IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 12, comma 1, del citato regolamento, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento; Visto il decreto 31 dicembre 1996 concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE; Viste le note n. 73063/1505 del 15 maggio 1998 e n. 74214 del 12 giugno 1998, con le quali l'UNIRE ha chiesto la rideterminazione delle quote di prelievo sulle scommesse ippiche e le motivazioni addotte dallo stesso ente in ordine alle proposte avanzate; Ritenuto che le quote di prelievo proposte garantiscono, come per il passato, all'UNIRE l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento; Ritenuto che l'anzidetta proposta di rimodulazione del prelievo, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi a favore dell'UNIRE sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa; Ritenuto che le quote anzidette non determinano significativi mutamenti in ordine alla determinazione del montepremi e, pertanto, garantiscono il mantenimento dell'attuale livello del gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine; Ravvisata la necessita' di rideterminare le quote sulle scommesse ippiche predette, per assicurare una migliore strutturazione del prelievo U.N.I.R.E., nonche' un sostanziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal CONI; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1996 e' sostituito dal presente decreto.