Alle  regioni a statuto speciale e
                                  a statuto ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura
                                   Alle    province     autonome   di
                                  Trento  e  Bolzano   -  Assessorato
                                  agricoltura
                                   Al   Ministero   del   tesoro    -
                                  Direzione    generale  del tesoro -
                                  Serv. IV - Divisione XI
                                   All'AIMA - Azienda  di  Stato  sul
                                  mercato agricolo - Roma
                                   Alla    Confederazione   nazionale
                                  coltivatori diretti
                                   Alla   Confederazione    nazionale
                                  agricoltura
                                   Alla    Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                   Alla   Confederazione   produttori
                                  agricoli - Copagri
                                   All'Unalat
                                   All'Associazione bancaria italiana
                                  - A.B.I.
  In data 23  dicembre 1997 e' stata data comunicazione  via fax alle
banche che  hanno operato  ai sensi  della legge  in oggetto,  che il
termine  del 31  dicembre  1997,  previsto all'art.  4,  comma 3  del
decreto interministeriale del 21 aprile  1997 n. 86303, sarebbe stato
prorogato   al   30   giugno    1998   con   apposito   provvedimento
interministeriale.
  Il  decreto e'  stato adottato  il 12  marzo 1998,  registrato alla
Corte  dei  conti  il  17  aprile  1998,  e  prevede  all'art.  1  la
preannunciata proroga al 30 giugno 1998.
  L'art. 2 dello stesso decreto dispone che entro il suddetto termine
le banche  in indirizzo  debbano presentare la  rendicontazione delle
operazioni di finanziamento perfezionate e i contributi in c/capitale
concessi ai sensi della legge n. 81  del 28 marzo 1997, art. 1, commi
da 1 a 8, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale
delle  politiche agricole  e  agroindustriali  nazionali, secondo  le
istruzioni diramate da questo stesso Ministero.
  Sempre  l'art.  2 prevede  che  su  motivata istanza  possa  essere
concessa una eventuale proroga del termine.
  Relativamente a tale ultimo aspetto si fa presente che la richiesta
di proroga  deve essere presentata entro  il 30 giugno 1998  e potra'
riguardare  solo casi  "particolari", come  ad esempio  quelli per  i
quali,  nel   corso  degli  accertamenti  di   competenza  di  questa
amministrazione  svolti di  intesa con  l'AIMA  e con  le regioni,  e
province  autonome  in indirizzo,  sono  state  rilevate e  segnalate
anomalie delle titolarita' delle quotelatte e delle anagrafiche delle
aziende zootecniche.
  Di  seguito si  riportano  le istruzioni  sulle rendicontazioni  da
presentare e sul problema delle eventuali estinzioni anticipate.
1. Disposizioni attuative della legge n. 31/1997.
  Con  il decreto  interministeriale  del 21  aprile  1997 n.  83603,
registrato alla  Corte dei conti  il 5  maggio 1997, sono  state date
disposizioni per  l'attuazione del decreto-legge 31  gennaio 1997, n.
11, come modificato dalla legge di  conversione del 28 marzo 1997, n.
81.
  L'art. 4, comma  3, del decreto prevedeva che le  banche, che hanno
operato ai  sensi della richiamata  legge, presentassero entro  il 30
dicembre  1997   i  rendiconti  delle  operazioni   di  finanziamento
perfezionate e  dei contributi  statali erogati in  nome e  per conto
dello Stato.
  Con  successivo  decreto interministeriale  del  12  marzo 1998  n.
83420, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998, il suddetto
termine del 30 dicembre 1997 e' stato prorogato al 30 giugno 1998.
  L'art. 2 del decreto interministeriale  n. 83420/98 ha previsto che
il Ministero  per le politiche  agricole avrebbe dato  istruzioni con
apposita circolare per definire le modalita' delle rendicontazioni da
presentarsi a cura delle singole banche.
  Si e' data  attuazione alla legge secondo i termini  e le modalita'
previste dal decreto interministeriale 21 aprile 1997, fatte salve le
modifiche  apportate   a  taluni   termini  con   successivo  decreto
interministeriale del 16 settembre 1997 n. 80875, registra alla Corte
dei  conti  il  4  novembre  1997. I  termini  previsti  dal  decreto
interministeriale del  21 aprile  1997 all'art. 1,  comma 2,  art. 2,
comma 1 e all'art.  3, commi 1, 2 e 3, sono  stati abrogati in quanto
non perentori.
1.1. Conti correnti vincolati fruttiferi intestati al Ministero.
  In  conformita'  a quanto  previsto  dai  citati provvedimenti,  il
Ministero ha provveduto a corrispondere a ciascuna banca in base agli
elenchi trasmessi, i  finanziamenti massimi concedibili, quantificati
sulle perdite autorizzate dalle  regioni e applicando il coefficiente
moltiplicatore indicato, ai  sensi dell'art. 3, comma  5, del decreto
interministeriale del 21 aprile 1997, nella lettera circolare dell'11
giugno 1997 n.  83952, al netto dei premi BSE  ricevuti dalle aziende
zootecniche.
  I pagamenti dei contributi previsti dalla legge sono stati disposti
in una  o due soluzioni a  ciascuna banca che, ai  sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto interministeriale  21 aprile 1997, era tenuta ad
accreditare le somme in  apposito conto corrente vincolato fruttifero
intestato  al  Ministero. In  tal  senso  ha operato  ciascuna  banca
provvedendo ad  aprire il suddetto  conto e a darne  comunicazione al
Ministero.
  E'  stato  ancora  previsto  che sulle  somme  giacenti  sui  conti
correnti vincolati fruttiferi debbano essere corrisposti al Ministero
interessi  semplici  attivi  pari  al  TUS  vigente  nel  periodo  di
riferimento,  diminuito di  un punto,  e cio'  fino al  momento della
messa a disposizione delle somme a favore di ciascuna azienda.
  Evidentemente  la valuta  da riconoscere  al Ministero  deve essere
quella  della data  di  messa a  disposizione  del contributo,  quale
risulta dalla/e reversale/i di incasso.
1.2. Conti correnti vincolati intestati alle aziende.
  E' stato  altresi' previsto  dall'art. 4, comma  2, del  decreto 21
aprile  1997  che  le  banche, nelle  more  della  conclusione  degli
accertamenti  amministrativi o  per  questioni  di merito  creditizio
bancario,  potessero  aprire a  favore  di  ciascuna ditta  un  conto
vincolato nel quale versare  il contributo statale riconoscibile alla
stessa. Per il periodo di giacenza, intercorrente dall'accreditamento
del contributo alla definizione dell'operazione di prestito, le somme
versate a  titolo di  contributo pubblico danno  luogo a  interessi a
favore del Ministero nella misura  prevista dall'art. 2, comma 4, del
richiamato decreto.
  Gli interessi  maturati a  tale titolo  dovevano essere  versati in
pari data alla definizione  dell'operazione di finanziamento, sul c/c
vincolato fruttifero previsto dall'art. 2, comma 3.
1.3. Posizioni anomale.
  Da notizie assunte presso alcune  banche erogatrici di prestiti, si
e'  appreso  che la  presenza  di  anomalie riscontrate  dall'AIMA  e
relative  alla  titolarita'  di   quotelatte  da  parte  delle  ditte
zootecniche,    e'    stata   considerata    condizione    sospensiva
all'erogazione del contributo e  non preclusiva dello stesso. Risolta
l'anomalia  quindi,  a  seguito  di  comunicazione  ministeriale,  il
contributo  pubblico  e'  stato accreditato  all'azienda  con  valuta
rispondente alla  data di incasso  da parte delle banche  delle somme
liquidate dal Ministero.
  Si ritiene  di poter  condividere tale  posizione. Infatti  come da
disposizioni  del  decreto  interministeriale  21  aprile  1997,  nei
confronti delle ditte per le quali sono state evidenziate le suddette
anomalie, erano gia' intervenute le autorizzazioni regionali previste
dall'art.  1, comma  7, della  legge  n. 81/1997,  circa i  requisiti
soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'agevolazione.
  Le  segnalazioni da  parte  dell'AIMA di  posizioni anomale,  hanno
obbligatoriamente comportato per l'Amministrazione un approfondimento
di  dette  posizioni, d'intesa  con  l'AIMA,  le regioni  e  province
autonome interessate.
  La verifica,  come e'  noto, ha consentito  di portare  a soluzione
differenti informazioni rese dalle  regioni e province autonome sulla
titolarita' delle quotelatte, e  sulle anagrafiche aziendali presenti
nella bancadati AIMA.
  Si ritiene  che i tempi  necessari alle suddette  verifiche possano
essere  considerati  sospensivi   della  titolarita'  del  contributo
pubblico  e   quindi  che  sia   possibile  accogliere  la   messa  a
disposizione del  contributo stesso a favore  dell'azienda con valuta
antecedente alla  formale comunicazione ministeriale  di scioglimento
della riserva sulle singole posizioni anomale.
  E comunque  si fa presente  che, nel  rispetto del disposto  di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale 21 aprile 1997, la
valuta  non   puo'  essere  antecedente  alla   data  di  definizione
dell'operazione di prestito.
1.4. Modalita' di rendicontazione.
  Ai fini della  rendicontazione per la quale come  riferito e' stato
fissato il termine del 30 giugno 1998, il Ministero ha predisposto un
facsimile di  scheda (allegato  A) da compilarsi  a cura  di ciascuna
banca.
  La scheda  contiene informazioni sull'anagrafica  dell'azienda, gli
importi   di    contributo   autorizzati   dal    Ministero,   quelli
effettivamente  erogati alle  aziende, eventuali  variazioni e  altre
notizie.
  Oltre  che attraverso  la  scheda le  informazioni dovranno  essere
fornite anche su supporto informatico in uno dei seguenti programmi:
   "EXCEL" o "ACCESS" per WINDOWS 3.1 o WINDOWS '95.
  Dovranno  essere  presentate  altresi' le  movimentazioni  del  c/c
vincolato  fruttifero intestato  al  Ministero e  il conteggio  degli
interessi  maturati.  Questi  dovranno essere  computati  secondo  le
disposizioni del  decreto interministeriale  21 aprile  1997, tenendo
presente  che quelli  maturati alla  data del  31 dicembre  1997, non
devono essere computati a capitale.
  All'estratto   conto    dovra'   essere   allegata    la   seguente
documentazione:
  1)  copia/e  della  reversale/i   d'incasso  delle  somme  messe  a
disposizione dal Ministero a titolo di contributo, in base ai decreti
ministeriali  di   liquidazione,  di   cui  e'  stata   data  formale
comunicazione alle banche;
  2) quietanza  del versamento dell'importo  complessivamente dovuto,
per  eventuali somme  non utilizzate  e per  interessi maturati,  sul
capitolo 3590 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
per le politiche agricole". - Entrate extra tributarie 22.2.2.
  La documentazione  sara' accompagnata da una  relazione esplicativa
delle movimentazioni del conto  corrente vincolato fruttifero, con il
computo degli  interessi, e dall'attestazione che  gli atti trasmessi
sono   conformi  alla   contabilita'  tenuta   dalla  banca   e  alle
disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997.
  Ciascuna banca avra' cura di indicare i nominativi dei responsabili
che sottoscriveranno l'elenco (allegato A), la movimentazione del c/c
vincolato,  il calcolo  degli  interessi dovuti  e l'attestazione  di
conformita'.
2. Estinzioni anticipate mutui.
  Con letteracircolare  del 16 marzo  1998 n. 83434, il  Ministero ha
dato  disposizioni  in merito  alle  richieste  presentate da  alcune
aziende  zootecniche  di   estinzione  anticipata  del  finanziamento
ottenuto ai sensi della legge n. 81/1997.
  E' stato  fatto presente  che l'estinzione anticipata  determina la
decadenza del titolo alla contribuzione pubblica dando, con la stessa
circolare, le motivazioni che non ne consentono il mantenimento.
  Richiamandosi  al  dettato  normativo  e'  stato  rilevato  che  le
disposizioni dell'art. 1, primo comma della legge, hanno previsto che
i finanziamenti  concessi dalle banche  avevano il fine  di sopperire
alle  eccezionali ed  urgenti necessita'  delle aziende  agricole del
settore  zootecnico a  indirizzo  lattierocaseario danneggiato  dalla
crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina,
nonche' di garantire  il risanamento ed il  ripristino del patrimonio
zootecnico.
  Il successivo comma  2, dell'art. 1, ha disposto  che il contributo
in  conto   capitale  a  carico   dello  Stato  e'   integrativo  dei
finanziamenti  di durata  quinquennale  concessi  dalle banche,  alle
condizioni previste dal medesimo art. 1, commi da 1 a 8.
  Le disposizioni sopra richiamate stabiliscono senza possibilita' di
dubbio   o  interpretazione   che  il   contributo  dello   Stato  e'
strettamente  collegato  ai  finanziamenti   per  i  quali  e'  stata
stabilita una durata quinquennale.
  Il  venire  meno  del  finanziamento,  nelle  modalita'  di  legge,
determina di  conseguenza il  decadere del titolo  alla contribuzione
pubblica.
  Si  ritiene opportuno,  dunque, confermare  le disposizioni  di cui
alla richiamata  letteracircolare n.  83434/1998 e,  relativamente ad
alcune  osservazioni formulate,  si precisa  che le  stesse non  sono
innovativerispetto  al dettato  normativo  per  le motivazioni  sopra
richiamate.  Si  fa notare,  peraltro,  che  le  stesse non  sono  di
impedimento  all'esercizio da  parte del  prestatario del  diritto di
estinguere in ogni momento il debito.
  Resta tuttavia l'obbligo della  banca, nei confronti del Ministero,
di comunicare tempestivamente la  volonta' della ditta all'estinzione
anticipata e, nei  confronti della ditta stessa, di  far presente che
l'esercizio  di  tale  diritto  determinera' la  messa  in  mora  con
eventuale  promozione  di  azione   giudiziaria,  ove  l'azienda  non
provveda direttamente  ad effettuare il versamento  del dovuto presso
la  tesoreria provinciale  territorialmente  competente sul  capitolo
3590  (gia'   richiamato)  dandone  dimostrazione  con   copia  della
quietanza di pagamento.
  In  ogni caso  l'Amministrazione, avuta  comunicazione dalla  banca
dell'avvenuta   estinzione    anticipata,   disporra'    il   formale
provvedimento  di   revoca  del  contributo  di   cui  dara'  notizia
all'azienda interessata e alla banca erogatrice del finanziamento.
  E'  noto che  la materia  della  ricontrattazione dei  mutui e  dei
prestiti  a medio  e  lungo termine  e'  all'attenzione degli  organi
istituzionali e del sistema bancario e che si discute sulle modalita'
di attuazione.
  Il  Ministero  dichiara  la   disponibilita',  nel  rispetto  delle
liberta' contrattuali  delle parti, ad esaminare  eventuali richieste
di ricontrattazione dei  finanziamenti di cui alla  legge n. 81/1997,
per  le  quali si  rendesse  necessario,  nelle modalita'  attuative,
l'estinzione anticipata  dei finanziamenti  in essere con  stipula di
nuovi  prestiti  per  il  capitale residuo  e  fino  alle  originarie
scadenze.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1998
Registro 1 Politiche agricole, foglio n. 168