IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la gestione  dei  giochi  e  delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n. 662  del 1996, con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relativi  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto l'art. 4, comma 5, del  citato regolamento, in base al quale,
con decreto  del Ministro delle  finanze di concerto con  il Ministro
per  le  politiche  agricole,  viene  stabilita  la  tipologia  delle
scommesse  effettuabili, anche  a mezzo  telefonico o  telematico, il
numero  delle scommesse  TRIS  giocate nella  settimana, le  relative
regole  di svolgimento,  l'introduzione e  il numero  delle scommesse
assimilabili alla scommessa TRIS sotto  il profilo della modalita' di
accettazione  e  di  totalizzazione,  nonche'  i  limiti  posti  alle
scommesse;
  Visto l'art. 7,  comma 2, del citato regolamento, in  base al quale
con il decreto di cui all'art.  4, comma 5, sono stabilite le ipotesi
in cui il cavallo si  considera regolarmente partito e le conseguenze
sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della
soppressione  della  corsa,  nonche' di  eventuali  variazioni  della
stessa;
  Vista la nota n. 74215 del 12  giugno 1998 con la quale l'UNIRE, in
merito a quanto sopra descritto, ha manifestato le proprie proposte;
  Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'art. 4, comma 5, del citato regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  tipi di scommesse  sulle corse  dei cavalli che  e' possibile
effettuare sono i seguenti:
  a)  Scommesse al  totalizzatore nazionale  (negli ippodromi,  nelle
agenzie ippiche, nelle agenzie SPATI):
   singola sul vincente;
   singola sul piazzato;
   accoppiata vincente;
   accoppiata piazzata;
   trio;
   tris (anche nelle ricevitorie);
   duplice;
   duplice dell'accoppiata;
   quarte';
   multipla.
  b) Scommesse a quota fissa:
   1) negli ippodromi, presso gli allibratori:
    singola sul vincente;
    singola sul nobetting;
    singola sul vincente a gruppi;
    singola sul piazzato;
    singola sul secondo classificato;
    duplice;
   2) fuori dagli ippodromi, nelle agenzie ippiche esterne:
    singola sul vincente;
    singola sul piazzato;
    singola sul secondo classificato;
    multipla.