IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  8  agosto  1994,  n.  496,  di  conversione,  con
modificazioni,  del decreto-legge  10  giugno 1994,  n. 370,  recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni
di  dispersione   scolastica,  con   la  quale  sono   state  dettate
disposizioni urgenti dirette, tra  l'altro, a consentire l'attuazione
di  opere di  edilizia scolastica  nel  comune e  nella provincia  di
Napoli;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  5,  che  considera  di
preminente  interesse  nazionale  e  di somma  urgenza  le  opere  di
edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
  Visto l'art.  3, comma 6,  il quale  prevede che il  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su  proposta  del  Ministro della  pubblica
istruzione,  sentiti   il  presidente  della  giunta   della  regione
Campania, il  sindaco di  Napoli e il  presidente della  provincia di
Napoli, provvede  agli interventi di cui  al comma 5 anche  in deroga
alle  vigenti disposizioni,  ivi comprese  quelle sulla  contabilita'
generale   dello   Stato,   nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari
delegati;
  Visto  l'art.  3,  comma  7, per  il  quale  nell'attuazione  degli
interventi  di  cui  sopra,   possono  essere  impiegate  le  risorse
provenienti da  mutui gia' concessi al  comune ed all'amministrazione
provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23
dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati;
  Vista  l'ordinanza del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  26
giugno 1995,  n. 218, con  la quale  il Presidente del  Consiglio dei
Ministri, in attuazione dell'art. 3  della predetta legge n. 496/1994
ed avvalendosi, in  particolare, del potere conferitogli  dal comma 6
del  medesimo  articolo,  ha  disposto la  nomina,  quali  commissari
delegati, del sindaco  protempore di Napoli per le  opere di edilizia
scolastica  relative  al  comune  capoluogo e  del  presidente  della
provincia per  quelle di competenza  dell'amministrazione provinciale
di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;
  Visto le note prot. n. 871 del  23 ottobre 1997 e prot. n. 1697 del
3  novembre  1997  con  le  quali,  rispettivamente,  il  commissario
straordinario  per   la  provincia   di  Napoli  ed   il  commissario
straordinario  per  il  comune  capoluogo  hanno  chiesto,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  5,  della  citata  ordinanza  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri n.  218/1995, la  proroga del
proprio mandato  commissariale, al fine di  poter utilmente procedere
alla ultimazione dei restanti interventi di rispettiva competenza;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  in  merito,  dalla  giunta
regionale della  Campania in data 29  gennaio 1998, prot. n.  92, dal
sovrintendente  scolastico  regionale  della   Campania  in  data  10
dicembre 1997, prot. n. 9294 e  dal provveditore agli studi di Napoli
in data 24 novembre 1997, prot. n. 20872;
  Preso  atto  dell'attuale  stato  di  avanzamento  delle  opere  in
questione come rappresentato  dai commissari delegati rispettivamente
in data 23 ottobre 1997 e 3 novembre 1997;
  Considerato   pertanto,  che   risultano  permanere   le  finalita'
prefissate nell'ordinanza  del Presidente del Consiglio  dei Ministri
26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee
iniziative dirette a favorire  l'integrale utilizzo dei finanziamenti
in  essa  indicati, anche  al  fine  di  non vanificare  quanto,  nel
contempo, attivato  in esecuzione della ordinanza  del Presidente del
Consigio dei Ministri citata;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
  Avvalendosi  dei poteri  conferitigli dall'art.  3, comma  6, della
citata legge 8 agosto 1994, n. 496;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il mandato commissariale attribuito rispettivamente, ai sensi degli
articoli  1  e  2  dell'ordinanza del  Presidente  del  Consigio  dei
Ministri 26 giugno 1995, n. 218,  di cui alle premesse, al presidente
dell'amministrazione provinciale  di Napoli  ed al sindaco  di Napoli
per la  realizzazione delle  opere di edilizia  scolastica rientranti
nelle relative  competenze e comprese nell'elencazione  allegata alla
citata  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  e'
prorogato fino alla data del  31 dicembre 2000. Eventuali, ulteriori,
proroghe, attivabili  secondo quanto  previsto dall'art. 3,  comma 5,
dell'ordinanza  n. 218/1995  di  cui alle  premesse, potranno  essere
consentite solo  per comprovate  esigenze di carattere  eccezionale e
per singole fattispecie puntualmente determinate.