Si informa che con regolamento (CE) del Consiglio n. 1138/98 del 28
maggio 1998,  pubblicato sulla GUCE  n. L 159  del 3 giugno  1998, e'
stato modificato  il regime  di importazione  di taluni  prodotti non
tessili  originari  della  Repubblica   popolare  cinese  soggetti  a
contingente e a vigilanza.
  Il regolamento n.  1138/98 sostituisce con gli allegati I  e II gli
allegati II  e III  del regolamento  (CE) n.  519/94 del  Consiglio e
successive modifiche.
  In  particolare,  con la  nuova  normativa  e' stato  eliminato  il
contingente applicabile ai giocattoli  rientranti nelle voci doganali
9503  41, 9503  49 e  9503  90 che  vengono sottoposti  al regime  di
vigilanza a priori.
  Poiche' il regolamento (CE) n. 1138/98 e' applicabile dal 1 gennaio
1998, gli  operatori che hanno  ottenuto una licenza  di importazione
per il corrente anno in base al regolamento (CE) n. 1393/97, relativa
ad   una   delle   predette  voci   doganali,   possono   utilizzarla
indifferentemente per ciascuno degli stessi codici.
  Il  documento  di  vigilanza   dovra'  essere  richiesto  a  questa
Direzione  generale per  la politica  commerciale e  la gestione  del
regime  degli  scambi  -  Divisione VII,  con  domande  distinte  per
ciascuno  dei   codici  doganali.  Il  richiedente   dovra'  indicare
nell'istanza il valore in ECU ed il quantitativo in kg.
  Si sottolinea, data la  finalita' di controllo dell'andamento delle
importazioni  che il  regime di  vigilanza  a priori  si propone,  la
necessita' che le domande siano  limitate a quantitativi realmente da
importare sulla base di contratti gia'  in essere e non di mere stime
di previsione.
  Il regolamento  (CE) n. 1138/98  prevede inoltre un aumento  del 5%
del livello dei contingenti  applicabile ai prodotti rientranti nelle
voci doganali 6911 10 (oggetti per  il servizio da tavola o da cucina
di porcellana)  e 6912  00 (oggetti  per il servizio  da tavola  o da
cucina in ceramica) per le  licenze di importazione relative all'anno
1998.
  I titolari  di licenze  rilasciate per  il corrente  anno, potranno
richiedere  l'aumento  di  cui sopra  del  quantitativo  autorizzato,
mediante presentazione  del titolo  di importazione in  loro possesso
alla Autorita' che lo ha  emesso, che provvedera', senza alcun onere,
alla relativa rettifica.