ricorrenti) * Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.) * Fondo per buoni sconti e concorsi a premio * Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili * Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto * Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa) * Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili) * Fondo recupero ambientale. Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19. Cio' posto si fa presente che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 5 gli accantonamenti imputati alle predette voci B12 e B13 di conto economico, fatta eccezione per quelli espressamente menzionati nell'art. 11, comma 1-ter, gia' esaminato, non sono rilevanti ai fini IRAP; ne consegue che tali importi sono indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Peraltro, al verificarsi dell'evento, in previsione del quale si e' proceduto ad effettuare l'accantonamento alle suddette voci, l'intero ammontare del costo sostenuto, ivi compresa la parte imputata al fondo di accantonamento, e' deducibile ai fini IRAP, con i criteri generali sopra illustrati, sempreche' si tratti di un costo che sarebbe classificabile, per natura, in una delle voci di conto economico rilevante ai fini IRAP. 3.2.2. Base imponibile delle banche e degli altri enti e societa' finanziari 3.2.2.1 Generalita' Per le banche e le societa' finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonche' per le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), il valore della produzione netta e' determinato, ai sensi dell'art. 6, facendo riferimento a specifiche "voci" degli schemi di conto economico previsti per i citati soggetti. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, i componenti positivi e negativi di reddito rilevano in funzione della loro classificazione secondo corretti principi contabili. Peraltro, come gia' detto in precedenza, l'eventuale collocazione di un componente positivo o negativo di reddito espressamente rilevante ai fini dell'IRAP in una voce di conto economico non indicata nell'art.6 non ne pregiudica, rispettivamente, la tassabilita' ovvero la deducibilita'. Per le banche e le societa' finanziarie sopra indicate il requisito della classificazione nel conto economico secondo corretti principi contabili dei componenti positivi e negativi deve intendersi soddisfatto se tale classificazione e' operata conformemente alle seguenti disposizioni: - decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; - provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995 concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1); - provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992 concernente le societa' finanziarie diverse dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2); - provvedimento della Banca d'Italia 1 febbraio 1993 concernente le SIM (in prosieguo, provvedimento n. 3); - provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 4). Per gli aspetti non disciplinati dalle anzidette disposizioni e compatibilmente con gli schemi di conto economico dei soggetti suddetti valgono i criteri contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 ("Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"). E' opportuno innanzitutto precisare che anche alle banche e alle societa' ed enti finanziari in genere si applicano, laddove non siano fornite particolari istruzioni nei successivi paragrafi, i criteri generali illustrati in precedenza con riferimento alle societa' industriali commerciali e di servizi. Peraltro, in considerazione del fatto che per i soggetti in questione rilevano ai fini dell'IRAP anche gli interessi e gli altri proventi esenti da IRPEG, si precisa che non si applica per detti soggetti il comma 3 dell'art. 63 del TUIR e il comma 5-bis dell'art. 75 dello stesso Tuir e che, inoltre, il rapporto indicato nel citato art. 63 va comunque ricalcolato (per la deduzione degli interessi passivi e delle spese generali) assumendo al numeratore anche gli interessi e i proventi che godono di esenzione ai fini delle imposte sui redditi. Tutto cio' premesso si forniscono di seguito le opportune indicazioni concernenti il contenuto delle voci di conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP, rinviando alle specifiche disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'avvertenza che, attese le particolari e specifiche regole dettate dal legislatore per la determinazione del valore della produzione netta delle banche ed altri enti e societa' finanziari, la relativa trattazione non e' effettuata con la stessa sistematica utilizzata per le imprese industriali, mercantili e di servizi ed e' stata tipicizzata con riferimento alla diversa natura e all'oggetto dell'attivita' dei soggetti interessati. 3.2.2.2 Banche e societa' finanziarie diverse dalle Sim, dalle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento aperti e chiusi e dalle Sicav Ricavi Interessi attivi e proventi assimilati Voce 10 del conto economico di cui ai provvedimenti nn. 1 e 2. Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi assimilati relativi a titoli e a crediti, anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi attivi. Per gli interessi di mora maturati nell'esercizio va riportato il saldo fra tali interessi e la rettifica di valore corrispondente alla quota dei medesimi interessi giudicata non recuperabile. I proventi assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare: a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza e' portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli; b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la banca o l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 87/92); tale differenza e' portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli; c) le commissioni e le provvigioni attive calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito cui si riferiscono (come, ad esempio, le commissioni di massimo scoperto); d) il saldo positivo dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni di "copertura" di attivita' e di passivita' che generano interessi; i proventi relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto di tali transazioni; tali proventi sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attivita' stesse nel periodo di durata dell'operazione. Proventi da quote in fondi comuni Della sottovoce 30.a del conto economico ("dividendi e altri proventi su azioni, quote e altri titoli di capitale") di cui al provvedimento n. 1 e della sottovoce 20.a ("dividendi e altri proventi su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") di cui al provvedimento n. 2 devono essere presi in considerazione ai fini dell'IRAP unicamente i proventi di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. Commissioni attive Voce 40 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 30 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci figurano i proventi, diversi da quelli riportati nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" relativi ai servizi prestati dalla banca o dall'ente finanziario (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc.). Profitti da operazioni finanziarie Voce 60 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 40 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica di segno positivo dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c): a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori. Dalle presenti voci sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato dalle istruzioni relative alle voci del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati". Riprese di valore su crediti verso la clientela Della voce 130 del conto economico ("riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n. 1 e della voce 50 del conto economico ("riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n. 2 devono essere presi in considerazione, ai fini dell'IRAP, unicamente i ripristini di valore (ivi inclusi i recuperi) dei crediti verso la clientela - compresi quindi sia i crediti verso enti finanziari sia i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate - svalutati o sui quali siano state rilevate perdite in precedenti esercizi. Altri proventi di gestione Voce 70 del conto economico di cui ai provvedimenti nn. 1 e 2. Nella presente voce figurano tra l'altro: a) i proventi per canoni di locazione finanziaria maturati durante l'esercizio nonche' i proventi per riscatti; b) gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito dell'attivita' di "merchant-banking". Risultano peraltro non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1- bis, i recuperi di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, pure imputati nelle predette voci 70 del conto economico. Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi' considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg, per la quota imponibile ai fini di questo ultimo tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alle voci 180 e 80 (Proventi straordinari di cui rispettivamente ai provvedimenti n. 1 e n. 2). In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, occorre considerare la sola quota di competenza dell'esercizio. COSTI Interessi passivi e oneri assimilati Voce 20 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 10 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e gli oneri assimilati relativi a debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi passivi. Gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare: a) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito); b) le commissioni e le provvigioni passive calcolate in funzione dell'importo o della durata del debito cui si riferiscono; c) il saldo negativo dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni "di copertura" di attivita' e di passivita' che generano interessi; d) gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto di tali transazioni; tali oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attivita' stesse nel periodo di durata dell'operazione. Commissioni passive Voce 50 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 20 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci figurano gli oneri, diversi da quelli riportati nella voce del conto economico "interessi passivi e oneri assimilati", relativi ai servizi ricevuti dalla banca o dall'ente finanziario (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione, ecc.). Perdite da operazioni finanziarie Voce 60 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 30 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica di segno negativo dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c): a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori. Dalle presenti voci sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato dalle istruzioni relative alle voci del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati". Spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente Sottovoce 80.b del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e sottovoce 40.b del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti sottovoci figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio. Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e comma 1-bis: - le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di distacco; - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.; - i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. (fatta salva la deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella propria attivita' professionale o artistica); - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R. In base alle previsioni contenute nell'art. 11, comma 1, lett. b) assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonostante che tali costi siano imputati nelle sottovoci 80.a e 40.a del conto economico di cui, rispettivamente, ai provvedimenti n. 1 e n. 2. Ammortamenti dei beni materiali e immateriali Voce 90 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 50 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Rettifiche di valore su crediti verso la clientela Della voce 120 del conto economico ("rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n. 1 e della voce 90 del conto economico ("rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n. 2 devono essere prese in considerazione ai fini dell'IRAP unicamente le diminuzioni di valore (svalutazioni e perdite) relative ai crediti verso la clientela, compresi quindi sia i crediti verso enti finanziari sia i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate. Oltre alle citate diminuzioni di valore, devono essere altresi' considerate come componenti negative della base imponibile IRAP dell'esercizio: - le quote determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del T.U.I.R., delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti e deducibili nell'esercizio; - la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L. n. 549 del 1995 ovvero l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del comma 108 del citato art. 3; - l'importo delle svalutazioni e quello delle perdite su crediti imputato al fondo rischi su crediti (ovvero al fondo rischi e oneri in caso di escussione di garanzie rilasciate a terzi) sempreche' costituito con accantonamenti non dedotti agli effetti della determinazione del reddito d'impresa; - l'ammontare delle rettifiche di valore su crediti impliciti relativi a operazioni di locazione finanziaria, anche se classificate negli accantonamenti per rischi e oneri. Non sono rilevanti ai fini del calcolo del valore della produzione netta le svalutazioni imputate al conto economico dell'esercizio che risultano non deducibili ai fini dell'Irpeg nell'esercizio medesimo. Altri oneri di gestione Voce 110 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 60 del conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nelle presenti voci figurano tra l'altro: a) gli oneri per canoni di locazione finanziaria maturati durante l'esercizio nonche' gli oneri per riscatti. I canoni di locazione finanziaria vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota e' pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta e l'importo risultante del seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di tale contratto; b) le perdite derivanti dalla vendita di partecipazione nell'ambito dell'attivita' di "merchant banking". Nell'ambito degli altri oneri di gestione devono essere altresi' considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alle voci 190 e 110 (Oneri straordinari di cui rispettivamente ai provvedimenti n. 1 e n. 2). Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.) Relativamente al tributo in esame assume rilievo, ai sensi dell'art. 11, comma 1-ter, la quota deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a premio, nonche' degli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati. 3.2.2.3 Societa' di investimento mobiliare (Sim) che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o di collocamento con assunzione di garanzia RICAVI Profitti da operazioni finanziarie Voce 10 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c)): a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali strumenti. Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati". Commissioni attive Voce 20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce figurano i proventi relativi ai servizi prestati dalla SIM. Interessi attivi e proventi assimilati Voce 40 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi assimilati relativi a titoli e crediti anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi attivi. Per gli interessi di mora maturati durante l'esercizio va riportato il saldo fra tali interessi e la rettifica di valore corrispondente alla quota dei medesimi interessi giudicata non recuperabile. I proventi assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare: a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza e' portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli; b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la SIM non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. 87/92); tale differenza e' portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli; c) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono; d) il saldo positivo dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni di "copertura" di attivita' o di passivita' che generano interessi; e) i proventi relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attivita'. Proventi da quote in fondi comuni Della sottovoce 60.a del conto economico ("dividendi e altri proventi su azioni, quote e altri titoli di capitale") di cui al provvedimento n. 3 devono essere presi in considerazione ai fini dell'IRAP unicamente i proventi di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. Altri proventi di gestione Voce 70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Risultano peraltro non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis i recuperi di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, pure imputati nella predetta voce del conto economico. Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi' considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg, per la quota imponibile ai fini di questo ultimo tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 180 (Proventi straordinari). In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, occorre considerare la sola quota di competenza dell'esercizio. COSTI Perdite da operazioni finanziarie Voce 10 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3 . Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c)): a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali strumenti. Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati". Commissioni passive Voce 30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti dalla SIM. Interessi passivi e oneri assimilati Voce 50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e gli oneri assimilati relativi a debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi passivi. Gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato, comprendono in particolare: a) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni); b) le commissioni e le provvigioni passive calcolate in funzione dell'importo o della durata del debito cui si riferiscono; c) il saldo negativo dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni di "copertura" di attivita' o di passivita' che generano interessi; d) gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attivita'. Spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente Sottovoce 80.b dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio. Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e comma 1-bis: - le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di distacco; - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) del T.U.I.R.; - i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. (fatta salva la deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella propria attivita' professionale o artistica); - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R. In base alle previsioni contenute nell'art. 11 comma 1, lett.b) assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro nonostante che tali costi siano imputati nella sottovoce 80.a del conto economico. Ammortamenti dei beni immateriali e materiali Voce 90 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce sono ricompresi anche gli eventuali ammortamenti anticipati. Altri oneri di gestione Voce 110 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nell'ambito degli altri oneri di gestione devono essere considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 190 (Oneri straordinari). Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.) Relativamente al tributo in esame assume rilievo, ai sensi dell'art. 11, comma 1-ter, la quota deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a premio, nonche' degli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati. 3.2.2.4 Societa' di investimento mobiliare (Sim) che prestano servizi diversi da quelli di negoziazione per conto proprio o di collocamento con assunzione di garanzia. RICAVI Commissioni attive Voce 20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Della presente voce figurano i proventi relativi ai servizi prestati dalla SIM. Interessi attivi e proventi assimilati Voce 40 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Della presente voce devono essere presi in considerazione ai fini dell'IRAP unicamente i proventi relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione. Tali proventi sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attivita'. Altri proventi di gestione Voce 70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Risultano peraltro non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis i recuperi di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, pure imputata nella predetta voce del conto economico. Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi' considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg per la quota imponibile ai fini di questo ultimo tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 180 (Proventi straordinari) di cui al provvedimento n. 3. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, occorre considerare la sola quota di competenza dell'esercizio. COSTI Commissioni passive Voce 30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti dalla SIM. Interessi passivi e oneri assimilati Voce 50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Della presente voce devono essere presi in considerazione ai fini dell'IRAP unicamente gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione. Tali oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attivita'. Spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente Sottovoce 80.b dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio. Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e comma 1-bis: - le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di distacco; - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.; - i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. (fatta salva la deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella propria attivita' professionale o artistica); - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R. In base alle previsioni contenute nell'art. 11 comma 1, lett. b) assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonostante che tali costi siano imputati nella sottovoce 80.a del conto economico. Ammortamenti dei beni immateriali e materiali Voce 90 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati. Altri oneri di gestione Voce 110 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 3. Nell'ambito degli altri oneri di gestione devono essere considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 190 (Oneri straordinari). Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.) Relativamente al tributo in esame assume rilievo, ai sensi dell'art. 11, comma 1-ter, la quota deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a premio, nonche' degli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati. 3.2.2.5 Societa' di gestione di fondi comuni di investimento RICAVI Commissioni attive Voce 30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nella presente voce figurano i proventi relativi ai servizi prestati dalla societa' di gestione. Altri proventi di gestione Voce 70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Risultano non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis i recuperi di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, pure imputati nella predetta voce di conto economico. Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi' considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg, per la quota imponibile ai fini di questo ultimo tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 80 (Proventi straordinari). In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, occorre considerare la sola quota di competenza dell'esercizio. COSTI Commissioni passive Voce 20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti dalla societa' di gestione. Spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente Sottovoce 40.b dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nella presente voce devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio. Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e comma 1-bis: - le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di distacco; - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.; - i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. (fatta salva la deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella propria attivita' professionale o artistica); - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R. In base alle previsioni contenute nell'art. 11 comma 1, lett. b) assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e, nei limiti del 70% le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonostante che tali costi siano imputati nella sottovoce 40.a del conto economico. Ammortamenti dei beni immateriali e materiali Voce 50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati. Altri oneri di gestione Voce 60 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n. 2. Nell'ambito degli altri oneri di gestione devono essere considerate, ai fini dell'IRAP (art. 11, comma 1, lett. a) le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali - anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte nel conto economico alla voce 110 (Oneri straordinari). Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.) Relativamente al tributo in esame assume rilievo, ai sensi dell'art. 11, comma 1-ter, la quota deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte degli oneri derivante dalle operazioni a premio e concorsi a premio, nonche' degli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati. 3.2.2.6 Societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) RICAVI Commissioni di sottoscrizione Voce 11 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4 COSTI Provvigioni passive a soggetti collocatori Voce 12.3 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4. Spese per consulenza e pubblicita' Voce 12.4 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4. Canoni di locazione immobili Voce 12.7 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4. Costi per servizi di elaborazione dati Voce 12.9 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n.4. Altre spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente Voce 12.11 ("altre spese amministrative") del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4. Ammortamento dei beni materiali e immateriali Voce 13 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4. 3.2.2.7 Societa' esercenti in via esclusiva o prevalente attivita' di assunzione di partecipazioni: "holding industriali" 3.2.2.7.1 Generalita' L'art. 6, comma 1-bis, reca una disciplina speciale per la determinazione del valore della produzione netta delle c.d. "holding industriali". Il riferimento, e', in particolare, alle societa' "la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia e finanziaria, iscritte, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nella apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario". Per tali soggetti viene stabilito che oltre alle componenti positive e negative indicate nell'art. 5, comma 1, assumono rilievo anche alcune componenti positive o negative di natura finanziaria classificabili nelle voci dell'aggregato C e D dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile. Ai fini dell'applicabilita' del comma 1-bis in argomento occorre avere riguardo alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella suddetta sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario previsto dall'art. 113 del citato D.Lgs. n. 385 del 1993. Tale obbligo sussiste, con specifico riferimento ai soggetti che svolgono l'attivita' in questione in via prevalente, al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 di tale decreto l'esercizio in via prevalente sussiste quando in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti patrimoniali e reddituali: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attivita' contemplate dall'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385 del 1993 (inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate), delle altre attivita' finanziarie contemplate nell'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del citato D.Lgs. n. 385 1993 e, infine, delle attivita', anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalita' unicamente rispetto ad una o piu' delle attivita' di cui al comma 1 del citato art. 106 sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dal comma 1 del citato art. 106 sia superiore al 50 per cento dei proventi