IL DIRIGENTE dell'ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704; Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 "Misure relative all'immissione in commercio e alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina" e in particolare l'art. 4, comma 2; Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.M.V./D2 del 3 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 16 febbraio 1998, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali Alveofact (Boehringer Ingelheim Italia) e SF RI IDA (Istituto De Angeli PH); Viste le comunicazioni datate 3 febbraio 1998 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era "in corso di adozione" il provvedimento di revoca delle suddette specialita' medicinali; Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 10 febbraio 1998, sentite in audizione alcune ditte tra cui la ditta Boehringer Ingelheim Italia "... conferma le decisioni precedentemente assunte per i prodotti in questione e decide l'acquisizione del parere di un esperto dell'Istituto superiore di sanita' in ordine al rischio da BSE per le secrezioni polmonari ..."; Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 24 marzo 1998, prende atto del resoconto dell'audizione tenuta dalla sottocommissione farmacovigilanza con l'esperto dell'Istituto superiore di sanita' il quale "... rassicura circa la non assimilabilita' delle secrezioni polmonari al tessuto polmonare ai fini della valutazione del rischio BSE; ritiene pero' che venga meglio precisata la classificazione del rischio per le secrezioni polmonari ..."; Vista l'opinione dello Scientific Steering Committee che nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 ha modificato il precedente parere dell'8 dicembre 1997 relativo al polmone bovino, prevedendo che "... in caso di idonee procedure di macellazione il polmone non debba essere considerato appartenente alla prima classe di rischio ..."; Visti i ricorsi al T.A.R. del Lazio presentati avverso il decreto dirigenziale suddetto dalle ditte interessate; Viste le ordinanze del T.A.R. del Lazio relative all'accoglimento delle istanze di sospensione avanzate nei ricorsi presentati dalle ditte interessate "... disponendo che il Ministero della sanita' si pronunci definitivamente sulla vicenda entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza ..."; Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 13 maggio 1998, sentiti i rappresentanti italiani al C.P.M.P. e visto il verbale della sedutadel 21 aprile 1998 del gruppo di lavoro BSE di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1997 sopracitato, esaminando la problematica del rischio da BSE connesso con l'uso di specialita' a base di surfactante polmonare di origine bovina "... conferma le decisioni assunte in quanto il rischio, per quanto marginale, non puo' essere escluso; sono disponibili prodotti alternativi di origine suina e di sintesi; il prodotto e' indicato per i neonati pretermine e tale destinazione rappresenta un elemento critico ..."; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 20 maggio 1998, esaminate le controdeduzioni presentate dalle ditte interessate e i pareri sopracitati, "... rilevato che non sono disponibili, per le sopracitate specialita' medicinali, elementi conclusivi che garantiscano l'assenza di rischi correlati alla encefalopatia spongiforme bovina; considerata l'indicazione per uso neonatale delle sopracitate specialita' medicinali che prevede l'utilizzo in una categoria di pazienti caratterizzati da un sistema immunocompetente ancora non completamente sviluppato e da una imperfetta barriera ematoencefalica, situazioni che configurano una maggiore vulnerabilita'; tenuto conto dell'esistenza in commercio di alternative terapeutiche il cui principio attivo non e' a rischio .." ha espresso "... parere favorevole alla revoca delle specialita' medicinali Alveofact (Boehringer Ingelheim Italia) e SF RI IDA (Istituto De Angeli PH), ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 ..."; Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 27 maggio 1998, esaminato il parere del Consiglio superiore di sanita' del 20 maggio 1998 sopracitato "... conferma le decisioni precedentemente assunte ..."; Ritenuto di dover procedere alla revoca delle specialita' medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto; Decreta: Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialita' medicinali in tutte le confezioni autorizzate: ALVEOFACT della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.; SF RI IDA della ditta Istituto De Angeli PH. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' notificato in via amministrativa alle ditte interessate. Roma, 11 giugno 1998 Il dirigente: Piccinin