Con  decreto  interministeriale  30  aprile  1998,la  misura  degli
interessi da  corrispondersi per  l'utilizzazione degli  avanzi delle
gestioni di cui  agli articoli 31 e  34 della legge 9  marzo 1989, n.
88, e' stata fissata, per l'anno 1997, in ragione del 5,429%.