IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato; Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati; Visto l'art. 3, comma 7, per il quale nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse provenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco protempore di Napoli per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della provincia per quelle di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe; Visto le note prot. n. 871 del 23 ottobre 1997 e prot. n. 1697 del 3 novembre 1997 con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo hanno chiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, la proroga del proprio mandato commissariale, al fine di poter utilmente procedere alla ultimazione dei restanti interventi di rispettiva competenza; Visti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta regionale della Campania in data 29 gennaio 1998, prot. n. 92, dal sovrintendente scolastico regionale della Campania in data 10 dicembre 1997, prot. n. 9294 e dal provveditore agli studi di Napoli in data 24 novembre 1997, prot. n. 20872; Preso atto dell'attuale stato di avanzamento delle opere in questione come rappresentato dai commissari delegati rispettivamente in data 23 ottobre 1997 e 3 novembre 1997; Considerato pertanto, che risultano permanere le finalita' prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee iniziative dirette a favorire l'integrale utilizzo dei finanziamenti in essa indicati, anche al fine di non vanificare quanto, nel contempo, attivato in esecuzione della ordinanza del Presidente del Consigio dei Ministri citata; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496; Dispone: Art. 1. Il mandato commissariale attribuito rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consigio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, di cui alle premesse, al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti nelle relative competenze e comprese nell'elencazione allegata alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' prorogato fino alla data del 31 dicembre 2000. Eventuali, ulteriori, proroghe, attivabili secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 218/1995 di cui alle premesse, potranno essere consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate.