Si informa che con regolamento (CE) del Consiglio n. 1138/98 del 28 maggio 1998, pubblicato sulla GUCE n. L 159 del 3 giugno 1998, e' stato modificato il regime di importazione di taluni prodotti non tessili originari della Repubblica popolare cinese soggetti a contingente e a vigilanza. Il regolamento n. 1138/98 sostituisce con gli allegati I e II gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e successive modifiche. In particolare, con la nuova normativa e' stato eliminato il contingente applicabile ai giocattoli rientranti nelle voci doganali 9503 41, 9503 49 e 9503 90 che vengono sottoposti al regime di vigilanza a priori. Poiche' il regolamento (CE) n. 1138/98 e' applicabile dal 1 gennaio 1998, gli operatori che hanno ottenuto una licenza di importazione per il corrente anno in base al regolamento (CE) n. 1393/97, relativa ad una delle predette voci doganali, possono utilizzarla indifferentemente per ciascuno degli stessi codici. Il documento di vigilanza dovra' essere richiesto a questa Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII, con domande distinte per ciascuno dei codici doganali. Il richiedente dovra' indicare nell'istanza il valore in ECU ed il quantitativo in kg. Si sottolinea, data la finalita' di controllo dell'andamento delle importazioni che il regime di vigilanza a priori si propone, la necessita' che le domande siano limitate a quantitativi realmente da importare sulla base di contratti gia' in essere e non di mere stime di previsione. Il regolamento (CE) n. 1138/98 prevede inoltre un aumento del 5% del livello dei contingenti applicabile ai prodotti rientranti nelle voci doganali 6911 10 (oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana) e 6912 00 (oggetti per il servizio da tavola o da cucina in ceramica) per le licenze di importazione relative all'anno 1998. I titolari di licenze rilasciate per il corrente anno, potranno richiedere l'aumento di cui sopra del quantitativo autorizzato, mediante presentazione del titolo di importazione in loro possesso alla Autorita' che lo ha emesso, che provvedera', senza alcun onere, alla relativa rettifica.