(parte 1)
                                  Agli uffici unici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                    imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposta sul valore
                                    aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                    dirette ed indirette
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                    Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                    affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  All'Ufficio del segretario generale
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                    ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                    di finanza
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                    Ministri
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                    rapporti tra lo Stato, le regioni
                                    e le province autonome
                                  Al Ministero degli interni
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                    (Ragioneria generale)
                                  All'ANCI
Premessa
  L'art.  3,  commi  143,  144 e 147 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, reca  una  delega  al  Governo  per  l'istituzione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP).
  A  tale  delega e' stata data attuazione con il decreto legislativo
15 dicembre 1997,  n.  446,  (articoli  da  1  a  45)  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137.
  Il  citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le cui disposizioni
sono entrate  in  vigore  dal  1  gennaio  1998,  introduce  profonde
modifiche  strutturali al sistema tributario vigente, in quanto attua
un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni,
dotando  queste  ultime  dell'autonomia  finanziaria  necessaria  per
svolgere una diretta e responsabile politica di bilancio, presupposto
di  una  evoluzione  in  senso federalista dell'assetto istituzionale
dello Stato.
  La  riforma,  entro  il   vincolo   dell'invarianza   del   gettito
complessivo,  attua,  altresi',  una  rilevante  semplificazione  del
sistema tributario e contributivo, in quanto abolisce a far data  dal
1 gennaio 1998:
-  i  contributi  per  il  Servizio  sanitario nazionale (compresa la
cosiddetta  "tassa  sulla  salute")  e  altri  prelievi  contributivi
minori;
- l'imposta locale sui redditi;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
-  la  tassa  sulla  concessione  governativa  per l'attribuzione del
numero di partita Iva;
- l'Iciap;
- le tasse di concessione comunale.
  In generale, la soppressione di una pluralita' di prelievi con basi
imponibili limitate  e  aliquote  differenziate  e  l'istituzione  di
un'unica  nuova  imposta,  con  base imponibile piu' ampia e aliquota
uniforme, comportano un miglioramento dell'efficienza  economica  del
sistema,  riducendo  gli  effetti  distorsivi sulle scelte allocative
degli operatori.
  L'IRAP assoggetta a tassazione il valore della produzione netta dei
soggetti che abitualmente producono o scambiano beni ovvero  prestano
servizi.  Sono,  tra  l'altro,  soggetti  passivi di detta imposta le
societa', gli enti e le  persone  fisiche  che  esercitano  attivita'
commerciali  o  agricole,  gli esercenti arti e professioni, gli enti
non commerciali e le amministrazioni pubbliche.
  Ai  fini  dell'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  correlate
all'imposta regionale sulle attivita' produttive, qualora il soggetto
passivo  del  tributo  realizzi la produzione netta nel territorio di
varie regioni, la base imponibile globale deve essere  ripartita  tra
le  medesime,  con  riferimento  a  taluni  parametri  (retribuzioni,
estensione dei terreni, ecc.) in relazione alle diverse tipologie  di
contribuenti   interessati  (imprese  industriali,  mercantili  e  di
servizi, banche, imprese  agricole,  ecc.).  L'aliquota  di  base  e'
fissata nella misura del 4,25 per cento salve le deroghe di carattere
temporaneo  per  singoli  settori  (es.  imprese  agricole,  banche e
assicurazioni). A decorrere dal terzo anno successivo al 1998  (cioe'
dall'anno  2001)  le  regioni  potranno  esercitare  la  facolta'  di
maggiorare l'aliquota fino a un punto percentuale e di differenziarla
tra categorie di contribuenti e tra settori di attivita'.
  Il titolo I del predetto  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
recante   istituzione   e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, puo' essere cosi' suddiviso
1. aspetti generali del tributo;
2. soggetti passivi;
3. base imponibile;
4. ripartizione territoriale della base imponibile;
5. agevolazioni ed esenzioni;
6. determinazione dell'imposta e detrazioni;
7. dichiarazione dei contribuenti e obblighi contabili;
8. riscossione dell'imposta;
9. accertamento, controlli e attribuzione del gettito;
10. sanzioni;
11. disposizioni finali e transitorie.
  Relativarnente ai punti sopra indicati  si  forniscono  i  seguenti
chiarimenti,  con  l'avvertenza  che  gli  articoli  menzionati senza
ulteriori specificazioni sono quelli riferiti al decreto  legislativo
n.  446  del  1997,  nel  testo  risultante a seguito delle modifiche
apportate  dal  decreto  legislativo  correttivo  n.  137  del  1998,
riportato in appendice alla presente circolare.
                             CAPITOLO I
Aspetti generali dei tributo
1.1 Istituzione dell'imposta.
  L'art. 1 istituisce l'IRAP e ne definisce i caratteri essenziali:
-  di  imposta  locale,  in  quanto  la  stessa  e'  applicabile alle
attivita' produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione;
- di imposta reale, oggettiva, che prende in esame non il soggetto di
imposta  ma  le  tipologie  di  attivita'  esercitate  dallo  stesso,
produttive di capacita' contributiva;
-  di  imposta  indeducibile  dalla base imponibile delle imposte sui
redditi.
  Si precisa che l'art. 43, comma 1, stabilisce che  le  disposizioni
del  decreto  legislativo in esame, che fanno un generico rinvio alle
regioni o al loro territorio,  devono  intendersi  riferite,  per  le
regioni  Trentino-Alto  Adige,  alle  province  autonome  di Trento e
Bolzano o al loro territorio.
1.2 Presupposto dell'imposta
  L'art.  2,  comma  1,  primo  periodo,  individua  il   presupposto
dell'imposta,  cioe'  il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del
pagamento  del  tributo.  Il  presupposto  dell'IRAP  e'   costituito
dall'esercizio  abituale  di un'attivita', autonomamente organizzata,
diretta a produrre o scambiare beni o a prestare  servizi,  ancorche'
tale  attivita'  non abbia carattere commerciale. Da tale definizione
consegue che, qualora dette  attivita'  vengano  esercitate  in  modo
occasionale,   le  stesse  non  rilevano  ai  fini  dell'applicazione
dell'IRAP.
  Con riferimento  alla  locuzione  "autonomamente  organizzata",  si
precisa  che  l'obiettivo  che il legislatore ha inteso perseguire e'
quello di escludere dall'ambito di  applicazione  del  tributo  tutte
quelle   attivita'   che,   pur  potendosi  astrattamente  ricondurre
all'esercizio d'impresa, di arti o  professioni,  non  sono  tuttavia
esercitate  mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto
interessato. E' il caso, ad esempio, dell'attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa  che  si  configura  soltanto  laddove  non
vengano  impiegati propri "mezzi organizzati" (cfr. art. 49, comma 2,
lett. a), del TUIR).
  Il secondo periodo dello  stesso  art.  2,  comma  1,  completa  la
definizione  del  presupposto  dell'imposta dando particolare rilievo
all'elemento  soggettivo  rispetto  a  quello  oggettivo   (attivita'
esercitata),  in  quanto  stabilisce  che  l'attivita'  svolta  dalle
societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso  presupposto  di  imposta.  Pertanto,
costituiscono  presupposto  d'imposta anche le attivita' svolte dalle
Amministrazioni  dello  Stato  che  configurano  l'esercizio  di  una
pubblica funzione.
  Va   altresi'   osservato   che  dalla  specifica  definizione  del
presupposto  dell'IRAP  consegue  che  il  nuovo  tributo  va  tenuto
distinto sia dalle imposte sui redditi, che assumono come presupposto
il  possesso di redditi, sia dall'Iva, che e' un'imposta sui consumi,
la quale si applica sulle cessioni  di  beni,  sulle  prestazioni  di
servizi    e    sulle   importazioni   oltre   che   sugli   acquisti
intracomunitari.
  L'autonomia e la specificita' del presupposto dell'IRAP, rispetto a
quello relativo  alle  suddette  imposte,  si  desumono  anche  dalle
ragioni e dagli obiettivi che sono alla base del nuovo tributo.
1.3 Valore della produzione
  L'art.  4,  comma 1, stabilisce che l'imposta si applica sul valore
della  produzione  netta  derivante  dall'attivita'  esercitata   nel
territorio della regione.
  Da  tale  formulazione  normativa emerge che la base imponibile del
tributo e' costituita dal "valore della produzione netta";  pertanto,
in  questa  sede,  si  rende necessario fornire chiarimenti in ordine
agli elementi costitutivi di detto valore.
  Al riguardo va anzitutto rilevato  che  nell'ordinamento  giuridico
non  e' rinvenibile una definizione del valore della produzione anche
se, nell'art. 2425 del cod. civ., relativamente  ai  soggetti  tenuti
alla  redazione  del  bilancio, vengono analiticamente indicati nelle
voci da A1) ad A5) i componenti del valore della produzione stessa.
  Come gia'  detto,  la  disposizione  in  esame  assume  quale  base
imponibile dell'imposta il valore della produzione al netto di taluni
componenti che i successivi articoli individuano espressamente (cfr.,
in particolare, gli artt. 5, 6 e 7).
  In  particolare,  per  quanto riguarda le imprese industriali, tale
base e' costituita, come gia' detto, dal valore della  produzione  di
cui  alla  lettera  A) dell'art. 2425 del cod. civ., cioe' dal valore
dei beni e servizi prodotti nell'attivita' ordinaria dell'impresa, al
netto dei costi sostenuti per l'acquisto  dei  beni  (materie  prime,
merci,  beni  strumentali, ecc.) e servizi, di cui alla lettera B) di
detto articolo,  necessari  per  la  produzione.  Non  sono  pertanto
deducibili,  ad  esempio,  quei  costi indicati alla voce B9 (salari,
stipendi, oneri sociali, ecc.), che  per  la  loro  natura  non  sono
suscettibili  di  deduzione  proprio  in  coerenza  con  la finalita'
dell'imposta.
  Tra i costi della produzione di cui alla predetta  lettera  B)  non
sono  altresi'  ammessi  in  deduzione quelli relativi alle voci B10,
lettera c) (altre svalutazioni delle immobilizzazioni), B10,  lettera
d)  (svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide), B12 (accantonamento per rischi) e B13 (altri
accantonamenti).
  Trattasi di costi che attengono ad una fase eventuale e  successiva
a quella tipica della produzione e generalmente di natura estimativa.
  Tali  criteri  verranno  nel prosieguo analiticamente esaminati con
riferimento alle varie categorie di soggetti destinatari del tributo.
1.4 Periodo d'imposta
  L'art. 14 stabilisce che l'imposta e' dovuta per periodi  d'imposta
a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
  Detta  disposizione  prevede  inoltre  che  il periodo d'imposta e'
determinato secondo i criteri stabiliti ai  fini  delle  imposte  sui
redditi.
  Conseguentemente,  ai  fini  dell'IRAP,  il  periodo  d'imposta  e'
costituito, per le persone  fisiche,  le  societa'  di  persone  e  i
soggetti  ad esse equiparate, dall'anno solare (cfr. art. 7, comma 1,
del TUIR), mentre per le societa' e gli enti soggetti  all'IRPEG,  il
periodo  d'imposta  e'  costituito  dall'esercizio  o  il  periodo di
gestione della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge  o
dall'atto costitutivo (cfr. art. 90, comma 2, del TUIR).
  Per  gli  organi  e  le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province e i comuni e gli altri enti pubblici indicati  all'art.  88,
comma  1,  del  TUIR,  che  non  sono soggetti passivi dell'IRPEG, il
periodo d'imposta, ai fini dell'IRAP, e' costituito dall'anno solare.
1.5 Spettanza dell'imposta
  L'art.  15  dispone  che  l'imposta  e' dovuta alla regione nel cui
territorio il valore della produzione netta e' realizzato.
  Tale disposizione e' coerente con la  finalita'  del  tributo  che,
come  rilevato in premessa, e' diretto al finanziamento delle regioni
per la loro autonomia finanziaria necessaria per lo  svolgimento  dei
propri compiti.
  La  disposizione  in  commento  va  altresi'  correlata  con quanto
stabilito nell'art. 4,  comma  2,  concernente  la  ripartizione  del
tributo di cui si dira' nel prosieguo.
1.6 Domicilio fiscale dei soggetti passivi
  L'art.  21  stabilisce  che  ogni  soggetto  passivo  si  considera
domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale, secondo  le
disposizioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  Al  riguardo,  l'art.  58  del  citato  decreto stabilisce che agli
effetti dell 'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si
intende domiciliato in un comune dello Stato.
  Le persone fisiche residenti nel territorio dello  Stato  hanno  il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non  residenti  hanno  il  domicilio  fiscale nel comune in cui si e'
prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni,  nel
comune  in  cui  si  e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini
italiani, che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
servizio  con la pubblica amministrazione, hanno il domicilio fiscale
nel comune di ultima residenza nello Stato.
  I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale  o,  in  mancanza,  la
sede  amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio
fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano  la  loro
attivita'.  Si  ricorda  che  l'art. 59 del citato decreto n. 600 del
1973 fissa particolari criteri  per  l'individuazione  del  domicilio
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria.
  Le  cause  di  variazione  del  domicilio fiscale hanno effetto dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
1.7 Soppressione di taluni tributi e contributi
  Come accennato in  premessa,  uno  degli  obiettivi  che  la  nuova
imposizione  di tipo regionale intende perseguire e' costituito dalla
semplificazione del sistema tributario attuata mediante  l'abolizione
di alcuni importanti tributi e contributi.
  Infatti,  per  effetto  dell'art.  36,  comma 1, con l'introduzione
dell'IRAP vengono contestualmente abrogati (a decorrere dal 1 gennaio
1998, per i soggetti con periodo  d'imposta  coincidente  con  l'anno
solare) i seguenti tributi e contributi:
a)  i  contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'art.
   31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo  modificato
   dall'art.  4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
   dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;  il  contributo  dello  0,2  per
   cento  di  cui  all'art.  1,  terzo comma, della legge 31 dicembre
   1961, n.  1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto
   1962, n.  1338, nonche' la quota di contributo per l'assicurazione
   obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella  prevista  per
   il  finanziamento  delle  prestazioni  economiche  della  predetta
   assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del TUIR;
c)  l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di  arti e
   professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
   66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n.
   144;
d)  la  tassa  sulla  concessione  governativa per l'attribuzione del
   numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della  tariffa  allegata
   al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
   Ministro delle finanze 28 dicembre 1995;
e)  l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,  istituita con
   decreto-legge  30  settembre  1992,  n.   394,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
  E'  da  ricordare  che  ai  sensi  dell'art.  51, a decorrere dal 1
gennaio 1998,  sono  altresi'  abolite  le  tasse  sulle  concessioni
comunali  di  cui  all'art.  8  del  decreto-legge  n.  702 del 1978.
Inoltre, si fa presente  che,  ai  sensi  dello  stesso  art.  51,  a
decorrere   dal   1   gennaio   1999,  sono  abrogate  le  tasse  per
l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  erariale  di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. nonche'
l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui
all'art. 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995.
1.8 Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
  L'art. 37 dispone che, per i soggetti il cui periodo di imposta non
coincide  con  l'anno  solare,  l'IRAP si applica a partire dal primo
periodo di imposta con inizio successivo alla data del 1 gennaio 1998
e dal medesimo periodo d'imposta si considerano aboliti i  tributi  e
contributi  indicati  nell'art.  36  di  cui  si  e'  fatto cenno nel
paragrafo precedente.
  Per i predetti soggetti il cui periodo d'imposta abbia avuto inizio
dopo il 30 settembre 1997 ed e' in corso  alla  data  del  1  gennaio
1998,  la  citata  norma prevede che l'applicazione dell'IRAP decorre
dall'inizio di detto periodo d'imposta. Per  tale  motivo,  la  norma
stessa  stabilisce,  altresi',  che detti soggetti possono scomputare
dall'acconto IRAP dovuto per il 1998 i dodicesimi dell'ICIAP e  della
tassa  sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di
partita IVA relativi ai mesi interi compresi tra l'inizio del periodo
d'imposta e il 31 dicembre 1997 nonche' l'importo dei  contributi  al
servizio  sanitario  nazionale  eventualmente versati in relazione ai
predetti mesi. Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso  degli
importi non scomputati.
1.9 Versamenti relativi a tributi e contributi soppressi
  L'art. 36, comma 2, stabilisce che i versamenti relativi ai tributi
e  ai contributi aboliti indicati nel comma 1 dello stesso art. 36, i
cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla
data dalla quale, nei  confronti  dei  singoli  soggetti  passivi  ha
effetto  la  loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a
tale data. Tale disposizione riguarda non solo i contribuenti IRAP ma
anche coloro i quali non assumono veste di soggetti passivi  ai  fini
del  nuovo  tributo.  Risulteranno  pertanto  dovuti,  ad  esempio, i
versamenti a saldo dell'ILOR  e  dell'imposta  sul  patrimonio  netto
relativi al 1997.
1.10 Adeguamento dei trattati internazionali
  Ai  fini  dell'applicazione  dei trattati internazionali, l'art. 44
prevede l'equiparazione dell'IRAP ai tributi aboliti.
  Di fatto,  tale  norma  investe  l'operativita'  delle  Convenzioni
bilaterali  per evitare le doppie imposizioni sui redditi attualmente
in vigore che, per la quasi totalita', annoverano anche l'ILOR tra le
imposte cui si applicano.
  Nelle convenzioni e' previsto, conformemente al modello  OCSE,  che
le  Autorita'  competenti degli stati contraenti si comunicheranno le
modifiche   apportate   alla    propria    legislazione    ai    fini
dell'applicazione  delle  convenzioni  stesse  alle imposte di natura
analoga o identica che si aggiungono o si sostituiscono a quelle gia'
considerate.
  A tale riguardo sono state prese iniziative nei confronti dei paesi
esteri partners di trattato, portando  a  loro  conoscenza  la  nuova
imposta.
  In  relazione  a  cio',  l'IRAP  potra'  definitivamente  ritenersi
inclusa nel regime convenzionale al raggiungimento delle  intese  con
le singole Autorita' estere e nei limiti delle intese stesse.
  In  particolare,  per  quanto concerne gli Stati Uniti d'America e'
stato siglato un accordo temporaneo fra  le  amministrazioni  fiscali
italiana  e statunitense, con il quale si e' stabilito il trattamento
dell'IRAP nell'ambito  della  vigente  convenzione  relativamente  al
primo  periodo  di  imposta  di  applicazione del nuovo tributo; tale
accordo peraltro continuera' ad applicarsi se entro  il  1998  verra'
concluso  fra le Autorita' competenti il nuovo trattato fiscale - per
il quale sono attualmente in corso i negoziati - e  fino  all'entrata
in vigore di tale nuovo trattato.
  In  base  a  tale accordo temporaneo, l'IRAP viene considerata come
imposta cui si applica la vigente Convenzione; tuttavia, ai fini  del
riconoscimento  del  credito  a  riduzione  dell'imposta  sul reddito
dovuta negli Stati Uniti, assume rilevanza solo una  quota  dell'IRAP
attribuibile  agli  utili. Tale quota, in particolare, e' determinata
applicando  all'IRAP  stessa  il  rapporto   fra   "base   imponibile
rettificata"   e   base   imponibile  totale,  intendendo  per  "base
rettificata" la misura piu' elevata fra:
  (a) zero, oppure
  (b) base imponibile  totale  su  cui  e'  effettivamente  applicata
l'IRAP meno l'ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi
passivi  non  altrimenti presi in considerazione nella determinazione
della base imponibile  totale  su  cui  e'  effettivamente  applicata
l'IRAP.
1.11 Giurisdizione delle controversie in materia di IRAP.
  L'art.  22,  in  coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
lett.  i),  del  D.Lgs.  31  dicembre  1992,   n.   546,   stabilisce
espressamente  che  le  controversie concernenti l'IRAP e le relative
sanzioni  sono  soggette   alla   giurisdizione   delle   commissioni
tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo medesimo.
                             CAPITOLO II
Ambito soggettivo di applicazione dell'imposta
2.1 Soggetti passivi dell'IRAP
  Ai sensi dell'art. 3 sono soggetti passivi dell'IRAP coloro i quali
esercitano   abitualmente   una   o   piu'   attivita'  autonomamente
organizzate dirette alla produzione o allo  scambio  di  beni  ovvero
alla prestazione di servizi.
  Pertanto,  qualora  un  soggetto  eserciti  contemporaneamente  sia
attivita' d'impresa  che  attivita'  artistica  o  professionale,  lo
stesso dovra' determinare distintamente la base imponibile relativa a
ciascuna attivita'.
  Sono soggetti passivi dell'IRAP:
a)  le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le
   societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e  di
   mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
b)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa' che hanno per
   oggetto  esclusivo   o   principale   l'esercizio   di   attivita'
   commerciale, residenti nel territorio dello Stato;
c)  le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle
   ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.  a)  e  b)
   del  TUIR  (cioe'  le societa' di armamento e le societa' di fatto
   che abbiano per oggetto  l'esercizio  di  attivita'  commerciale),
   residenti nel territorio dello Stato;
d)  le  persone fisiche titolari di reddito d'impresa di cui all'art.
   51 del  TUIR  (cioe'  imprese  individuali,  imprese  familiari  e
   aziende  coniugali non gestite in forma societaria), residenti nel
   territorio dello Stato;
e) gli esercenti attivita' di lavoro autonomo  di  cui  all'art.  49,
   comma  1,  del  TUIR  svolta sia in forma individuale che mediante
   societa' semplici ed equiparate (societa' di fatto e  associazioni
   senza  personalita'  giuridica  costituite fra persone fisiche per
   l'esercizio in forma associata di arti e  professioni),  residenti
   nel territorio dello Stato;
f)  i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art.
   29 del TUIR, residenti nel territorio dello  Stato.  Sono  tali  i
   soggetti che esercitano le seguenti attivita' agricole:
*   attivita'   dirette   alla   coltivazione   del  terreno  e  alla
silvicoltura;
* allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un  quarto
dal  terreno  e attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di strutture fisse o  mobili,  anche  provvisorie,  se  la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del
terreno su cui la produzione stessa insiste;
*  attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul  terreno,
che  rientrino  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura  secondo la
tecnica che lo governa e che abbiano per  oggetto  prodotti  ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
g)  gli  organi  e  le  amministrazioni  dello  Stato, le regioni, le
   province e i comuni, le comunita' montane,  gli  enti  pubblici  e
   privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo
   o  principale  l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
   territorio dello Stato.
  Si precisa che anche ai fini dell'IRAP si applicano le disposizioni
degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3 lett. d), e 87,  comma  3,  del
TUIR, secondo cui si considerano residenti: a) le persone fisiche che
per  la  maggior  parte  del  periodo  d'imposta  sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente o  hanno  nel  territorio  dello
Stato  il  domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; b) le
societa' di persone, le associazioni e le societa' di capitale e  gli
enti  commerciali  e  non  commerciali  che  per la maggior parte del
periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;
h)  rientrano  nell'ambito  applicativo  dell'IRAP  i  soggetti   non
   residenti  che  esercitano  nel  territorio  dello Stato attivita'
   commerciali, arti e professioni o attivita' non  commerciali,  per
   un  periodo  di  tempo  non  inferiore a tre mesi mediante stabile
   organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero imprese agricole.
  Infine,  sono  assoggettabili  al  tributo  anche  i  soggetti   in
liquidazione   volontaria  o  sottoposti  in  procedura  fallimentare
(fallimento  e  liquidazione  coatta  amministrativa)  con  esercizio
provvisorio.
2.2 Soggetti esclusi
  Non  sono  soggetti  passivi  dell'imposta, per espressa previsione
dell'art. 3, comma 2:
* i fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n.
77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
* i fondi pensione, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.
124;
*  il gruppo economico di interesse europeo (GEIE), di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto previsto all'art. 13
del decreto legislativo n. 446 in esame.
  Sono altresi' esclusi dall'ambito di  applicazione  dell'imposta  i
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, con
volume  di  affari annuo non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15
milioni se operano in comuni montani),  esonerati  dagli  adempimenti
agli  effetti  dell'IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n.
633 del 1973, come sostituito  dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo  2  settembre  1997,  n.  313  e  sempreche'  non abbiano
rinunciato all'esonero.
  In merito a quanto sopra, si fa presente che, per effetto dell'art.
34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito  dal  citato
D.Lgs.  n. 313 del 1997, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i produttori
agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato  un  volume
di  affari  non superiore a lire 5 milioni, costituito per almeno due
terzi dalla cessione di prodotti agricoli  e  ittici  compresi  nella
prima  parte della tabella A) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, sono
esonerati  dal  versamento  dell'I.V.A  e  da  tutti   gli   obblighi
documentali  e  contabili  compresa la dichiarazione annuale e devono
soltanto numerare e conservare le  fatture  e  bollette  doganali  ai
sensi dell'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.
  Considerato   che   il   presupposto   del  tributo  e'  costituito
dall'esercizio abituale di una  attivita'  autonomamente  organizzata
diretta   alla   produzione  o  allo  scambio  di  beni  ovvero  alla
prestazione di servizi, ne  consegue  che  sono  esclusi  dall'ambito
applicativo  dell'IRAP  anche  coloro  i  quali conseguono redditi di
natura occasionale, sia d'impresa che  di  lavoro  autonomo,  di  cui
all'art. 81, comma 1, lett. i) ed 1), del TUIR.
  Risultano  esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP
anche coloro i quali esercitano attivita' che danno luogo ai  redditi
di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR, considerati di lavoro autonomo
ma  non ricollegabili all'esercizio di arti e professioni. Si ricorda
che sono tali quelli derivanti:
*  dagli  uffici  di  amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'  giuridica,  dalla
collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e simili, dalla
partecipazione a  collegi  e  commissioni  e  da  altri  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa.  Si  considerano  tali i
rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione  di  attivita',   non
rientranti   nell'oggetto  dell'arte  o  professione  esercitata  dal
contribuente ai sensi del comma 1 dell'art.  49  del  TUIR,  che  pur
avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o  professionale  sono
svolte senza vincolo di subordinazione a  favore  di  un  determinato
soggetto  nel  quadro  di  un  rapporto unitario e continuativo senza
impiego  di  mezzi   organizzati   e   con   retribuzione   periodica
prestabilita;
* dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di
opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o
informazioni relativi ad esperienze acquisite in  campo  industriale,
commerciale  o  scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali;
* dalle partecipazioni agli utili di cui alla lett. f)  del  comma  1
dell'art.  41  del  TUIR  (vale  a  dire contratti di associazioni in
partecipazione, quando l'apporto e' costituito  esclusivamente  dalla
prestazione di lavoro;
*  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;
* dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro  autonomo
di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
  E'  appena  il  caso  di  precisare  che  non rientrano nell'ambito
applicativo dell'IRAP i soggetti che conseguono esclusivamente uno  o
piu' dei seguenti redditi:
a)  fondiari,  limitatamente  al  reddito  dominicale dei terreni e a
   quello dei fabbricati;
b) diversi (ivi compresi quelli derivanti dall'assunzione di obblighi
   di  fare,  non  fare  o  permettere),  di  lavoro  dipendente   ed
   assimilati e di capitale.
  Sono esclusi, altresi', dall'ambito applicativo dell'imposta:
* i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto
dal  D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 dello stesso
anno, atteso che in tale regime deve ritenersi ricompresa l'IRAP;
* gli incaricati di vendita a  domicilio  soggetti  alla  ritenuta  a
titolo  d'imposta.  Nei  confronti  di  tali  soggetti (che di regola
svolgono detta attivita'  in  modo  occasionale)  qualora  esercitino
l'attivita'  medesima  abitualmente e con autonoma organizzazione non
si individua comunque una base imponibile,  non  essendo  gli  stessi
tenuti ad adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi.
  Infine,  si fa presente che dal combinato disposto degli articoli 2
e 3 non assumono veste  di  soggetti  passivi  le  societa'  semplici
titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni
o fabbricati.
2.3 GEIE
  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, lett. e), i gruppi economici di
interesse europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. n. 240 del  1991  non  sono
soggetti passivi d'imposta.
  Tuttavia,  agli  effetti  dell'imposta  dovuta dai partecipanti, il
valore della produzione  netta  di  tali  gruppi  residenti  o  delle
stabili  organizzazioni  di gruppi non residenti, determinato secondo
le disposizioni dell'art.  5  e'  imputato  a  ciascun  membro  nella
proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti
uguali.  Ciascun  membro  del  gruppo  e' obbligato in solido con gli
altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
                            CAPITOLO III
3. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
3.1 Cenni generali sulla base imponibile
  La  base imponibile dell'IRAP e' determinata con differenti criteri
a seconda della tipologia dei soggetti e della  attivita'  esercitata
(es.  attivita'  d'impresa  commerciale  e agricola nonche' attivita'
artistica o professionale). Detti criteri sono contenuti negli  artt.
da  5 a 10, mentre il successivo art. 11 detta le disposizioni comuni
applicabili alla generalita' dei soggetti passivi.
  In particolare, negli artt. da 5 a 7, vengono indicati i componenti
positivi e negativi che  concorrono  a  formare  la  base  imponibile
dell'IRAP,  distinguendo  quelli  riguardanti le imprese industriali,
mercantili e di servizi (art. 5), quelli relativi alle banche e altri
enti e societa' finanziari (art. 6) e, infine, quelli che interessano
le imprese di assicurazione (art. 7).
  Nei successivi articoli sono disciplinati i componenti  positivi  e
negativi  che  concorrono  a  formare  la  base  imponibile  IRAP dei
seguenti soggetti:
a) esercenti arti e professioni, sia  in  forma  individuale  che  in
forma di societa' semplice ed equiparate (art. 8);
b)  produttori  agricoli titolari di reddito agrario di' cui all'art.
29 del TUIR, di attivita' di allevamento di animali di  cui  all'art.
78  del  TUIR  nonche'  di attivita' di agriturismo di cui all'art. 5
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 9);
c) enti privati non commerciali, anche relativamente  alle  attivita'
commerciali    eventualmente    esercitate,    nonche'    organi    e
amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e  altri  enti
pubblici non commerciali (art. 10, commi 1, 2 e 3);
d) societa' ed enti commerciali e non commerciali non residenti (art.
10, comma 4).
  Si  ricorda,  infine,  che  per  i  soggetti  passivi residenti nel
territorio dello Stato  che  esercitano  attivita'  produttive  anche
all'estero   nonche'   per  i  soggetti  passivi  non  residenti  nel
territorio dello Stato che svolgono in Italia attivita' rilevanti  ai
fini  del  tributo,  per  la  determinazione della base imponibile si
dovra' tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 12.
  Cio' premesso, si evidenzia che, in linea  generale,  i  componenti
positivi e negativi indicati negli articoli sopra richiamati assumono
rilievo,   per  la  determinazione  della  base  imponibile  IRAP  in
conformita' delle norme del TUIR e dell'applicazione di esse in  sede
di dichiarazione dei redditi (cfr. art. 11, com. 1).
  Da  quanto precede emerge che, ai predetti fini, occorre verificare
se i componenti positivi e negativi,  analiticamente  indicati  negli
articoli  da  5  a  10,  assumono  rilievo, ai fini delle imposte sui
redditi.
  Verificandosi  tale condizione, i menzionati componenti rilevano ai
fini dell'IRAP secondo i criteri di determinazione e  di  imputazione
temporale  propri  delle  imposte  sui  redditi;  in  caso contrario,
invece,  i  predetti  componenti  assumono  rilievo  ai  fini   della
determinazione della base imponibile IRAP negli ammontari e secondo i
criteri desumibili direttamente dai citati articoli da 5 a 10.
  Qualora,  invece,  si  sia  in  presenza  di  componenti positivi e
negativi non inquadrabili tra  quelli  espressamente  indicati  negli
articoli  da  5  a  10  gli  stessi  non concorrono a formare la base
imponibile  IRAP  ancorche'  rilevanti  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi.
  Tale  soluzione  deriva dall'esame coordinato degli articoli da 5 a
10, concernenti l'individuazione dei componenti positivi  e  negativi
dell'IRAP,  con  l'art.  11, riguardante la determinazione della base
imponibile dell'IRAP,  e  dal  parere  espresso  in  proposito  dalla
Commissione   parlamentare   dei   trenta,  la  quale  ha  richiamato
l'attenzione sulla necessita' di evitare che le "variazioni  previste
per  le  imposte  erariali  sui  redditi  siano  acriticamente  tutte
adottate in relazione ad un'imposta, l'IRAP, che ha una diversa  base
imponibile e una diversa logica".
3.2.  Base  imponibile  dei  soggetti  esercenti  attivita' d'impresa
commerciale
  Nel  presente  paragrafo   vengono   analiticamente   esaminati   i
componenti positivi e negativi della base imponibile:
1. delle imprese industriali, mercantili e di servizi (art. 5)
2. delle banche e degli altri enti e societa' finanziari (art. 6)
3. delle imprese di assicurazione (art. 7).
3.2.1  Base  imponibile  delle  imprese  industriali, mercantili e di
servizi.
3.2.1.1 Generalita'
  Ai sensi dell'art. 5, comma 1, per le societa' e gli  enti  di  cui
all'art.  87,  comma  1,  lett. a) e b) del Tuir (ad esclusione delle
banche e degli altri enti e societa' finanziarie e delle  imprese  di
assicurazione)  che  ai  sensi  dell'art.  2425  del  cod.  civ. sono
obbligati alla redazione del bilancio di esercizio secondo lo  schema
ivi  previsto, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
la somma delle voci del valore  della  produzione  di  cui  al  primo
comma, lettera A) dello stesso art. 2425 del cod. civ. e la somma dei
costi  della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e
b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.
  Medesimi criteri di determinazione della base  imponibile  previsti
per le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b)
si  applicano  anche  nei  confronti dei soggetti che non sono tenuti
allo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del cod. civ.
  Infatti, l'art. 5, comma 2, stabilisce che per i soggetti  indicati
all'art.  87,  lett.  a) e b), del Tuir non tenuti alla redazione del
conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice civile, la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma  dei  ricavi,
dei  proventi  e degli altri componenti classificabili nelle voci del
valore  della  produzione  di  cui  al   primo   comma,   lett.   A),
dell'articolo   2425   del   codice  civile  e  la  somma  dei  costi
classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14  della
lettera B) del medesimo comma.
  Infine,  lo stesso comma 2 dell'art. 5 stabilisce che i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lett. b) (societa' in nome collettivo  e  in
accomandita  semplice  e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art.
5, comma 3, del TUIR residenti nel territorio dello Stato nonche'  le
persone   fisiche   titolari   di  redditi  d'impresa  residenti  nel
territorio dello Stato) determinano la base imponibile con gli stessi
criteri previsti per i soggetti in contabilita' ordinaria anche se in
contabilita' semplificata.
  Pertanto, le imprese in contabilita' semplificata, al fine di poter
determinare la base imponibile ai fini dell'IRAP, dovranno  procedere
alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi utilizzando
lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ.
  Si  precisa  che  l'art.  11,  comma  1, lett. a), stabilisce che i
componenti positivi e negativi  conseguiti  o  sostenuti  in  periodi
d'imposta  anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la cui imputazione ai fini  delle  imposte  sui
redditi sia stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore
della  produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale
imputazione.
  Per  effetto  di  detta  disposizione  assumono  rilievo  ai   fini
dell'IRAP,  le  quote  di componenti positivi e negativi che, pur non
figurando nel conto economico dell'esercizio in corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto legislativo in commento e di quelli
successivi  essendo  stati  imputati  nel  conto  economico   di   un
precedente  esercizio  concorrono  alla determinazione del reddito ai
fini dell'IRPEG  o  dell'IRPEF  nell'esercizio  sopra  citato  o  nei
successivi.  Analoghi criteri di imputazione temporale valgono per la
cosiddetta  imposta  figurativa   relativa   al   periodo   d'imposta
antecedente a quello di decorrenza dell'IRAP.
  In  sostanza,  per detti componenti positivi e negativi si verifica
una stretta coincidenza tra il regime previsto ai fini delle  imposte
sui  redditi  e  quello  previsto  ai  fini dell'IRAP. E' il caso, ad
esempio, dei seguenti componenti rilevati ai fini dell'IRAP:
* quote di  plusvalenze  assoggettate  a  tassazione  ai  fini  delle
imposte  dirette in piu' esercizi ai sensi dell'art. 54, comma 4, del
TUIR;
* quote delle spese di' manutenzione la cui deducibilita' e' rinviata
ai sensi dell'art. 67, comma 7, del TUIR.
  L'art. 11, comma 2, prevede che "le componenti positive e  negative
sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti
principi contabili".
  A  tal  fine  assumono  rilievo,  per  la determinazione della base
imponibile   dell'IRAP,   i   criteri   contenuti    nel    documento
interpretativo   del   principio   contabile   n.   12   (concernente
"Composizione  e  schemi  del  bilancio  di  esercizio   di   imprese
industriali, mercantili e di servizi) approvato dalla Commissione per
la statuizione dei principi contabili.
  Occorre  tuttavia  precisare  che  l'eventuale  collocazione  di un
componente negativo rilevante ai fini dell'IRAP in una voce di  conto
economico   diversa   da  quella  prevista  in  base  ai  criteri  di
classificazione  di  cui  al  citato  principio  contabile   non   ne
pregiudica   la   deducibilita'.   Analogamente  l'eventuale  diversa
collocazione nel conto economico di un componente positivo rilevante,
non ne comporta l'intassabilita'. Pertanto, se ad esempio il soggetto
ha contabilizzato un determinato componente in modo diverso da quello
previsto  dai  principi contabili ovvero ha effettuato errori in sede
di imputazione di un componente in una voce del conto  economico  (ad
esempio classificando un determinato costo deducibile in una voce non
indicata  tra  quelle  deducibili  ai fini dell'IRAP) il contribuente
potra' dedurre tale costo apportando le  opportune  riclassificazioni
nella  dichiarazione  IRAP.  Allo  stesso  modo,  l'imputazione di un
provento rilevante ai fini IRAP in una voce non indicata  tra  quelle
tassabili  ai fini della stessa imposta comporta l'assunzione di tale
componente ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
  Va  rilevato  che  laddove  i  componenti  positivi   e   negativi,
classificabili  nelle  voci  di conto economico indicate nell'art. 5,
rilevano, sia  con  riferimento  al  loro  ammontare  che  alla  loro
imputazione  temporale,  ai  fini  della  determinazione  del reddito
d'impresa,  gli  stessi  concorrono  a  formare  la  base  imponibile
dell'IRAP nell'entita' in cui sono espressi nel conto economico.
  Qualora,  invece, ferma restando la rilevanza sia ai fini del conto
economico che ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  dei  componenti
positivi e negativi, si accertino divergenze (in ordine all'ammontare
e/o   alla  imputazione  temporale)  tra  il  conto  economico  e  la
disciplina delle imposte sui redditi, detti componenti devono  essere
assunti,   ai   fini   della  determinazione  della  base  imponibile
dell'IRAP, secondo i criteri previsti dagli artt.  da  53  a  74  del
TUIR,  nonche'  secondo  i  principi  generali  di determinazione del
reddito d'impresa contenuti negli artt. 75 e 76 del TUIR stesso.
  E' appena il caso di precisare che le  scelte  effettuate  ai  fini
delle  imposte  sui  redditi sono vincolanti anche ai fini dell'IRAP.
Pertanto, ad esempio, nel  caso  in  cui  sia  stata  conseguita  una
plusvalenza  rilevante  ai fini dell'IRAP, qualora il contribuente si
avvalga della rateizzazione della plusvalenza ai sensi dell'art.  54,
comma 4, del TUIR, lo stesso criterio di imputazione temporale assume
rilievo ai fini dell'IRAP. Analogamente, qualora sia stata sostenuta,
ad esempio, una spesa di pubblicita', rilevante sia ai fini dell'IRAP
che  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  la stessa concorrera' a
formare la base imponibile IRAP  secondo  la  scelta  di  imputazione
operata ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
  Nell'ipotesi  in  cui  i componenti positivi e negativi interessino
voci di conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP ma non concorrono
alla determinazione del reddito d'impresa,  gli  stessi  rilevano  ai
fini  della  base  imponibile  dell'IRAP  nell'ammontare  e secondo i
criteri di contabilizzazione. In tal caso, non si  rende  applicabile
la  disposizione contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera a), secondo
cui i componenti positivi e negativi si assumono in conformita' delle
norme del  testo  unico  e  dell'applicazione  di  esse  in  sede  di
dichiarazione  dei  redditi,  atteso  che  i  componenti in esame non
assumono alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui  redditi.  E'  il
caso,  ad esempio, relativamente ai componenti positivi, dei proventi
che non concorrono a formare il reddito d'impresa di cui all'art.  58
del  TUIR (proventi esenti, proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta, ecc.)  e,  relativamente  ai  componenti  negativi,
dell'ICI  che,  in  forza  della legge istitutiva di tale tributo, e'
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
  Va tuttavia evidenziato che, comunque, non rilevano ai  fini  della
base  imponibile  IRAP  quei  componenti  che  non sono in alcun modo
"afferenti e rilevanti" per lo svolgimento della attivita' principale
o accessoria del soggetto, ancorche' gli stessi risultino imputati in
voci di conto economico da assumere ai fini dell'IRAP.
  Il  criterio  di  afferenza  e di rilevanza dei componenti in esame
che, pur avendo una valenza autonoma rispetto all'art.  75,  comma  5
del  TUIR  ne  mutua  le  caratteristiche fondamentali, e' desumibile
dalle finalita' e dai postulati del bilancio di esercizio  commentati
nel  principio  contabile  n. 11 della Commissione per la statuizione
dei principi contabili del gennaio del 1994.
  In particolare, l'anzidetta Commissione nell'esaminare  i  predetti
postulati  del  bilancio  di esercizio ha avuto modo di precisare che
tra gli stessi rientrano "la significativita' e rilevanza  dei  fatti
economici".  Tale locuzione, che risponde all'esigenza di correttezza
nella redazione del bilancio e a quella di fornire un  quadro  fedele
della  situazione  economico-patrimoniale  e  finanziaria  desumibile
dall'art. 2423 dei codice civile, comporta  che,  qualora  nel  conto
economico   siano  indicati  dei  componenti  privi  degli  anzidetti
requisiti di afferenza e rilevanza, gli stessi  non  concorrono  alla
determinazione della base imponibile dell'IRAP.
  I  componenti  positivi  e negativi rilevanti ai fini delle imposte
sui redditi, i quali, tuttavia, non  sono  classificabili  in  alcuna
delle  voci  di  conto  economico  da assumere ai fini dell'IRAP, non
concorrono  alla  determinazione  della  base  imponibile  di   detto
tributo.  Cosi',  ad  esempio,  non  costituisce  componente positivo
dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all' art. 57 del
TUIR assunta a tassazione ai fini del reddito d'impresa,  in  assenza
di  proventi  conseguiti  (immobili  sfitti  per l'intero esercizio),
ferma  restando  l'irrilevanza  dei  componenti  imputati   a   conto
economico.
  Relativamente  ai  componenti  negativi,  si  precisa  che non sono
deducibili ai fini della base imponibile IRAP taluni costi deducibili
dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 79, commi 7 e  8,  del  TUIR
nonche'  gli  ammontari  deducibili forfetariamente per gli esercenti
impianti di distribuzione di carburante di cui al  D.L.  30  dicembre
1995,  n.  566,  convertito  dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, non
classificabili nelle voci di conto economico sopra indicate.
3.2.1.2 Individuazione delle voci e coordinamento con le disposizioni
del TUIR
  Come gia' detto, l'art. 5 individua i componenti del  valore  della
produzione  e  i  costi della produzione che assumono rilievo ai fini
della determinazione della base imponibile dell'IRAP.
  In particolare, il valore della produzione  rilevante  ai  predetti
fini  e'  quello  che  risulta  dalla  lett. A) dello schema di conto
economico di cui all'art. 2425 del codice civile,  ed  e'  costituito
dalle seguenti voci:
* A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
*   A.2  -  Variazioni  delle  rimanenze  di  prodotti  in  corso  di
lavorazione, semilavorati e finiti;
* A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
* A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
* A.5 - Altri ricavi e proventi.
  Per quanto attiene ai costi  della  produzione  rilevanti  ai  fini
dell'IRAP  (da sottrarre dal valore della produzione) gli stessi sono
costituiti dalle seguenti voci indicate alla lett. B) dello schema di
conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile:
* B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
* B.7 - Costi per servizi;
* B.8 - Costi per godimento di beni di terzi;
*   B.10,  lett.  a)  e  b)  -  Ammortamenti  delle  immobilizzazioni
immateriali e materiali;
* B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
* B.14 - Oneri diversi di gestione.
  I menzionati componenti positivi  e  negativi  vengono  di  seguito
analiticamente esaminati.
VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Principi contabili
  I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei
servizi  relativi  alla  gestione  caratteristica  dell'impresa vanno
indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e  premi,
nonche'  delle  imposte  connesse  con la vendita (art. 2425-bis cod.
civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non  gli  sconti
di  natura  finanziaria  (esempio:  sconto  di  cassa  per  pagamento
contanti) che costituiscono oneri finanziari da  rilevare  alla  voce
C17.
  Gli  sconti  commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei
ricavi, sono gli sconti incondizionati  indicati  in  fattura  e  gli
sconti  di  quantita'  (vedi  in  proposito  Doc.  n. 13 dei Principi
Contabili, par. DIII. d) nota. 17). Ad essi  si  riferisce  la  norma
dell'art.  2425-bis  cod. civ. (come risulta anche dall'art. 28 della
IV Direttiva che parla di sconti concessi sulle vendite"). Gli sconti
di  cassa  o  "pronto  cassa",  invece,  intervengono  in  una   fase
successiva  a  quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati
in fattura e non possono, dunque costituire  rettifiche  dei  ricavi.
Essi  rappresentano  un  fenomeno  di  natura  finanziaria (onere per
l'anticipato incasso di fatture).
  Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite  a  ricavi  di
competenza  dell'esercizio;  quelle  riferite  a ricavi di precedenti
esercizi devono essere rilevate alla voce E21  -  Oneri  straordinari
(o,  se  si  tratta  di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi
straordinari).
  I ricavi da indicare alla voce  A1  devono  essere  depurati  degli
elementi  rettificativi,  anche  se questi sono determinati in base a
stime.
  Vanno  compresi  nella   voce   A1   anche   i   ricavi   derivanti
dall'eventuale   vendita   occasionale   di   materie,   materiali  e
semilavorati acquistati per essere  impiegati  nella  produzione.  Si
tratta,  infatti,  anche  in  questa ipotesi di ricavi della gestione
caratteristica.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
Ricavi
  Trovano collocazione nella voce A.1 "Ricavi delle vendite  e  delle
prestazioni  di  servizio"  dello  schema  di  conto economico di cui
all'art. 2425 del cod. civ. i ricavi di cui  all'art.  53,  comma  1,
lett. a) e b), del Tuir (corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni  di  servizi  alla  cui  produzione  o  al cui scambio e'
diretta  l'attivita'  dell'impresa  e corrispettivi delle cessioni di
materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni  mobili,
esclusi   quelli   strumentali,  acquistati  o  prodotti  per  essere
impiegati nella produzione). Qualora i ricavi  di  cui  all'art.  53,
comma  1,  lett.  a),  del Tuir non siano riconducibili alla gestione
caratteristica  dell'impresa  (ad  es.  provvigioni   conseguite   da
societa'  industriali  per  attivita' occasionale di intermediazione)
gli stessi troveranno collocazione nella successiva voce  A.5  "Altri
ricavi e proventi".
  Non  devono  essere  ovviamente  considerati  i corrispettivi della
lett. c) dell'art. 53 del TUIR derivanti dalle cessioni di  azioni  o
quote  di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lett. a),
b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle  non  rappresentate
da  titoli,  nonche'  di obbligazioni o di altri titoli in serie o di
massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, che  danno
luogo  a  ricavi,  ai  fini  delle  imposte sui redditi, anche se non
rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'   diretta   l'attivita'
dell'impresa-trattandosi  di componenti classificabili nelle voci del
conto  economico  C.15  (Proventi  da  partecipazioni,  con  separata
indicazione  di quelli relativi alle imprese controllate e collegate)
o C.16 (Altri proventi finanziari).
Transfer pricing
  Si ricorda che in caso di operazioni con societa' non residenti nel
territorio  dello   Stato   che,   direttamente   o   indirettamente,
controllano  l'impresa,  ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa  societa'  che  controlla  l'impresa   (cosiddetto   "transfer
pricing"  di  cui  all'art.  76,  comma  5,  del  TUIR) la differenza
positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o  servizi  prestati
ed  il  relativo  ricavo  contabilizzato concorre anche ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
  Va precisato, peraltro, che il criterio della valutazione al valore
normale,  da  assumere  ai  fini  della  determinazione  della   base
imponibile  dell'IRAP, si applica anche nel caso in cui lo stesso sia
inferiore al corrispettivo contabilizzato, laddove esistano  appositi
accordi  conclusi  tra  lo  Stato  italiano e le competenti autorita'
degli Stati esteri a seguito delle  speciali  "procedure  amichevoli"
previste   dalle   Convenzioni   internazionali   contro   le  doppie
imposizioni sui redditi.
A.2.- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti.
Principi contabili
  Le variazioni, se positive (rimanenze  finali  maggiori  di  quelle
iniziali),  incrementano  il valore della produzione; se negative, lo
riducono.
  L'importo della voce A2  e'  influenzato  non  solo  da  variazioni
quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti,
semilavorati,  ecc.,  a  seguito  del confronto fra costo e valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9,
cod. civ.).
  Esso, dunque, e' influenzato sia  dalle  svalutazioni  rispetto  al
costo  (a  meno  che  esse  non  assumano  la  natura di svalutazione
straordinarie), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti
del costo.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  Relativamente  alla voce in questione, si precisa che il valore ivi
indicato e' assunto come tale anche ai fini delle imposte sui redditi
e, conseguentemente, deve essere considerato nello  stesso  ammontare
ai  fini della determinazione della base imponibile IRAP. Nel caso di
svalutazione delle rimanenze, ai sensi dell'art. 2426, punto  9,  del
cod.  civ.,  ove  il valore iscritto in bilancio risulti inferiore al
valore normale medio dei beni nell'ultimo mese  dell'esercizio  (cfr.
art.  59,  comma  4,  del  TUIR),  dovra' essere assunto ai fini IRAP
quest'ultimo valore.
A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Principi contabili
  Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La
voce A3 include la svalutazione per  perdite  previste  su  commesse,
qualora  non  siano  rilevate  alla  voce  B13  (cfr.  Doc. n. 23 dei
Principi contabili.)
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  Detta voce va coordinata con le disposizioni dell'art. 60 del TUIR.
  Si ricorda che la normativa delle imposte sui redditi distingue  le
opere  e  servizi  in  corso  di  esecuzione  tra  quelle  di  durata
infrannuale  (massimo  12  mesi)  e  quelle  di  durata   ultrannuale
(superiore ai 12 mesi).
  Le  prime  sono valutate esclusivamente a costi specifici (art. 59,
comma 5, dei TUIR) mentre le seconde sono  valutate  sulla  base  dei
corrispettivi    pattuiti   nell'esercizio   ovvero,   in   caso   di
autorizzazione da parte dell'Ufficio delle imposte,  al  costo  (art.
60,  comma 5, del TUIR). Relativamente alla valutazione delle opere e
servizi di durata infrannuale  effettuata  in  base  alla  disciplina
civilistica  con il criterio del corrispettivo pattuito, anziche' con
quello del costo sostenuto, si dovra' procedere, ai  fini  dell'IRAP,
alla variazione del predetto valore sulla base del costo sostenuto ai
sensi dell'art. 59, comma 5 del TUIR.
  Possibili  variazioni  riguardanti  la  presente  voce  sono quelle
riferibili alle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione  di
disposizioni  di legge o di clausole contrattuali, relativamente alle
quali, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del  TUIR,  di  cui  si  tiene
conto,  finche'  dette  maggiorazioni non siano state definitivamente
stabilite, in misura non innferiore al 50 per cento. Nel caso in  cui
dette  maggiorazioni  siano  contabilizzate  per un importo inferiore
alla percentuale minima stabilita dalla norma fiscale, la  differenza
costituisce  variazione  in  aumento  sia  agli  effetti  del reddito
d'impresa sia ai fini dell'IRAP.
  Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 60, comma 3, del  TUIR,
il   valore   delle   rimanenze  puo'  essere  ridotto,  per  rischio
contrattuale, in misura non superiore al 2 per cento  o,  laddove  il
committente  sia  non  residente nel territorio dello Stato, al 4 per
cento. Eventuali  riduzioni  operate  in  sede  contabile  in  misura
superiore  a  quella  consentita  ai  fini delle imposte sui redditi,
daranno luogo ad una  variazione  in  aumento  anche  ai  fini  della
determinazione della base imponibile IRAP.
A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Principi contabili
  La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo
ad  iscrizioni  all'attivo  dello Stato Patrimoniale nelle voci delle
classi BI - Immobilizzazioni immateriali  e  BII  -  Immobilizzazioni
materiali,   purche'  si  tratti  di  costi  interni  (es.  costi  di
personale,  ammortamenti),  oppure  anche  di  costi  esterni   (es.:
acquisti ai materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione,
con  lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es. un impianto
costruito all'interno dell'impresa, con  personale  della  medesima).
Pertanto,  gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati gia'
rilevati  in  una  o  piu'  voci  dell'aggregato  B  -  Costi   della
produzione.
  Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi
nell'importo  di  questa  voce e non portati a rettifica dell'importo
della voce C17.
  Essi vanno illustrati nella nota integrativa,  cosi'  da  conoscere
distintamente  il loro ammontare (art. 2427, n. 8, cod. civ.). Sempre
nella  stessa  voce  trovano  allocazione   gli   interessi   passivi
capitalizzati   su  immobilizzazioni  materiali  prodotte  da  terzi,
qualora ne ricorrano i presupposti (vedi  Doc.  n.  16  dei  Principi
Contabili).
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  Non  si  ravvisano  particolari  problematiche  da segnalare per il
coordinamento della voce di cui  trattasi  con  le  disposizioni  del
TUIR.
  Gli  unici  aspetti di rilievo riguardano gli interessi passivi, in
quanto l'art.76 del TUIR stabilisce  che  "per  i  beni  materiali  e
immateriali  strumentali  per l'esercizio dell'impresa si comprendono
nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione  e  per  la
quota  ragionevolmente  imputabile  ai  beni  medesimi, gli interessi
passivi relativi alla loro fabbricazione,  interna  o  presso  terzi,
nonche'  gli  interessi  passivi  sui  prestiti contratti per la loro
acquisizione,  a  condizione  che  siano  imputati  nel  bilancio  ad
incremento  del  costo  stesso. Nel costo di fabbricazione si possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi  diversi  da  quelli
direttamente  imputabili  al  prodotto;  per  gli  immobili  alla cui
produzione e' diretta l'attivita'  dell'impresa  si  comprendono  nel
costo  gli  interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per la loro
costruzione o ristrutturazione".
  Pertanto,  eventuali  divergenze  tra  il  criterio  fiscale  sopra
enunciato   e   quello   civiIistico   comporteranno  le  conseguenti
variazioni.
A.5  -  Altri  ricavi  e  proventi,  con  separata  indicazione   dei
contributi in conto esercizio.
Principi contabili
  Questa  voce,  di  natura  residuale,  comprende tutti i componenti
positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria,  riguardanti
le gestioni accessorie.
  Il  suo  contenuto  puo'  essere  cosi' schematizzato (in base alla
classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):
a) Proventi derivanti dalle gestioni accessorie  (specie  immobiliare
ed agricola), al netto anche qui delle relative rettifiche
  - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.
  -  canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore,
    ecc.
  - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole
b) Plusvalenze da alienazione di  beni  strumentali  impiegati  nella
normale attivita' produttiva, commerciale o di servizi
  Deve   trattarsi   di   alienazione   derivante  dalla  fisiologica
sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi
subito   nell'esercizio   della    normale    attivita'    produttiva
dell'impresa.  Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di
beni strumentali per un ridimensionamento dell'attivita'  o  per  una
riconversione  produttiva)  la  plusvalenza ha natura straordinaria e
deve essere rilevata alla voce  E  20.  Rientrano  nella  voce  A5  i
ripristini  di  valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti
svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  nonche'
dei  crediti  iscritti  nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla  voce
B10).  Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti
da  alienazioni  di  titoli,   partecipazioni   o   altre   attivita'
finanziarie  (le  quali,  se  ordinarie,  si rilevano alle voci C15 o
C16).
c) Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che  non
derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento
di stime compiute in precedenti esercizi.
  Vi rientrano, sopratutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri
rivelatisi  esuberanti  rispetto  agli  accantonamenti  operati (es.:
fondi per oneri per garanzie a clienti).
d) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
  Sono ricavi e  proventi  non  rilevabili  in  altre  voci  come  ad
esempio:  rimborsi spese, penalita' addebitate a clienti, ecc.. Vanno
incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo  definitivo
di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il
versamento  di  caparre  alla stipula di ogni contratto (definitivo o
preliminare), come ad esempio per le  concessionarie  di  vendita  di
autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le
perdite  di  caparre  di  natura ordinaria si rilevano alla voce B14.
L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha  natura
straordinaria  (e  si rileva alle voci E20 ed E21) quando e' connessa
ad operazioni  non  di  routine  (es.  l'acquisto  della  nuova  sede
dell'impresa).  Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i
rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che  non  abbiano
comportato   la   contabilizzazione   di   oneri   straordinari.   In
quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi  assicurativi  costituiscono
proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.
e) Contributi in conto esercizio
  Sono  dovuti  sia  in  base  alla legge, sia in base a disposizioni
contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per  cassa
ed  indicati  distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve
trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi
della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse  da
quella  finanziaria  o  di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per
cui, non possono essere compresi  in  questa  voce  i  contributi  di
natura  finanziaria  che  riducono l'onere degli interessi passivi su
alcuni tipi di finanziamenti  assunti  dall'impresa,  i  quali  vanno
portati  in  detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati
in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli  interessi
passivi,  vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari).
I  contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui
e' sorto con certezza il diritto a percepirli, che puo' essere  anche
successivo  all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere,
invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in  occasione  di
fatti   eccezionali   (es.   calamita'   naturali   come   terremoti,
inondazioni, ecc.).
  La voce A5 comprende anche la quota di competenza dell'esercizio in
corso di contributi in conto  capitale  commisurato  al  costo  della
immobilizzazione  materiale  se  contabilizzate  non  in  una voce di
patrimonio netto (procedimento non  piu'  ammesso,  dal  1998,  dalla
legislazione  tributaria),  bensi'  mediante  l'imputazione  al conto
economico. La quota  dei  contributi  di  competenza  dei  successivi
esercizi  viene compresa nella voce risconti passivi (in proposito il
doc. n. 16 del Principi contabili par. F II A).
Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti
  Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel  documento
n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (par. DIII), ed in relazione
a  crediti  commerciali  con  scadenza  (alla data di riferimento del
bilancio) superiore  a  12  mesi,  di  essi  deve  essere  effettuata
l'attualizzazione,  separando  la  componente  finanziaria (interessi
attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo  alla  voce
A1.
  Analogo  scorporo di interessi passivi dovra' essere effettuato (in
conformita' a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X)  per  i
debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.
  L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi
previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
di IRAP
Proventi di immobili non strumentali
  Nell'ipotesi in cui siano concessi in locazione immobili (terreni e
fabbricati  non  strumentali  all'esercizio dell'impresa) i cui fitti
attivi  rilevano  civilisticamente  nella   voce   A5,   gli   stessi
concorreranno  a  formare  la  base imponibile ai fini IRAP secondo i
criteri di determinazione dei redditi fondiari, giusta quanto dispone
l'art. 57, comma 1, del Tuir.
Proventi esenti e altri proventi non rilevanti ai fini delle  imposte
sui redditi
  Come  gia'  accennato in precedenza, concorrono alla determinazione
della  base  imponibile  IRAP  quei  proventi,  iscritti  nel   conto
economico  alle  voci  della  produzione  (da A1 ad A5), che non sono
computabili nella determinazione del reddito di impresa  per  effetto
dell'articolo 58 del Tuir (come ad esempio i proventi dei cespiti che
fruiscono di esenzione dall'imposta e le indennita' per la cessazione
di rapporti di agenzia delle persone fisiche).
  Verificandosi  tale ipotesi, il provento indicato nella voce A5 del
conto economico non concorre  a  formare  il  reddito  d'impresa;  lo
stesso  concorrera'  alla  determinazione  della base imponibile IRAP
nell'ammontare risultante dal conto economico.
Eccedenze del fondo rischi su crediti
  Nell'ipotesi in cui si verifichi una eccededenza del  fondo  rischi
su  crediti,  il  componente positivo da indicare nella presente voce
per rettificare l'eccedenza stessa non concorrera' a formare la  base
imponibile IRAP, come verra' meglio precisato a commento della voce B
14).
Personale distaccato presso terzi
  L'art.  11, comma 1-bis, dispone che gli importi spettanti a titolo
di recupero di  oneri  del  personale  distaccato  presso  terzi  non
concorrono  alla determinazione della base imponibile IRAP. Pertanto,
per il soggetto che distacca il proprio  personale,  gli  importi  in
questione,  indicati alla voce A5 del conto economico, non concorrono
alla formazione della base imponibile IRAP. Inoltre, lo stesso  comma
1-bis  stabilisce  che  "nei  confronti  del  soggetto che impiega il
personale distaccato, tali importi si considerano costi  relativi  al
personale  non ammessi in deduzione". Ne deriva che l'onere sostenuto
dal soggetto presso cui  viene  distaccato  il  personale,  anche  se
imputato  in  una voce di conto economico rilevante ai fini IRAP, non
concorrera' alla formazione della propria base  imponibile  IRAP.  Si
verifica,  in  sostanza,  la  neutralizzazione  della  operazione, in
quanto da una parte si ha la indeducibilita' dei costi sostenuti  per
il  personale  distaccato  e  dall'altra  la  non  imponibilita'  dei
proventi per  il  riaddebito  delle  spese  e  degli  oneri  relativi
all'impiego del personale.
  La disposizione teste' enunciata si rende applicabile nei confronti
di  tutto il personale dipendente, compreso, ad esempio, il personale
dirigente che svolga incarichi di amministratore o di sindaco  presso
societa' del gruppo.
  Si  ritiene,  inoltre,  che  i  criteri  sopra  indicati si rendono
applicabili anche con riferimento all'impiego di personale sulla base
di  contratti  c.d.  di  "lavoro   interinale",   stante   l'analogia
sostanziale della fattispecie.
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali
  Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze relative a beni strumentali ai
fini delle imposte sui redditi, anche se  contabilizzate  nelle  voci
relative  ai  componenti  straordinari  secondo  i principi contabili
sopra evidenziati, ad eccezione di quelle derivanti da  trasferimento
di  aziende,  concorrono  in ogni caso alla determinazione della base
imponibile IRAP (art. 11, comma 1, lett. a).  Concorrono  altresi'  a
formare  la  base  imponibile  IRAP  le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali ai  fini
delle  imposte  sui  redditi  (ad  es. immobili di civile abitazione)
classificabili nella voce A5 ovvero per le minusvalenze,  delle  voci
B14.
  In  relazione  alle  plusvalenze  derivanti  dal  trasferimento  di
aziende si  precisa  che  rientrano  in  tale  ipotesi  anche  quelle
conseguite  per la cessione di complessi aziendali relativi a singoli
rami d'impresa nonche' quelle realizzate per  effetto  di  operazioni
straordinarie, come, ad esempio, conferimenti, ecc.
  La   locuzione   "plusvalenze   e   minusvalenze  relative  a  beni
strumentali" deve essere intesa con riferimento alle varie ipotesi di
plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, e cioe':
* per quelle realizzate mediante cessione del bene a titolo oneroso;
* per quelle realizzate  mediante  il  risarcimento  anche  in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
*  per  quelle  derivanti  dalla  destinazione  del  bene  al consumo
personale  o  familiare  dell'imprenditore,  assegnati  ai   soci   o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
Contributi cosiddetti in conto capitale
  Si  precisa  che,  in  assenza  di una specifica norma esonerativa,
assumono rilievo ai fini dell'IRAP anche i contributi c.d. "in  conto
capitale"  -  sempreche'  classificabili  nella  voce  A.5  del conto
economico - di cui all'art. 55, comma 3,  lett.  b),  del  TUIR  (con
esclusione,  comunque,  dei  contributi  finalizzati  al  ripiano  di
disavanzi  di  gestione,  quali  quelli  concessi  alle  imprese   di
trasporto).
COSTI DELLA PRODUZIONE
B6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Principi contabili
  Anche  per  le  voci  dell'aggregato B gli importi sono al netto di
resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla
voce C16, costituendo proventi finanziari.
  I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi  accessori
di  acquisto  (trasporti,  assicurazioni,  carico e scarico, ecc.) se
inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie  e  merci.
In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.
  Le  imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili
come l'IVA, mentre eventuali imposte di  fabbricazione  o  l'IVA  non
recuperabile  vengono  incorporate  nel costo dei beni e classificate
allo stesso modo.
  Vanno imputati a questa voce, cosi' come alle successive voci B7  e
B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute
dai  fornitori,  ma  anche  quelle  di  importo  stimato  non  ancora
documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
  Si rilevano in questa voce anche  i  costi  per  acquisti  di  beni
destinati  a  mense,  asili  o  circoli  ricreativi  per il personale
(vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  In relazione ai componenti inclusi  nella  voce  B6  non  si  hanno
considerazioni  da  formulare, essendoci di regola convergenza tra il
regime civilistico e  quello  previsto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi.
B7 - Costi per servizi
Principi contabili
  Vanno  imputati  a  questa  voce tutti i costi, certi o stimati (al
netto   delle   rettifiche,   come   sopra    precisato)    derivanti
dall'acquisizione  di servizi nell'esercizio dell'attivita' ordinaria
dell'impresa. L'elenco che segue  ha  natura  esemplificativa  e  non
esaustiva:
*  Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e
merci)
* Assicurazioni (se non addebitate come sopra)
* Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze
* Viaggio e soggiorno
* Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne
* Lavorazioni eseguite da terzi
* Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e  commerciali
e revisione contabile
* Pubblicita' e promozione
* Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti
* Servizi esterni di vigilanza
* Servizi esterni di pulizia
* Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente
B8  (es.:  management  fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla
societa' controllante)
* Compensi e rimborsi spese ad  amministratori,  sindaci  e  revisori
esterni
*  Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da
altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende
il personale distaccato, e' classificabile nella voce A5).
  Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi
riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce  B9,  come  le
seguenti:
*  Prestazioni  di personale esterno ed altre prestazioni d'opera per
mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.
* Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto, di
somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto dei  costi
addebitati ai dipendenti
* Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti
* Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti.
* Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
  Nella  voce  B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti
da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri
e propri,  come:  noleggio  di  cassette  di  sicurezza,  servizi  di
pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per
fidejussioni    (purche'    non    finalizzate   all'ottenimento   di
finanziamenti), spese e  commissioni  di  factoring  (ma  non  quelle
aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili
per  la  concessione  di  mutui,  spese  di  istruttoria  di  mutui e
finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e
sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie
ad essi accessorie).
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
Spese per trasferte.
  Relativamente alle spese per  trasferte  si  richiama  l'attenzione
sull'eventuale  rettifica  da  apportare  a  tale  voce  per  effetto
dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 62, comma, 1-ter), del
TUIR.
  In particolare, sono deducibili, ai fini della determinazione della
base imponibile IRAP, nella stessa misura prevista per le imposte sui
redditi, le spese di vitto e  alloggio  sostenute  per  le  trasferte
effettuate  fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e
da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa.
Dette  spese  sono  ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero
non superiore a lire 350.000 elevato a lire 500.000 per le  trasferte
all'estero.
  Giova   evidenziare   che   in   ogni  caso  non  rilevano  per  la
determinazione della base imponibile (per cui  sono  indeducibili)  i
costi sostenuti per le indennita' chilometriche relative al personale
dipendente  ovvero ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalita'  dei
dipendenti
  Occorre  tener  presente che se nella presente voce o in altre voci
di conto economico rilevanti ai fini IRAP sono incluse spese relative
ad opere e servizi utilizzabili dalla generalita'  dei  dipendenti  o
categorie  di  dipendenti  volontariamente  sostenute  per specifiche
finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza  sociale
e  sanitaria  o culto previste dall'art. 65, comma 1, del TUIR, dette
spese assumono rilevanza ai fini IRAP nella  stessa  misura  prevista
per  la  deducibilita' in materia di imposte sui redditi, vale a dire
nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
B8 - Costi per godimento di beni di terzi
Principi contabili
  Devono essere iscritti in questa voce  i  corrispettivi,  al  netto
delle  rettifiche  come  sopra precisate, per il godimento di beni di
terzi materiali ed  immateriali,  quali,  a  titolo  esemplificativo:
canoni  per  affitto  di  azienda;  canoni  per  la locazione di beni
immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a  carico  del
locatario   dell'imposta  di  registro,  ecc.);  canoni  e  royalties
periodici per l'utilizzo di  brevetti,  marchi,  Know-how,  software,
concessioni,  ecc.;  canoni per la locazione finanziaria di immobili,
impianti,  macchinari,  autoveicoli,  ecc.  (cfr.  in  proposito   la
distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel
principio  contabile  internazionale  n. 17 dell'IASC, specie al par.
8).
  Rientrano in questa voce anche i  canoni  periodici  corrisposti  a
terzi  per  l'usufrutto  di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la
concessione del diritto di superficie su immobili.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
Spese per fabbricati concessi  in  uso  ai  dipendenti  e  canoni  di
locazione finanziaria.
  Si  ricorda che l'art. 62, comma 1 bis), secondo periodo, del TUIR,
prevede la deducibilita' dei canoni di locazione anche finanziaria  e
le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
per  un  importo non superiore a quello che costituisce reddito per i
dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4,  lett.  c),  del
TUIR.
  Pertanto,   le   anzidette   spese   rileveranno   ai   fini  della
determinazione  della  base  imponibile   IRAP   per   un   ammontare
corrispondente  a quello derivante dall'applicazione della menzionata
disposizione in materia di imposte sui redditi. Si precisa che per  i
canoni  di  locazione  finanziaria  relativi ai predetti immobili non
sara' altresi' deducibile la parte di essi riferibile agli  interessi
passivi.
  In  merito  a  questa  voce, occorre segnalare che relativamente ai
predetti  canoni  di  locazione   finanziaria   e'   necessario   far
riferimento  alla  disciplina prevista all'art. 67, comma 8, del Tuir
e, per gli autoveicoli, a quella di cui all'art.  121-bis  dei  Tuir.
Pertanto,  la  deducibilita'  ai fini IRAP per tali valori e' ammessa
nei limiti previsti ai fini delle imposte sui redditi.
  Si  ribadisce,  inoltre,  che  anche  per  i  canoni  di  locazione
finanziaria  relativi  ad  altri  beni diversi dagli immobili saranno
indeducibili  ai  fini  IRAP,  come  verra'  meglio   precisato   nel
prosieguo, gli interessi passivi.
B.10  -  Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
lett. a) e b);
Principi contabili
B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
  Questa voce comprende tutti gli ammortamenti,  economico-tecnici  e
fiscali,  delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe
BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
  Vanno inclusi tutti gli ammortamenti,  economico-tecnici,  ordinari
ed  accelerati,  delle  immobilizzazioni  materiali iscrivibili nella
classe  BII  dell'Attivo  dello  Stato  Patrimoniale,  compresi   gli
ammortamenti  fiscali  anticipati  e  gli  altri  effettuati ai sensi
dell'art. 2426, ultimo comma,  codice  civile  qualora  essi  debbano
essere  computati  a  diminuzione  del  valore  contabile  delle voci
corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  Per la determinazione del valore da attribuire alla voce in  esame,
ai  fini della determinazione della base imponibile IRAP, si assumono
i medesimi importi ammessi in deduzione ai  fini  delle  imposte  sui
redditi ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.
  E'  appena  il  caso  di ricordare che concorre alla determinazione
della base imponibile  IRAP,  indipendentemente  dalle  modalita'  di
imputazione  seguite  (iscrizione a conto economico o costituzione di
un'apposita riserva), la quota relativa  all'ammortamento  anticipato
di cui all'art. 67, comma 3, del TUIR.
B11  -  Variazioni  delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Principi contabili
  In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze  iniziali
e  rimanenze  finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce
B6. Le differenze  in  piu'  (rimanenze  finali  maggiori  di  quelle
iniziali)  assumono  segno  negativo  mentre  le  differenze  in meno
assumono segno positivo.
  La somma algebrica degli importi delle voci B6 e  B11  determina  i
"consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella
produzione realizzata nell'esercizio.
  Come  per  le  voci  A2  e A3, l'importo di questa voce tiene conto
anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al  costo
di  acquisto  e  dei  successivi  ripristini di valore nei limiti del
costo.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
  Valgono le medesime considerazioni  evidenziate  per  la  voce  A2,
anche relativamente alle svalutazioni.
B14 - Oneri diversi di gestione
Principi contabili
  Questa  voce,  di  tipo  residuale,  comprende  tutti i costi della
gestione   caratteristica   non   iscrivibili   nelle   altre    voci
dell'aggregato  B)  ed  i costi delle gestioni accessorie (diverse da
quella finanziaria) che non abbiano  natura  di  costi  straordinari.
Essa,  inoltre,  comprende tutti i costi di natura tributaria che non
rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e
contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
  Per  i  costi  iscrivibili alla voce B14 puo' essere effettuata una
classificazione analoga a quella effettuata per la voce  A5  -  Altri
ricavi e proventi.
  Anche  per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle
rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura  non  finanziaria)  e
premi.
Costi derivanti dalle gestioni accessorie
- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili
  in altre voci
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili
  in altre voci
-  Costi  di  manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc.
  locati a terzi.
Minusvalenze da  alienazione  di  beni  strumentali  impiegati  nella
normale attivita' produttiva, commerciale o diservizi
  La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve
avere  natura  fisiologica  e verificarsi, come osservato per la voce
A5,  per   il   deperimento   economico-tecnico   subito   dai   beni
nell'esercizio  della normale attivita' produttiva dell'impresa e non
per un fatto straordinario. In caso  contrario,  la  minusvalenza  ha
natura  straordinaria  e  deve essere rilevata nella voce E21 - Oneri
straordinari.
Non  rientrano  in   questa   voce   le   minusvalenze   su   titoli,
partecipazioni  ed altre attivita' finanziarie (che, se ordinarie, si
rilevano alla voce C17).
Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che
non derivino da errori
  Si tratta di rettifiche in aumento di  costi  causate  dal  normale
aggiornamento  di  stime  compiute  in  precedenti  esercizi, come ad
esempio insufficienze di  fondi  per  rischi  ed  oneri,  perdite  su
crediti    dell'attivo   circolante   non   coperte   da   precedenti
svalutazioni.  Vanno  rilevate  in  questa  voce,  come  precisato  a
proposito  della  voce  B10d, anche le perdite realizzate su crediti,
verificatesi a seguito  di  riconoscimento  giudiziale  di  un  minor
importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di
crediti.
Imposte indirette, tasse e contributi
  Tenuto  conto  dei  tributi  aboliti  dal 1 Gennaio 1998, si tratta
sostanzialmente di quelli  di  seguito  elencati  (qualora  essi  non
costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):
- Imposta di registro
- Imposte ipotecaria e catastale
- Tassa concessioni governative
- Imposta di bollo
- INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili
- I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale sulla pubblicita'
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)
-  Imposte  di  fabbricazione  non  comprese nel costo di acquisto di
  materie, semilavorati e merci
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte  dirette  da  iscrivere
  alla voce 22.
  Per  quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa
voce se non costituisce costo accessorio  di  acquisto  di  beni.  Il
trattamento  contabile  dell'IVA su acquisti in generale segue quello
del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.
Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria
  Si  tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non
finanziaria e non straordinaria.  L'elenco  che  segue  e'  meramente
esemplificativo:
* Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
* Omaggi ed articoli promozionali
* Oneri di utilita' sociale, non iscrivibili alla voce B9
* Liberalita'
* Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
* Costi di acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie
*  Costi  ed  oneri  vari di natura tecnica, amministrativa, legale e
commerciale (es.: spese per  deposito  e  pubblicazione  di  bilanci,
verbali assembleari, ecc.)
*  Costi  per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei
costi per il personale impiegato direttamente  e  degli  altri  costi
"esterni" imputati ad altre voci
*  Differenze  inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda
condotta in affitto o in usufrutto
  Si ricorda altresi' che devono essere iscritte  alla  voce  B14  le
perdite  realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni,
come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di
un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite  conseguenti
a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a
seguito  di  transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni
di debiti sono classificabili alla  voce  A5).  Le  svalutazioni  dei
crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.
Coordinamento con le disposizioni in materia di imposte sui redditi e
IRAP
Perdite su crediti
  Relativamente  alle perdite su crediti imputate alla voce B14 si fa
presente che per effetto  dell'art.  11,  comma  1,  lett.  a)  detti
componenti negativi non sono deducibili ai fini IRAP.
  Le  svalutazioni  di crediti (voce B10, lett. d) o l'accantonamento
ad un apposito fondo per rischi su crediti (voce B12) non  concorrono
alla determinazione della base imponibile IRAP.
Minusvalenze relative a beni strumentali
  Per  quanto  riguarda  le minusvalenze relative ai beni strumentali
per le quali l'art. 11, comma 1, lett. a), stabilisce che  le  stesse
concorrono  in  ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP,
si rinvia ai chiarimenti gia' forniti in sede di commento  alla  voce
A5.
Spese generali
  Si  precisa  che  in  caso di componenti negativi rilevanti ai fini
dell'IRAP, classificabili nella voce B14 del  conto  economico  o  in
altre  voci rilevanti per tale tributo sottoposti a parziale o totale
indeducibilita' ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'art.  75,
comma  5,  del  TUIR,  occorre procedere al ricalcolo del rapporto di
deducibilita' di cui all'art. 63  dello  stesso  TUIR,  assumendo  al
numeratore  anche  i  proventi  che godono di esenzione relativamente
alle imposte sui redditi ma non ai fini dell'IRAP.
  Si precisa, inoltre, che in considerazione  della  irrilevanza  dei
proventi  di  tipo  finanziario,  non si rende applicabile in sede di
determinazione della base imponibile IRAP la  disposizione  contenuta
nel comma 5-bis del citato art. 75 del TUIR.
Tributi aboliti (ICIAP e imposta sul patrimonio netto delle imprese)
  Ai soli fini del calcolo dell'acconto IRAP, per il primo periodo di
applicazione  del tributo, si precisa che sono deducibili gli importi
dovuti a titolo di ICIAP e di  imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese indicati nella voce B14 del conto economico.
3.2.1.3   Rettifiche   alle  singole  voci  del  conto  economico  in
conseguenza delle specifiche disposizioni in materia di IRAP.
3.2.1.3.1. Componenti deducibili e indeducibili ai fini IRAP
A) Componenti deducibili
  L'art.  11,  comma  1,  lett.  b)  stabilisce  che  ai  fini  della
determinazione della base imponibile IRAP sono deducibili:
1.   i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie  contro  gli
infortuni sul lavoro;
2. le spese relative agli apprendisti;
3. il 70 per cento delle spese  relative  al  personale  assunto  con
contratti di formazione lavoro.
  Sono  ammessi  in  deduzione solo i contributi contro gli infortuni
sul lavoro il cui obbligo e' previsto dalla legge.
  Occorre precisare, inoltre, che eventuali contributi o  liberalita'
spettanti  a  fronte  dei componenti negativi in argomento concorrono
alla formazione della base imponibile (nei  limiti  ovviamente  della
quota deducibile).
  Nel caso in cui il contratto relativo agli apprendisti e quello per
formazione  lavoro  si  trasformi  nel corso del periodo d'imposta in
contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato o  indeterminato,
le  spese  ammesse  in  deduzione,  nei  limiti previsti dalla norma,
riguardano solo quelle relative al contratto di formazione  lavoro  o
al contratto di apprendista.
  L'art.  11, comma 1-ter, prevede, in deroga alla regola generale la
possibilita' di portare in deduzione i seguenti componenti:
a)  accantonamenti  relativi  ad  indennita'  per  la  cessazione  di
rapporti di agenzia (art. 70, comma 3, del Tuir);
b)  accantonamenti ad appositi fondi dal passivo a fronte delle spese
per lavori ciclici di manutenzione e revisione  delle  navi  e  degli
aeromobili (art. 73, comma 1, del Tuir);
c)  accantonamenti  iscritti  in  appositi fondi del passivo a fronte
delle spese di ripristino o di sostituzione  dei  beni  gratuitamente
devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui
all'art.   67,   comma   7,   del   TUIR   effettuate  dalle  imprese
concessionarie  della  costruzione  e  dell'esercizio   delle   opere
pubbliche nonche' dalle imprese sub concessionarie (art. 73, comma 2,
del TUIR);
d)  accantonamenti  a  fronte  degli  oneri derivanti da operazioni a
premio e da concorsi a premio (art. 73, comma 3, del TUIR).
  Si precisa che  anche  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile  IRAP  gli  accantonamenti  di  cui  alla  lett.  b)  sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di  ciascuna  nave  o
aeromobile  quale  risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra  l'ammontare  complessivamente
dedotto  e  la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare la
base imponibile IRAP nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
  Relativamente   agli  accantonamenti  di  cui  alla  lett.  c),  la
deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5  per
cento  del  costo  e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene   medesimo
sostenute  negli  ultimi  due  esercizi.  Se le spese sostenute in un
esercizio sono superiori  all'ammontare  del  fondo,  l'eccedenza  e'
deducibile  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi ma non oltre il
quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre  a  formare  la
base   imponibile   dell'IRAP   nell'esercizio   in  cui  avviene  la
devoluzione.
  Infine,  gli  accantonamenti  di  cui  alla  precedente  lett.   d)
effettuati a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da
concorsi   a   premio,  sono  deducibili  in  misura  non  superiore,
rispettivamente, al 30 e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni
assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti  in  appositi
fondi  del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a
copertura degli  oneri  relativi  ai  singoli  esercizi  deve  essere
effettuato  a  carico  dei corrispondenti fondi sulla base del valore
unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare  dei  fondi  non utilizzato al temine del terzo esercizio
successivo  a  quello  di  formazione  concorre  a  formare  la  base
imponibile IRAP nell'esercizio stesso.
B) Componenti indeducibili
  Lo  stesso  art.  11 stabilisce che sono indeducibili ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP i seguenti componenti:
1) i costi relativi  al  personale  indicati  nell'art.  2425,  primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del cod. civ.;
2)  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir  e  le
indennita' e i rimborsi (percepiti da soggetti che svolgono attivita'
sportiva  dilettantistica)  di  cui  alla  successiva  lettera m) del
predetto Tuir;
3)  i  costi  per  prestazioni   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa  di cui all'art. 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato
Tuir;
4)  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  assimilato  a   quello
dipendente, ai sensi dell'art. 47 del Tuir;
5)  gli  utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla
lettera c), del predetto art. 49, comma 2, del Tuir;
6)  il  canone  relativo  a  contratti   di   locazione   finanziaria
limitatamente   alla   parte   riferibile   agli   interessi  passivi
determinata  secondo  le  modalita'  di  calcolo,  anche  forfetarie,
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1998
(pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108).
Costi per il personale dipendente
  La locuzione "costi relativi al personale"  usata  dal  legislatore
lascia  intendere  che  sono  indeducibili  anche gli oneri sociali a
carico  delle  imprese,  eccezion  fatta  per  quelli  afferenti   le
assicurazioni   obbligatorie   contro   gli   infortuni  sul  lavoro,
deducibili in base alla gia' esaminata lettera b) dell'art.  11.  Per
quanto  riguarda le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di
spese  percepite  da  soggetti  che   svolgono   attivita'   sportiva
dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, si rileva che
l'indeducibilita'  ai  fini  IRAP  riguarda l'indennita' di trasferta
depurata  delle  spese  di  vitto,  alloggio  e  viaggi,   rimborsati
analiticamente allo sportivo dilettante e deducibili ai fini IRAP per
l'erogante;  la  predetta  indennita'  e'  indeducibile  per l'intero
ammontare corrisposto anche nel caso in  cui  le  somme  erogate  non
eccedano  il limite di lire 90 mila e di lire 150 mila giornaliere, a
seconda che la trasferta abbia luogo in Italia o all'estero.
  Per ulteriori chiarimenti in ordine ai vari aspetti dell'indennita'
e dei rimborsi spese in esame si rinvia alla circolare n.  27  del  3
luglio  1986  della  soppressa Direzione Generale delle II.DD. e alla
risoluzione n. 65/E del 4 maggio 1996 di questa Direzione Centrale.
Collaborazioni coordinate e continuative
  Con riferimento alle collaborazioni coordinate a  continuative,  si
evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 3, non e'
deducibile   l'importo   relativo   ai   "costi  per  prestazioni  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,
lett. a) e 3 del Tuir". Si considerano tali  i  rapporti  aventi  per
oggetto  la  prestazione  di  attivita',  non rientranti nell'oggetto
dell'arte o professione esercitata  dal  contribuente  ai  sensi  del
comma   1   dell'art.   49   del   Tuir,  che  pur  avendo  contenuto
intrinsecamente artistico o professionale sono svolte  senza  vincolo
di  subordinazione  a favore di un determinato soggetto nel quadro di
un  rapporto  unitario  e  continuativo  senza   impiego   di   mezzi
organizzati  e  con retribuzione periodica prestabilita. Trattasi, in
particolare,  dei  costi  relativi  agli  uffici  di  amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza
personalita'  giuridica,  dalla  collaborazione  a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e
da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  Rientrano altresi' tra i costi  indeducibili  ai  fini  IRAP  anche
quelli  derivanti  dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
  Relativamente  ai  compensi  derivanti  dallo   svolgimento   della
attivita'  di  amministratore  e  di  sindaco  di  societa',  occorre
precisare quanto segue:
*   il   compenso   derivante   dall'esercizio   dell'attivita'    di
amministratore  di  societa'  non  e'  assoggettato ad IRAP in quanto
considerato   sempre   reddito   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa,   indipendentemente   dalla  attivita'  esercitata  dal
soggetto. Pertanto, tali componenti negativi non concorrono  in  ogni
caso alla determinazione della base imponibile IRAP.
*  il  compenso  derivante  dall'attivita'  di sindaco di societa' e'
anch'esso  considerato  reddito  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa;  tuttavia,  se  l'attivita'  di  sindaco di societa' e'
svolta da un ragioniere o da un dottore commercialista, tale compenso
concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP del  soggetto  che
riceve detti compensi, in quanto rientra tra i redditi dell'attivita'
professionale  di  cui  all'art.  49,  comma  1,  del Tuir svolta dal
ragioniere  o  dal  dottore  commercialista.  Per  l'erogante   detti
compensi  -  percepiti  nell'ambito  dell'attivita'  di  ragioniere o
dottore commercialista - sono deducibili ai fini IRAP.
  Considerato che la norma fa  riferimento  al  termine  "costi"  per
prestazioni  di  collaborazione,  deriva  che non sono deducibili gli
oneri previdenziali a carico del committente e relativi  ai  compensi
erogati  ai  citati  collaboratori.  Nel  termine  "costi"  non  sono
comprese  le spese a "pie' di lista", con esclusione delle indennita'
chilometriche, sostenute dal collaboratore coordinato e  continuativo
per  vitto,  alloggio, ecc. e rimborsate dal committente; dette spese
sono, pertanto, deducibili da  parte  del  committente  stesso  nella
determinazione della propria base imponibile IRAP.
  Per  quanto  riguarda  i  compensi di lavoro assimilato a quello di
lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47  del  TUIR,  si  precisa  che
l'indeducibilita'   ai  fini  dell'IRAP  riguarda  esclusivamente  le
ipotesi reddituali di cui al menzionato articolo in cui sia possibile
rinvenire una prestazione lavorativa.
  Trattasi in particolare:
a) dei  compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari  correnti
   maggiorati  del  20%  dai  lavoratori  soci  delle  cooperative di
   produzione  e  lavoro,  delle  cooperative   di   servizi,   delle
   cooperative   agricole  e  di  prima  trasformazione  di  prodotti
   agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) delle indennita' e dei compensi percepiti a carico  di  terzi  dai
   prestatori  di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione
   a tale qualita';
c) delle somme corrisposte a titolo di borse di studio o di  assegno,
   premio   o   sussidio  per  fini  di  studio  o  di  addestramento
   professionale se il beneficiario non  e'  legato  da  rapporto  di
   lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) dei compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente
   utili in conformita' di specifiche disposizioni normative.
Utili spettanti ad associati in partecipazione
  Relativamente   all'indeducibilita'   degli  utili  spettanti  agli
associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma  2,  lett.  e),
del  TUIR,  si precisa che trattasi delle partecipazioni che derivano
da apporti costituiti esclusivamente da prestazioni di lavoro.
Interessi passivi su canoni di leasing
  Con  riferimento  all'indeducibilita'  della  quota  di   interessi
passivi contenuta nei canoni di locazione finanziaria, si fa presente
che  in  base  alle  modalita'  di  calcolo stabilite con decreto del
Ministro delle finanze del 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U.  del
12  maggio  1998,  n.  108) l'importo in questione si determina sulla
base del seguente rapporto:
    Canoni di          Costo sostenuto dalla
  competenza del        societa' conducente          giorni del
periodo d'imposta  - ( _____________________   x  periodo d'imposta)
                       giorni di durata del
                           contratto
  Si precisa  che,  ai  fini  del  calcolo  in  questione,  il  costo
sostenuto  dal  concedente va assunto al lordo del prezzo di riscatto
contrattuale.
  Si rileva, inoltre, che in presenza  del  cosiddetto  "maxicanone",
fermo  restando  il procedimento di calcolo sopra descritto, la parte
di interessi  indeducibile  nello  stesso  ricompresa,  va  ripartita
nell'arco  dei  periodi  di  imposta  di  imputazione  del maxicanone
stesso.
3.2.1.3.2  Componenti  correlati  a  voci  di  conto  economico   non
rilevanti ai fini IRAP
  L'art.  11, comma 1, lettera a), secondo periodo stabilisce che dai
componenti positivi e negativi alle voci A5 e B14 indicati  nell'art.
2425  del  cod.  civ. sono escluse le perdite su crediti e "gli altri
componenti correlati ad  altre  voci  del  conto  economico  che  non
rilevano ai fini della determinazione della base imponibile". Da tale
formulazione  emerge  che  nella  riportata previsione normativa sono
individuabili due autonome e separate fattispecie: la prima,  di  cui
si  e'  gia' detto in un precedente paragrafo, che esclude le perdite
su crediti dai componenti positivi e negativi indicati nelle voci  A5
e  B14  del  conto  economico, la seconda, che non fa concorrere alla
determinazione della base imponibile IRAP quei componenti positivi  e
negativi  correlati  ad  altre componenti non rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
  Relativamente   alla   seconda   fattispecie   si    precisa    che
l'irrilevanza,  ai  fini  della  determinazione della base imponibile
IRAP, dei componenti ivi indicati prescinde dal riferimento alle voci
A5 e B14 del conto economico, dovendosi  riferire  indistintamente  a
tutti i componenti del conto economico che non rilevano ai fini della
determinazione  della  base  imponibile.  Cio' in quanto nella stessa
locuzione il legislatore fa riferimento ai componenti  correlati  "ad
altre  voci  di  conto  economico"  anche  diversi, quindi, da quelli
indicati alle voci A5 e B14 del conto economico.
  Alla luce di tali considerazioni, vengono  di  seguito  evidenziate
alcune fattispecie cui si rende applicabile il delineato criterio.
Sopravvenienza attiva derivante dall'utilizzo di fondi in esubero
  Come  gia'  detto  la  voce  A5 di conto economico accoglie fra gli
altri proventi anche le sopravvenienze attive derivanti dai fondi per
rischi e oneri rivelatisi  esuberanti  rispetto  agli  accantonamenti
operati. Detta sopravvenienza attiva non concorre alla determinazione
della  base  imponibile IRAP, in virtu' del fatto che tale componente
positivo e' correlato ad una voce di conto  economico  (nel  caso  in
specie  la  voce  B12  o  B13)  che,  fatta  eccezione per le deroghe
previste dall'art. 11, comma 1-ter, non e' rilevante ai fini IRAP.
Componenti negativi relativi agli immobili di  cui  all'art.  57  del
TUIR
  Per  gli  immobili  non  locati per l'intero periodo d'imposta, non
costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,  ne'  beni
alla   cui  produzione  e  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa stessa, non concorre a formare la base  imponibile  IRAP
la  rendita  catastale  assunta  a  tassazione  ai  fini  del reddito
d'impresa ai sensi dell'art. 57  del  TUIR.  Le  spese  e  gli  altri
componenti  negativi  (ammortamenti,  spese  di  manutenzione,  ecc.)
afferenti  detti  immobili  non  concorrono   in   ogni   caso   alla
determinazione  della  base imponibile IRAP in quanto correlati ad un
componente (rendita catastale) che non  assume  alcuna  rilevanza  ai
fini IRAP.
Beni  assegnati ai soci, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore
  Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir, si comprende fra i ricavi
rilevanti ai fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa  il
valore  normale  dei  beni  alla  cui  produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita'  dell'impresa,  nonche'  delle  materie  prime  e
sussidiarie,  dei semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali,  acquistati  o  prodotti  per  essere  impiegati   nella
produzione,    destinati    al    consumo   personale   o   familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
  In  tal  caso, il ricavo assunto a tassazione ai fini delle imposte
sui redditi non costituisce componente positivo classificabile  nelle
voci della sezione A del conto economico.
  Il  costo  di  tali beni, peraltro, e' gia' compreso indirettamente
nelle variazioni delle rimanenze di cui alle voci A2 e/o B11.
  Pertanto, non assumendo rilievo agli effetti IRAP il valore normale
tassato ai fini del reddito d'impresa, il  costo  dei  beni  iscritto
nelle suddette voci non assume rilevanza ai fini dell'IRAP.
  Analogo  criterio  deve essere adottato nel caso in cui il bene sia
stato acquistato nell'esercizio e indicato nella voce  B6  del  conto
economico  qualora nello stesso esercizio detto bene sia assegnato ai
soci o destinato alle finalita' in esame.
Valutazioni merci
  E' da tener presente inoltre che eventuali componenti conseguenti a
mutamenti dei principi contabili adottati (es. passaggio  dal  metodo
LIFO  a  FIFO)  nella valutazione delle merci devono essere iscritti,
secondo quanto affermato dal principio contabile integrativo  n.  12,
nella voce E - Proventi straordinari del conto economico (irrilevante
ai  fini IRAP). Occorre, tuttavia, osservare che nell'ipotesi in cui,
per effetto di un mutamento di valutazione delle merci, si  determina
un componente positivo o negativo straordinario, classificabile nella
voce  E.20  o  E.21 non rilevanti ai fini dell'IRAP, detto maggior (o
minor) valore, che risultera' imputato  all'inizio  dell'esercizio  e
che avra' determinato un incremento (o un decremento) delle esistenze
iniziali,  non dovra' essere considerato ai fini della determinazione
della base imponibile IRAP.
3.2.1.3.3 Casi particolari
Ravvedimento operoso.
  Concorrono alla formazione  della  base  imponibile  IRAP  anche  i
ricavi  non  annotati  nelle  scritture  contabili  e  per i quali il
contribuente  si  sia  avvalso   delle   disposizioni   relative   al
ravvedimento operoso ai fini penali o ai fini amministrativi.
Affitto o usufrutto di azienda
  In  merito  alla  deducibilita' ai fini IRAP degli ammortamenti dei
cespiti facenti parte dell'azienda data in affitto o in usufrutto, si
fa presente che ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  per  effetto
del'art.  67,  comma  9,  del  Tuir,  tali  componenti  negativi sono
deducibili per l'affittuario  o  per  l'usufruttuario  (salvo  deroga
prevista dall'art. 14 del DPR n. 42 del 1988). Tuttavia, ai fini IRAP
detti  componenti  non  concorrono  alla  determinazione  della  base
imponibile IRAP (per cui risultano indeducibili) in  quanto  imputati
in  una voce di conto economico (voce B13 - Altri accantonamenti) non
rilevante ai fini IRAP.
Sopravvenienze derivanti da errori
  Si precisa che le sopravvenienze e le  insussistenze  concorrono  a
formare  la  base  imponibile  IRAP  anche  se  derivanti  da errori,
sempreche' le stesse  siano  correlate  a  componenti  classificabili
originariamente   in   una   delle   voci  rilevanti  ai  fini  della
determinazione imponibile IRAP.
Accantonamento per spese e rischi futuri
  In merito alla voce B12 e B13 del conto ecomonico si ricorda che il
principio contabile integrativo n. 12 ha precisato quanto segue:
  Nella  voce  B12  -  Accantonamenti per rischi - vanno indicati gli
accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti
nella  classe  B  del  Passivo  dello  Stato  Patrimoniale  (cfr.  il
Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai
fondi  per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle
voci B14, oppure 22 o, se  riguardano  imposte  e  tasse  relative  a
precedenti  esercizi,  alla  voce  E21,  in  base  al principio della
classificazione dei costi per  natura.  I  fondi  rischi  iscrivibili
nella  classe  B  del Passivo sono quelli che non costituiscono poste
rettificative dell'attivo. A titolo esemplificativo e  non  esaustivo
si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n.
19), i quali rappresentano passivita' probabili e non certe:
* fondo rischi per cause in corso
* fondo rischi per garanzie prodotti
*   fondo   rischi  per  garanzie  prestate  a  terzi  (fidejussioni,
patronages, avalli, girate, ecc.)
* fondo per rischi non assicurati
* fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.
  Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria  (es.:
fondo  rischi  per  oscillazioni cambi; fondo rischi per contratti su
strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare  alla  voce
C17.
  Nella  voce  B13  -  Alti accantonamenti devono essere indicati gli
accantonamenti ai fondi per oneri  iscrivibili  nella  classe  B  del
Passivo  dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai
fondi  di  quiescenza  ed  assimilati  e  dal  T.F.R.   nonche'   gli
accantonamenti  che  rappresentano  costi  certi nell'esistenza ma di
importo stimato. (Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono
diversi dagli accantonamenti, gia' menzionati, iscrivibili alle  voci
precedenti  dell'aggregato  B  del  conto economico (ad esempio, alle
voci B6, B7 e B8). Il Documento n. 19 dei Principi Contabili  prevede
i   seguenti  fondi  per  oneri  (ma  l'elenco  ha  natura  meramente
esemplificativa):
* Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passivita' certe,
per garanzie ricorrenti)
* Fondo per manutenzione  ciclica  (di  impianti,  navi,  aeromobili,
ecc.)
* Fondo per buoni sconti e concorsi a premio
* Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili
*  Fondo  manutenzione  e  ripristino dei beni di azienda condotta in
affitto o in usufrutto
* Fondo per costi per lavori  su  commessa  (da  sostenersi  dopo  la
chiusura della commessa)
*  Fondo  per  perdite  previste  su commesse (qualora non rilevate a
riduzione del valore dei lavori in  corso  su  ordinazione.  Vedi  in
proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)
* Fondo recupero ambientale.
  Per  la  natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si
fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.
  Cio' posto  si  fa  presente  che  sulla  base  delle  disposizioni
contenute  nell'art. 5 gli accantonamenti imputati alle predette voci
B12  e  B13  di  conto  economico,   fatta   eccezione   per   quelli
espressamente  menzionati  nell'art. 11, comma 1-ter, gia' esaminato,
non sono rilevanti ai fini IRAP; ne consegue che  tali  importi  sono
indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
  Peraltro, al verificarsi dell'evento, in previsione del quale si e'
proceduto ad effettuare l'accantonamento alle suddette voci, l'intero
ammontare  del  costo  sostenuto,  ivi  compresa la parte imputata al
fondo di accantonamento, e' deducibile ai fini IRAP,  con  i  criteri
generali  sopra  illustrati,  sempreche'  si  tratti  di un costo che
sarebbe classificabile, per  natura,  in  una  delle  voci  di  conto
economico rilevante ai fini IRAP.
3.2.2.  Base  imponibile  delle  banche e degli altri enti e societa'
finanziari
3.2.2.1 Generalita'
  Per le banche e le societa' finanziarie indicate  nell'art.  1  del
D.Lgs.  27  gennaio  1992,  n.  87, come modificato dall'art. 157 del
D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385,  nonche'  per  le  societa'  di
investimento a capitale variabile (SICAV), il valore della produzione
netta  e'  determinato,  ai  sensi dell'art. 6, facendo riferimento a
specifiche "voci" degli schemi di  conto  economico  previsti  per  i
citati soggetti.
  Anche  in questo caso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, i componenti
positivi e negativi  di  reddito  rilevano  in  funzione  della  loro
classificazione secondo corretti principi contabili.
  Peraltro,  come  gia' detto in precedenza, l'eventuale collocazione
di  un  componente  positivo  o  negativo  di  reddito  espressamente
rilevante  ai  fini  dell'IRAP  in  una  voce  di conto economico non
indicata  nell'art.6   non   ne   pregiudica,   rispettivamente,   la
tassabilita' ovvero la deducibilita'.
  Per le banche e le societa' finanziarie sopra indicate il requisito
della  classificazione  nel conto economico secondo corretti principi
contabili  dei  componenti  positivi  e  negativi   deve   intendersi
soddisfatto  se  tale  classificazione  e' operata conformemente alle
seguenti disposizioni:
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995  concernente  le
  banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
-  provvedimento  della  Banca d'Italia 31 luglio 1992 concernente le
  societa' finanziarie  diverse  dalle  societa'  di  intermediazione
  mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
-  provvedimento  della Banca d'Italia 1 febbraio 1993 concernente le
  SIM (in prosieguo, provvedimento n. 3);
- provvedimento della Banca  d'Italia  contenente  le  istruzioni  di
  vigilanza   per   gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
  risparmio,  parte  II,  capitolo  XIV,  concernenti  le  SICAV  (in
  prosieguo, provvedimento n. 4).
  Per  gli  aspetti  non  disciplinati dalle anzidette disposizioni e
compatibilmente con  gli  schemi  di  conto  economico  dei  soggetti
suddetti valgono i criteri contenuti nel documento interpretativo del
principio  contabile  n.  12  ("Composizione e schemi del bilancio di
esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").
  E' opportuno innanzitutto precisare che anche alle  banche  e  alle
societa' ed enti finanziari in genere si applicano, laddove non siano
fornite  particolari  istruzioni  nei successivi paragrafi, i criteri
generali illustrati  in  precedenza  con  riferimento  alle  societa'
industriali commerciali e di servizi.
  Peraltro,  in  considerazione  del  fatto  che  per  i  soggetti in
questione rilevano ai fini dell'IRAP anche gli interessi e gli  altri
proventi  esenti  da  IRPEG,  si precisa che non si applica per detti
soggetti il comma 3 dell'art. 63 del TUIR e il comma 5-bis  dell'art.
75  dello stesso Tuir e che, inoltre, il rapporto indicato nel citato
art. 63 va comunque ricalcolato (per  la  deduzione  degli  interessi
passivi  e  delle  spese  generali) assumendo al numeratore anche gli
interessi e i proventi che godono di esenzione ai fini delle  imposte
sui redditi.
  Tutto   cio'   premesso  si  forniscono  di  seguito  le  opportune
indicazioni concernenti il contenuto delle voci  di  conto  economico
rilevanti  ai  fini dell'IRAP, rinviando alle specifiche disposizioni
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'avvertenza che,
attese le particolari e specifiche regole dettate dal legislatore per
la determinazione del valore della produzione netta delle  banche  ed
altri  enti  e  societa'  finanziari,  la relativa trattazione non e'
effettuata con  la  stessa  sistematica  utilizzata  per  le  imprese
industriali,  mercantili  e  di  servizi  ed e' stata tipicizzata con
riferimento alla diversa  natura  e  all'oggetto  dell'attivita'  dei
soggetti interessati.
3.2.2.2  Banche  e  societa'  finanziarie  diverse  dalle  Sim, dalle
societa' di gestione dei fondi comuni di investimento aperti e chiusi
e dalle Sicav
Ricavi
Interessi attivi e proventi assimilati
  Voce 10 del conto economico di cui ai provvedimenti nn. 1 e 2.
  Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di
competenza, gli interessi e i proventi assimilati relativi a titoli e
a crediti, anche se  indicizzati  o  subordinati,  nonche'  eventuali
altri   interessi   attivi.   Per  gli  interessi  di  mora  maturati
nell'esercizio  va  riportato  il  saldo  fra  tali  interessi  e  la
rettifica  di valore corrispondente alla quota dei medesimi interessi
giudicata non recuperabile.
  I proventi  assimilati  agli  interessi,  da  iscrivere  nel  conto
economico  in  proporzione  del tempo maturato ("pro rata temporis"),
comprendono in particolare:
a) la differenza tra il costo di acquisto e il  valore  superiore  di
   rimborso  alla  scadenza  dei titoli di debito immobilizzati; tale
   differenza e' portata in  aumento  degli  interessi  prodotti  dai
   titoli;
b)  la  differenza  tra il costo di acquisto e il valore inferiore di
   rimborso alla scadenza dei titoli di debito  immobilizzati  (salvo
   che la banca o l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli
   secondo  quanto  previsto  dall'art.  18,  comma  5, del D.Lgs. n.
   87/92); tale differenza e' portata in  riduzione  degli  interessi
   prodotti dai titoli;
c)  le  commissioni  e  le  provvigioni  attive calcolate in funzione
   dell'importo o della durata del credito cui si riferiscono  (come,
   ad esempio, le commissioni di massimo scoperto);
d)  il  saldo  positivo  dei  proventi  e  degli  oneri  relativi  ad
   operazioni  di  "copertura"  di  attivita'  e  di  passivita'  che
   generano interessi;
i  proventi  relativi  ai  riporti  e  alle  operazioni pronti contro
termine che prevedano l'obbligo per il  cessionario  di  rivendita  a
termine  delle  attivita'  (ad  esempio,  di  titoli) oggetto di tali
transazioni; tali proventi sono calcolati  tenendo  conto  sia  della
differenza  fra  il  prezzo  a  pronti  e il prezzo a termine sia dei
frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attivita'  stesse
nel periodo di durata dell'operazione.
Proventi da quote in fondi comuni
  Della  sottovoce  30.a  del  conto  economico  ("dividendi  e altri
proventi su azioni, quote e altri titoli  di  capitale")  di  cui  al
provvedimento  n.  1  e  della  sottovoce  20.a  ("dividendi  e altri
proventi su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") di cui
al provvedimento n. 2 devono essere presi in considerazione  ai  fini
dell'IRAP  unicamente  i  proventi  di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio.
Commissioni attive
  Voce 40 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce  30
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle   presenti  voci  figurano  i  proventi,  diversi  da  quelli
riportati nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi
assimilati" relativi ai servizi  prestati  dalla  banca  o  dall'ente
finanziario    (garanzie,    incassi    e   pagamenti,   gestione   e
intermediazione ecc.).
Profitti da operazioni finanziarie
  Voce 60 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce  40
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle  presenti  voci  figurano  per "sbilancio" complessivo (somma
algebrica di segno positivo dei saldi di cui alle successive  lettere
a, b e c):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  titoli  non  immobilizzati,  inclusi  i
   risultati delle valutazioni di tali titoli;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  valute,  inclusi  i   risultati   delle
   valutazioni di tali operazioni;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  metalli  preziosi  e su altri strumenti
   finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori.
  Dalle presenti voci sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad
operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi  secondo  quanto
indicato  dalle  istruzioni  relative  alle  voci del conto economico
"interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri
assimilati".
Riprese di valore su crediti verso la clientela
  Della voce 130 del conto economico ("riprese di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n.  1
e  della voce 50 del conto economico ("riprese di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie e impegni") di cui al provvedimento n.  2
devono  essere presi in considerazione, ai fini dell'IRAP, unicamente
i ripristini di valore (ivi inclusi i recuperi) dei crediti verso  la
clientela - compresi quindi sia i crediti verso enti finanziari sia i
crediti  finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato
esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle
attivita' ad esse collegate -  svalutati  o  sui  quali  siano  state
rilevate perdite in precedenti esercizi.
Altri proventi di gestione
  Voce 70 del conto economico di cui ai provvedimenti nn. 1 e 2.
  Nella presente voce figurano tra l'altro:
a)  i  proventi  per canoni di locazione finanziaria maturati durante
   l'esercizio nonche' i proventi per riscatti;
b) gli utili derivanti dalla vendita  di  partecipazioni  nell'ambito
   dell'attivita' di "merchant-banking".
  Risultano  peraltro  non  tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1-
bis, i recuperi di oneri  del  personale  proprio  distaccato  presso
terzi, pure imputati nelle predette voci 70 del conto economico.
  Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi'
considerate,  ai  fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett. a) le
plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai
fini dell'Irpeg, per la quota imponibile ai  fini  di  questo  ultimo
tributo  -  con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni
di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali  -  anche  se
esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte
nel  conto economico alle voci 180 e 80 (Proventi straordinari di cui
rispettivamente ai provvedimenti n. 1 e n. 2). In caso di plusvalenze
realizzate in anni precedenti e rateizzate,  occorre  considerare  la
sola quota di competenza dell'esercizio.
COSTI
Interessi passivi e oneri assimilati
  Voce  20 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 10
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di
competenza, gli interessi e gli oneri assimilati relativi  a  debiti,
anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi
passivi.
  Gli  oneri  assimilati  agli  interessi,  da  iscrivere  nel  conto
economico in proporzione del tempo maturato  ("pro  rata  temporis"),
comprendono in particolare:
a) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di
   debiti,  rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli
   aumenti  di  costo,   ad   esempio,   le   quote   di   competenza
   dell'esercizio  del  disaggio  di  emissione  su obbligazioni e su
   certificati di deposito);
b) le commissioni e le  provvigioni  passive  calcolate  in  funzione
   dell'importo o della durata del debito cui si riferiscono;
c)  il  saldo  negativo  dei  proventi  e  degli  oneri  relativi  ad
   operazioni  "di  copertura"  di  attivita'  e  di  passivita'  che
   generano interessi;
d)  gli  oneri  relativi  ai  riporti e alle operazioni pronti contro
   termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita  a
   termine  delle  attivita'  (ad esempio, di titoli) oggetto di tali
   transazioni; tali oneri sono calcolati  tenendo  conto  sia  della
   differenza  fra  il  prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei
   frutti (ad esempio,  degli  interessi)  prodotti  dalle  attivita'
   stesse nel periodo di durata dell'operazione.
Commissioni passive
  Voce  50 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 20
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle presenti voci figurano gli oneri, diversi da quelli riportati
nella  voce  del  conto  economico   "interessi   passivi   e   oneri
assimilati",  relativi  ai  servizi  ricevuti dalla banca o dall'ente
finanziario   (garanzie,   incassi   e    pagamenti,    gestione    e
intermediazione, ecc.).
Perdite da operazioni finanziarie
  Voce  60 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 30
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle presenti voci figurano  per  "sbilancio"  complessivo  (somma
algebrica  di segno negativo dei saldi di cui alle successive lettere
a, b e c):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  titoli  non  immobilizzati,  inclusi  i
   risultati delle valutazioni di tali titoli;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e   "fuori   bilancio",  su  valute,  inclusi  i  risultati  delle
   valutazioni di tali operazioni;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e "fuori bilancio", su  metalli  preziosi  e  su  altri  strumenti
   finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori.
  Dalle presenti voci sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad
operazioni  "di  copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto
indicato dalle istruzioni relative  alle  voci  del  conto  economico
"interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri
assimilati".
Spese   amministrative   diverse  da  quelle  inerenti  al  personale
dipendente
  Sottovoce 80.b del conto economico di cui al provvedimento n.  1  e
sottovoce 40.b del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle  presenti  sottovoci  figurano,  in particolare, le spese per
servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.),  le  spese
per  l'acquisto  di  beni  e  di  servizi  non professionali (energia
elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni  passivi,
i  premi  di  assicurazione,  le  imposte  indirette  e  le  tasse di
competenza dell'esercizio.
  Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non  devono  essere
presi  in  considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e
comma 1-bis:
- le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di
  distacco;
- i compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo  non  esercitate
  abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.;
-  i  costi  per  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di cui
  all'art. 49, comma 2,  lett.  a),  del  T.U.I.R.  (fatta  salva  la
  deducibilita'  di quelli rientranti per il prestatore nella propria
  attivita' professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
  ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.
  In base alle previsioni contenute nell'art. 11, comma 1,  lett.  b)
assumono  invece  rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro, e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto  con
contratti  di  formazione  lavoro,  nonostante  che  tali costi siano
imputati nelle sottovoci 80.a e 40.a  del  conto  economico  di  cui,
rispettivamente, ai provvedimenti n. 1 e n. 2.
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali
  Voce  90 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 50
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
Rettifiche di valore su crediti verso la clientela
  Della voce 120  del  conto  economico  ("rettifiche  di  valore  su
crediti   e  accantonamenti  per  garanzie  e  impegni")  di  cui  al
provvedimento n. 1 e della voce 90 del conto  economico  ("rettifiche
di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni") di cui
al  provvedimento  n. 2 devono essere prese in considerazione ai fini
dell'IRAP  unicamente  le  diminuzioni  di  valore  (svalutazioni   e
perdite)  relative ai crediti verso la clientela, compresi quindi sia
i crediti verso enti finanziari sia i crediti finanziari  concessi  a
Stati,   banche   centrali  o  enti  di  Stato  esteri  destinati  al
finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita'  ad  esse
collegate.
  Oltre  alle  citate  diminuzioni  di valore, devono essere altresi'
considerate come  componenti  negative  della  base  imponibile  IRAP
dell'esercizio:
-  le quote determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del T.U.I.R.,
  delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti
  e deducibili nell'esercizio;
- la quota costante determinata ai  sensi  dell'art.  3,  comma  107,
  della  L.  n.  549  del  1995  ovvero  l'ammontare delle perdite su
  crediti deducibili ai sensi del comma 108 del citato art. 3;
- l'importo delle svalutazioni e  quello  delle  perdite  su  crediti
  imputato al fondo rischi su crediti (ovvero al fondo rischi e oneri
  in  caso  di  escussione di garanzie rilasciate a terzi) sempreche'
  costituito  con  accantonamenti  non  dedotti  agli  effetti  della
  determinazione del reddito d'impresa;
-  l'ammontare  delle  rettifiche  di  valore  su  crediti  impliciti
  relativi  a  operazioni  di   locazione   finanziaria,   anche   se
  classificate negli accantonamenti per rischi e oneri.
  Non  sono rilevanti ai fini del calcolo del valore della produzione
netta le svalutazioni imputate al conto economico dell'esercizio  che
risultano non deducibili ai fini dell'Irpeg nell'esercizio medesimo.
Altri oneri di gestione
  Voce 110 del conto economico di cui al provvedimento n. 1 e voce 60
del conto economico di cui al provvedimento n. 2.
  Nelle presenti voci figurano tra l'altro:
a)  gli  oneri  per  canoni di locazione finanziaria maturati durante
   l'esercizio nonche' gli oneri per riscatti. I canoni di  locazione
   finanziaria  vanno  assunti  al  netto della quota riferibile agli
   oneri finanziari. Tale quota e' pari alla differenza tra i  canoni
   di  competenza  del  periodo  d'imposta e l'importo risultante del
   seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente diviso
   il  numero  dei  giorni  di  durata  del  contratto  di  locazione
   finanziaria  e  moltiplicato  per il numero dei giorni del periodo
   d'imposta compresi nel periodo di tale contratto;
b) le perdite derivanti dalla vendita di  partecipazione  nell'ambito
   dell'attivita' di "merchant banking".
  Nell'ambito  degli  altri  oneri di gestione devono essere altresi'
considerate, ai fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett.  a)  le
minusvalenze  derivanti  dal realizzo di beni considerati strumentali
ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle  derivanti  da
operazioni  di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali -
anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono
iscritte  nel conto economico alle voci 190 e 110 (Oneri straordinari
di cui rispettivamente ai provvedimenti n. 1 e n. 2).
Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.)
  Relativamente  al  tributo  in  esame  assume  rilievo,  ai   sensi
dell'art.  11,  comma  1-ter,  la  quota  deducibile,  ai  fini della
determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti  a  fronte
degli  oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a premio,
nonche'  degli  accantonamenti  relativi  alle  indennita'   per   la
cessazione  di  rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del
conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati.
3.2.2.3 Societa' di investimento  mobiliare  (Sim)  che  prestano  il
servizio  di  negoziazione  per  conto  proprio o di collocamento con
assunzione di garanzia
RICAVI
Profitti da operazioni finanziarie
  Voce 10 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Nella  presente  voce  figurano  per "sbilancio" complessivo (somma
algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c)):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  titoli  non  immobilizzati,  inclusi  i
   risultati delle valutazioni di tali titoli;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e   "fuori   bilancio",  su  valute,  inclusi  i  risultati  delle
   valutazioni di tali operazioni;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e "fuori bilancio",  su  altri  strumenti  finanziari,  inclusi  i
   risultati delle valutazioni di tali strumenti.
  Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad
operazioni  di  "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto
indicato nelle istruzioni relative  alle  voci  "interessi  attivi  e
proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".
Commissioni attive
  Voce  20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nella  presente  voce  figurano  i  proventi  relativi  ai  servizi
prestati dalla SIM.
Interessi attivi e proventi assimilati
  Voce  40 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di
competenza, gli interessi e i proventi assimilati relativi a titoli e
crediti anche se indicizzati o subordinati, nonche'  eventuali  altri
interessi   attivi.  Per  gli  interessi  di  mora  maturati  durante
l'esercizio va riportato il saldo fra tali interessi e  la  rettifica
di  valore corrispondente alla quota dei medesimi interessi giudicata
non recuperabile.
  I proventi  assimilati  agli  interessi,  da  iscrivere  nel  conto
economico  in  proporzione  del tempo maturato ("pro rata temporis"),
comprendono in particolare:
a) la differenza tra il costo di acquisto e il  valore  superiore  di
   rimborso  alla  scadenza  dei titoli di debito immobilizzati; tale
   differenza e' portata in  aumento  degli  interessi  prodotti  dai
   titoli;
b)  la  differenza  tra il costo di acquisto e il valore inferiore di
   rimborso alla scadenza dei titoli di debito  immobilizzati  (salvo
   che  la  SIM  non  decida  di  svalutare  i  titoli secondo quanto
   previsto dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. 87/92); tale differenza
   e' portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
c) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo
   o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
d)  il  saldo  positivo  dei  proventi  e  degli  oneri  relativi  ad
   operazioni  di  "copertura"  di  attivita'  o  di  passivita'  che
   generano interessi;
e) i proventi relativi ai riporti e  alle  operazioni  pronti  contro
   termine  che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a
   termine delle attivita' (ad  esempio,  di  titoli)  oggetto  della
   transazione;  tali proventi sono calcolati tenendo conto sia della
   differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a  termine  sia  dei
   frutti  (ad  esempio,  degli  interessi)  prodotti  nel periodo di
   durata dell'operazione dalle suddette attivita'.
Proventi da quote in fondi comuni
  Della sottovoce  60.a  del  conto  economico  ("dividendi  e  altri
proventi  su  azioni,  quote  e  altri titoli di capitale") di cui al
provvedimento n. 3 devono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
dell'IRAP  unicamente  i  proventi  di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio.
Altri proventi di gestione
  Voce 70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Risultano peraltro non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis
i  recuperi  di  oneri del personale proprio distaccato presso terzi,
pure imputati nella predetta voce del conto economico.
  Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi'
considerate, ai fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett.  a)  le
plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai
fini  dell'Irpeg,  per  la  quota imponibile ai fini di questo ultimo
tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti  da  operazioni
di  trasferimento  di  aziende, complessi o rami aziendali - anche se
esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte
nel conto economico alla voce 180 (Proventi straordinari). In caso di
plusvalenze realizzate  in  anni  precedenti  e  rateizzate,  occorre
considerare la sola quota di competenza dell'esercizio.
COSTI
Perdite da operazioni finanziarie
  Voce  10 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3 .
  Nella presente voce figurano  per  "sbilancio"  complessivo  (somma
algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c)):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  titoli  non  immobilizzati,  inclusi  i
   risultati delle valutazioni di tali titoli;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  valute,  inclusi  i   risultati   delle
   valutazioni di tali operazioni;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio
   e  "fuori  bilancio",  su  altri  strumenti  finanziari, inclusi i
   risultati delle valutazioni di tali strumenti.
  Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad
operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi  secondo  quanto
indicato  nelle  istruzioni  relative  alle  voci "interessi attivi e
proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".
Commissioni passive
  Voce 30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti
dalla SIM.
Interessi passivi e oneri assimilati
  Voce  50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nella presente voce devono essere iscritti, secondo il principio di
competenza, gli interessi e gli oneri assimilati relativi  a  debiti,
anche se indicizzati o subordinati, nonche' eventuali altri interessi
passivi.
  Gli  oneri  assimilati  agli  interessi,  da  iscrivere  nel  conto
economico  in  proporzione  del  tempo   maturato,   comprendono   in
particolare:
a) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di
   debiti,  rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli
   aumenti  di  costo,   ad   esempio,   le   quote   di   competenza
   dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);
b)  le  commissioni  e  le  provvigioni passive calcolate in funzione
   dell'importo o della durata del debito cui si riferiscono;
c)  il  saldo  negativo  dei  proventi  e  degli  oneri  relativi  ad
   operazioni  di  "copertura"  di  attivita'  o  di  passivita'  che
   generano interessi;
d) gli oneri relativi ai riporti  e  alle  operazioni  pronti  contro
   termine  che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a
   termine delle attivita' (ad  esempio,  di  titoli)  oggetto  della
   transazione;  tali  oneri  sono  calcolati tenendo conto sia della
   differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a  termine  sia  dei
   frutti  (ad  esempio,  degli  interessi)  prodotti  nel periodo di
   durata dell'operazione dalle suddette attivita'.
Spese  amministrative  diverse  da  quelle  inerenti   al   personale
dipendente
  Sottovoce   80.b   dello  schema  di  conto  economico  di  cui  al
provvedimento n. 3.
  Nella presente voce devono figurare, in particolare, le  spese  per
servizi  professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese
per l'acquisto di  beni  e  di  servizi  non  professionali  (energia
elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi,
i  premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate
e non liquidate) di competenza dell'esercizio.
  Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non  devono  essere
presi  in  considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e
comma 1-bis:
- le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di
  distacco;
-  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo non esercitate
  abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) del T.U.I.R.;
- i  costi  per  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui
  all'art.  49,  comma  2,  lett.  a),  del  T.U.I.R. (fatta salva la
  deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella  propria
  attivita' professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
  ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.
  In  base  alle  previsioni  contenute nell'art. 11 comma 1, lett.b)
assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile  IRAP  i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro,  e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto con
contratti di  formazione  lavoro  nonostante  che  tali  costi  siano
imputati nella sottovoce 80.a del conto economico.
Ammortamenti dei beni immateriali e materiali
  Voce  90 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nella  presente  voce   sono   ricompresi   anche   gli   eventuali
ammortamenti anticipati.
Altri oneri di gestione
  Voce 110 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nell'ambito   degli   altri   oneri   di   gestione  devono  essere
considerate, ai fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett.  a)  le
minusvalenze  derivanti  dal realizzo di beni considerati strumentali
ai fini dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle  derivanti  da
operazioni  di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali -
anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono
iscritte nel conto economico alla voce 190 (Oneri straordinari).
Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.)
  Relativamente  al  tributo  in  esame  assume  rilievo,  ai   sensi
dell'art.  11,  comma  1-ter,  la  quota  deducibile,  ai  fini della
determinazione del reddito d'impresa, degli accantonamenti  a  fronte
degli  oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a premio,
nonche'  degli  accantonamenti  relativi  alle  indennita'   per   la
cessazione  di  rapporti di agenzia, indipendentemente dalla voce del
conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati.
3.2.2.4 Societa' di investimento mobiliare (Sim) che prestano servizi
diversi da quelli di negoziazione per conto proprio o di collocamento
con assunzione di garanzia.
RICAVI
Commissioni attive
  Voce 20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Della  presente  voce  figurano  i  proventi  relativi  ai  servizi
prestati dalla SIM.
Interessi attivi e proventi assimilati
  Voce 40 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Della  presente  voce devono essere presi in considerazione ai fini
dell'IRAP unicamente i proventi relativi ai riporti e alle operazioni
pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il  cessionario  di
rivendita  a  termine delle attivita' (ad esempio, di titoli) oggetto
della transazione. Tali proventi sono  calcolati  tenendo  conto  sia
della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei
frutti  (ad  esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata
dell'operazione dalle suddette attivita'.
Altri proventi di gestione
  Voce 70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Risultano peraltro non tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis
i  recuperi  di  oneri del personale proprio distaccato presso terzi,
pure imputata nella predetta voce del conto economico.
  Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi'
considerate, ai fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett.  a)  le
plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai
fini  dell'Irpeg  per  la  quota  imponibile ai fini di questo ultimo
tributo - con esclusione comunque di quelle derivanti  da  operazioni
di  trasferimento  di  aziende, complessi o rami aziendali - anche se
esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte
nel conto economico alla voce 180 (Proventi straordinari) di  cui  al
provvedimento  n.  3.  In  caso  di  plusvalenze  realizzate  in anni
precedenti  e  rateizzate,  occorre  considerare  la  sola  quota  di
competenza dell'esercizio.
COSTI
Commissioni passive
  Voce  30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti
dalla SIM.
Interessi passivi e oneri assimilati
  Voce 50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Della  presente  voce devono essere presi in considerazione ai fini
dell'IRAP unicamente gli oneri relativi ai riporti e alle  operazioni
pronti  contro  termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di
rivendita a termine delle attivita' (ad esempio, di  titoli)  oggetto
della  transazione. Tali oneri sono calcolati tenendo conto sia della
differenza fra il prezzo a pronti e  il  prezzo  a  termine  sia  dei
frutti  (ad  esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata
dell'operazione dalle suddette attivita'.
Spese  amministrative  diverse  da  quelle  inerenti   al   personale
dipendente
  Sottovoce   80.b   dello  schema  di  conto  economico  di  cui  al
provvedimento n. 3.
  Nella presente voce devono figurare, in particolare, le  spese  per
servizi  professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese
per l'acquisto di  beni  e  di  servizi  non  professionali  (energia
elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi,
i  premi  di  assicurazione,  le  imposte  indirette  e  le  tasse di
competenza dell'esercizio.
  Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non  devono  essere
presi  in  considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e
comma 1-bis:
- le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di
  distacco;
- i compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo  non  esercitate
  abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.;
-  i  costi  per  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di cui
  all'art. 49, comma 2,  lett.  a),  del  T.U.I.R.  (fatta  salva  la
  deducibilita'  di quelli rientranti per il prestatore nella propria
  attivita' professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
  ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.
  In base alle previsioni contenute nell'art. 11 comma  1,  lett.  b)
assumono  invece  rilievo per il calcolo della base imponibile IRAP i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro, e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto  con
contratti  di  formazione  lavoro,  nonostante  che  tali costi siano
imputati nella sottovoce 80.a del conto economico.
Ammortamenti dei beni immateriali e materiali
  Voce 90 dello schema di conto economico di cui al provvedimento  n.
3.
  Nella   presente   voce   sono   registrati   anche  gli  eventuali
ammortamenti anticipati.
Altri oneri di gestione
  Voce 110 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
3.
  Nell'ambito  degli  altri   oneri   di   gestione   devono   essere
considerate,  ai  fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett. a) le
minusvalenze derivanti dal realizzo di beni  considerati  strumentali
ai  fini  dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da
operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali  -
anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono
iscritte nel conto economico alla voce 190 (Oneri straordinari).
Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.)
  Relativamente   al  tributo  in  esame  assume  rilievo,  ai  sensi
dell'art. 11,  comma  1-ter,  la  quota  deducibile,  ai  fini  della
determinazione  del  reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte
degli oneri derivanti dalle operazioni a premio e concorsi a  premio,
nonche'   degli   accantonamenti  relativi  alle  indennita'  per  la
cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla  voce  del
conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati.
3.2.2.5 Societa' di gestione di fondi comuni di investimento
RICAVI
Commissioni attive
  Voce  30 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
2.
  Nella  presente  voce  figurano  i  proventi  relativi  ai  servizi
prestati dalla societa' di gestione.
Altri proventi di gestione
  Voce  70 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
2.
  Risultano non tassabili ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1  bis  i
recuperi di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, pure
imputati nella predetta voce di conto economico.
  Nell'ambito degli altri proventi di gestione devono essere altresi'
considerate,  ai  fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett. a) le
plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai
fini dell'Irpeg, per la quota imponibile ai  fini  di  questo  ultimo
tributo  -  con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni
di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali  -  anche  se
esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono iscritte
nel  conto economico alla voce 80 (Proventi straordinari). In caso di
plusvalenze realizzate  in  anni  precedenti  e  rateizzate,  occorre
considerare la sola quota di competenza dell'esercizio.
COSTI
Commissioni passive
  Voce  20 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
2.
  Nella presente voce figurano gli oneri relativi ai servizi ricevuti
dalla societa' di gestione.
Spese  amministrative  diverse  da  quelle  inerenti   al   personale
dipendente
  Sottovoce   40.b   dello  schema  di  conto  economico  di  cui  al
provvedimento n. 2.
  Nella presente voce devono figurare, in particolare, le  spese  per
servizi  professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese
per l'acquisto di  beni  e  di  servizi  non  professionali  (energia
elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi,
i  premi  di  assicurazione,  le  imposte  indirette  e  le  tasse di
competenza dell'esercizio.
  Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, non  devono  essere
presi  in  considerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e
comma 1-bis:
- le spese sostenute per il personale di terzi impiegato in regime di
  distacco;
-  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo non esercitate
  abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R.;
- i  costi  per  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui
  all'art.  49,  comma  2,  lett.  a),  del  T.U.I.R. (fatta salva la
  deducibilita' di quelli rientranti per il prestatore nella  propria
  attivita' professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
  ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.
  In  base  alle  previsioni contenute nell'art. 11 comma 1, lett. b)
assumono invece rilievo per il calcolo della base imponibile  IRAP  i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro,  e,  nei limiti del 70% le spese per il personale assunto con
contratti di formazione  lavoro,  nonostante  che  tali  costi  siano
imputati nella sottovoce 40.a del conto economico.
Ammortamenti dei beni immateriali e materiali
  Voce  50 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
2.
  Nella  presente  voce   sono   registrati   anche   gli   eventuali
ammortamenti anticipati.
Altri oneri di gestione
  Voce  60 dello schema di conto economico di cui al provvedimento n.
2.
  Nell'ambito  degli  altri   oneri   di   gestione   devono   essere
considerate,  ai  fini  dell'IRAP  (art.  11,  comma  1,  lett. a) le
minusvalenze derivanti dal realizzo di beni  considerati  strumentali
ai  fini  dell'Irpeg - con esclusione comunque di quelle derivanti da
operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali  -
anche se esse, in quanto componenti straordinarie della gestione sono
iscritte nel conto economico alla voce 110 (Oneri straordinari).
Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 T.U.I.R.)
  Relativamente   al  tributo  in  esame  assume  rilievo,  ai  sensi
dell'art. 11,  comma  1-ter,  la  quota  deducibile,  ai  fini  della
determinazione  del  reddito d'impresa, degli accantonamenti a fronte
degli oneri derivante dalle operazioni a premio e concorsi a  premio,
nonche'   degli   accantonamenti  relativi  alle  indennita'  per  la
cessazione di rapporti di agenzia, indipendentemente dalla  voce  del
conto economico nella quale detti accantonamenti siano imputati.
3.2.2.6 Societa' di investimento a capitale variabile (Sicav)
RICAVI
Commissioni di sottoscrizione
  Voce 11 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4
COSTI
Provvigioni passive a soggetti collocatori
  Voce  12.3  del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n.
4.
Spese per consulenza e pubblicita'
  Voce 12.4 del conto profitti e perdite di cui al  provvedimento  n.
4.
Canoni di locazione immobili
  Voce  12.7  del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n.
4.
Costi per servizi di elaborazione dati
  Voce 12.9 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n.4.
Altre  spese  amministrative  diverse da quelle inerenti al personale
dipendente
  Voce 12.11 ("altre spese  amministrative")  del  conto  profitti  e
perdite di cui al provvedimento n. 4.
Ammortamento dei beni materiali e immateriali
  Voce 13 del conto profitti e perdite di cui al provvedimento n. 4.
3.2.2.7 Societa' esercenti in via esclusiva o prevalente attivita' di
assunzione di partecipazioni: "holding industriali"
3.2.2.7.1 Generalita'
  L'art.  6,  comma  1-bis,  reca  una  disciplina  speciale  per  la
determinazione del valore della produzione netta delle c.d.  "holding
industriali".  Il  riferimento, e', in particolare, alle societa' "la
cui  attivita'  consiste,  in  via  esclusiva  o   prevalente   nella
assunzione  di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da quella creditizia e finanziaria, iscritte, ai sensi dell'art.  113
del   D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385,  nella  apposita  sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario".
  Per  tali  soggetti  viene  stabilito  che  oltre  alle  componenti
positive  e  negative indicate nell'art. 5, comma 1, assumono rilievo
anche alcune componenti positive o  negative  di  natura  finanziaria
classificabili  nelle voci dell'aggregato C e D dello schema di conto
economico di cui all'art. 2425 del codice civile.
  Ai fini dell'applicabilita' del comma 1-bis  in  argomento  occorre
avere  riguardo  alla  sussistenza  dell'obbligo  di iscrizione nella
suddetta sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti  operanti
nel  settore  finanziario previsto dall'art. 113 del citato D.Lgs. n.
385 del 1993.
  Tale obbligo sussiste, con specifico riferimento  ai  soggetti  che
svolgono  l'attivita'  in questione in via prevalente, al verificarsi
dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro
6 luglio 1994.
  In particolare, si ricorda  che,  ai  sensi  dell'art.  2  di  tale
decreto l'esercizio in via prevalente sussiste quando in base ai dati
dei  bilanci  approvati  relativi  agli  ultimi  due  esercizi chiusi
ricorrono  congiuntamente  i  seguenti  presupposti  patrimoniali   e
reddituali:
  a)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi dell'attivo di natura
finanziaria di cui  alle  attivita'  contemplate  dall'art.  106  del
citato D.Lgs. n. 385 del 1993 (inclusi gli impegni ad erogare fondi e
le   garanzie   rilasciate),   delle   altre   attivita'  finanziarie
contemplate nell'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del
citato D.Lgs. n. 385 1993 e, infine, delle attivita', anche di natura
non finanziaria, che assumono carattere di strumentalita'  unicamente
rispetto  ad  una o piu' delle attivita' di cui al comma 1 del citato
art. 106 sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale  dell'attivo
patrimoniale;
  b)  l'ammontare  complessivo  dei  proventi prodotti dagli elementi
dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti
da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive
percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dal  comma  1  del
citato   art.  106  sia  superiore  al  50  per  cento  dei  proventi