IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni
di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate
disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione
di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di
Napoli;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, che considera di
preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di
edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione
Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di
Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari
delegati;
Visto l'art. 3, comma 7, per il quale nell'attuazione degli
interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse
provenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione
provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23
dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994
ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6
del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari
delegati, del sindaco protempore di Napoli per le opere di edilizia
scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della
provincia per quelle di competenza dell'amministrazione provinciale
di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;
Visto le note prot. n. 871 del 23 ottobre 1997 e prot. n. 1697 del
3 novembre 1997 con le quali, rispettivamente, il commissario
straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario
straordinario per il comune capoluogo hanno chiesto, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della citata ordinanza del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, la proroga del
proprio mandato commissariale, al fine di poter utilmente procedere
alla ultimazione dei restanti interventi di rispettiva competenza;
Visti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta
regionale della Campania in data 29 gennaio 1998, prot. n. 92, dal
sovrintendente scolastico regionale della Campania in data 10
dicembre 1997, prot. n. 9294 e dal provveditore agli studi di Napoli
in data 24 novembre 1997, prot. n. 20872;
Preso atto dell'attuale stato di avanzamento delle opere in
questione come rappresentato dai commissari delegati rispettivamente
in data 23 ottobre 1997 e 3 novembre 1997;
Considerato pertanto, che risultano permanere le finalita'
prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee
iniziative dirette a favorire l'integrale utilizzo dei finanziamenti
in essa indicati, anche al fine di non vanificare quanto, nel
contempo, attivato in esecuzione della ordinanza del Presidente del
Consigio dei Ministri citata;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, della
citata legge 8 agosto 1994, n. 496;
Dispone:
Art. 1.
Il mandato commissariale attribuito rispettivamente, ai sensi degli
articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consigio dei
Ministri 26 giugno 1995, n. 218, di cui alle premesse, al presidente
dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli
per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti
nelle relative competenze e comprese nell'elencazione allegata alla
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
prorogato fino alla data del 31 dicembre 2000. Eventuali, ulteriori,
proroghe, attivabili secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
dell'ordinanza n. 218/1995 di cui alle premesse, potranno essere
consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e
per singole fattispecie puntualmente determinate.