IL DIRIGENTE
                    dell'ufficio V del Dipartimento
                   per la valutazione dei medicinali
                         e la farmacovigilanza
  Visto il decreto legislativo 18  febbraio 1997, n. 44, che modifica
il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni
all'immissione  in commercio  delle  specialita' medicinali  elencate
nella parte dispositiva del presente decreto;
  Visto  il decreto  ministeriale 14  febbraio 1997  "Misure relative
all'immissione   in  commercio   e   alle  sperimentazioni   cliniche
concernenti medicinali provenienti da  materiale di origine bovina" e
in particolare l'art. 4, comma 2;
  Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.M.V./D2 del 3 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  37 del 16
febbraio 1998,  con il  quale questa  amministrazione ha  adottato il
provvedimento di  sospensione delle autorizzazioni  all'immissione in
commercio   delle   specialita'  medicinali   Alveofact   (Boehringer
Ingelheim Italia) e SF RI IDA (Istituto De Angeli PH);
  Viste le comunicazioni  datate 3 febbraio 1998 con  le quali questa
amministrazione ha  notificato alle  ditte interessate, ai  sensi del
decreto legislativo  29 maggio  1991, n.  178, che  era "in  corso di
adozione"  il  provvedimento  di revoca  delle  suddette  specialita'
medicinali;
  Visto  il parere  della Commissione  unica del  farmaco che,  nella
seduta del  10 febbraio 1998,  sentite in audizione alcune  ditte tra
cui la ditta  Boehringer Ingelheim Italia "...  conferma le decisioni
precedentemente  assunte  per  i   prodotti  in  questione  e  decide
l'acquisizione del  parere di  un esperto dell'Istituto  superiore di
sanita' in ordine al rischio da BSE per le secrezioni polmonari ...";
  Visto  il parere  della Commissione  unica del  farmaco che,  nella
seduta del  24 marzo 1998,  prende atto del  resoconto dell'audizione
tenuta   dalla   sottocommissione  farmacovigilanza   con   l'esperto
dell'Istituto superiore di  sanita' il quale "...  rassicura circa la
non assimilabilita'  delle secrezioni polmonari al  tessuto polmonare
ai fini  della valutazione del  rischio BSE; ritiene pero'  che venga
meglio  precisata la  classificazione del  rischio per  le secrezioni
polmonari ...";
  Vista  l'opinione dello  Scientific  Steering  Committee che  nella
seduta del  26 e  27 marzo  1998 ha  modificato il  precedente parere
dell'8 dicembre 1997 relativo al  polmone bovino, prevedendo che "...
in  caso di  idonee procedure  di macellazione  il polmone  non debba
essere considerato appartenente alla prima classe di rischio ...";
  Visti i ricorsi  al T.A.R. del Lazio presentati  avverso il decreto
dirigenziale suddetto dalle ditte interessate;
  Viste le  ordinanze del T.A.R. del  Lazio relative all'accoglimento
delle istanze  di sospensione  avanzate nei ricorsi  presentati dalle
ditte interessate "...  disponendo che il Ministero  della sanita' si
pronunci definitivamente  sulla vicenda  entro sessanta  giorni dalla
notifica della presente ordinanza ...";
  Visto  il parere  della Commissione  unica del  farmaco che,  nella
seduta  del 13  maggio  1998, sentiti  i  rappresentanti italiani  al
C.P.M.P. e visto il verbale della sedutadel 21 aprile 1998 del gruppo
di  lavoro  BSE di  cui  al  decreto  ministeriale 14  febbraio  1997
sopracitato, esaminando  la problematica del rischio  da BSE connesso
con l'uso di  specialita' a base di surfactante  polmonare di origine
bovina "... conferma  le decisioni assunte in quanto  il rischio, per
quanto marginale, non puo'  essere escluso; sono disponibili prodotti
alternativi di  origine suina e  di sintesi; il prodotto  e' indicato
per i neonati pretermine e  tale destinazione rappresenta un elemento
critico ...";
  Visto  il parere  del  Consiglio superiore  di  sanita' che,  nella
seduta del  20 maggio  1998, esaminate le  controdeduzioni presentate
dalle ditte interessate e i pareri sopracitati, "... rilevato che non
sono disponibili, per le sopracitate specialita' medicinali, elementi
conclusivi  che  garantiscano  l'assenza  di  rischi  correlati  alla
encefalopatia spongiforme  bovina; considerata l'indicazione  per uso
neonatale  delle  sopracitate   specialita'  medicinali  che  prevede
l'utilizzo in una categoria di  pazienti caratterizzati da un sistema
immunocompetente  ancora  non  completamente   sviluppato  e  da  una
imperfetta barriera  ematoencefalica, situazioni che  configurano una
maggiore vulnerabilita'; tenuto conto  dell'esistenza in commercio di
alternative terapeutiche il cui principio attivo non e' a rischio .."
ha  espresso "...  parere  favorevole alla  revoca delle  specialita'
medicinali  Alveofact  (Boehringer  Ingelheim  Italia) e  SF  RI  IDA
(Istituto  De  Angeli  PH),  ai   sensi  dell'art.  14,  del  decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 ...";
  Visto  il parere  della Commissione  unica del  farmaco che,  nella
seduta  del  27  maggio  1998,  esaminato  il  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' del 20  maggio 1998 sopracitato "... conferma le
decisioni precedentemente assunte ...";
  Ritenuto  di   dover  procedere   alla  revoca   delle  specialita'
medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;
                              Decreta:
  Sono revocate,  ai sensi  dell'art. 14  del decreto  legislativo 29
maggio 1991,  n. 178,  le autorizzazioni all'immissione  in commercio
delle  seguenti   specialita'  medicinali  in  tutte   le  confezioni
autorizzate:
  ALVEOFACT della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;
  SF RI IDA della ditta Istituto De Angeli PH.
  Il presente  decreto entrera' in  vigore il giorno  successivo alla
data  della   sua  pubblicazione   nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana  e verra'  notificato in via  amministrativa alle
ditte interessate.
   Roma, 11 giugno 1998
                                               Il dirigente: Piccinin