Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Divisione XI All'AIMA - Azienda di Stato sul mercato agricolo - Roma Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione nazionale agricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri All'Unalat All'Associazione bancaria italiana - A.B.I. In data 23 dicembre 1997 e' stata data comunicazione via fax alle banche che hanno operato ai sensi della legge in oggetto, che il termine del 31 dicembre 1997, previsto all'art. 4, comma 3 del decreto interministeriale del 21 aprile 1997 n. 86303, sarebbe stato prorogato al 30 giugno 1998 con apposito provvedimento interministeriale. Il decreto e' stato adottato il 12 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998, e prevede all'art. 1 la preannunciata proroga al 30 giugno 1998. L'art. 2 dello stesso decreto dispone che entro il suddetto termine le banche in indirizzo debbano presentare la rendicontazione delle operazioni di finanziamento perfezionate e i contributi in c/capitale concessi ai sensi della legge n. 81 del 28 marzo 1997, art. 1, commi da 1 a 8, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, secondo le istruzioni diramate da questo stesso Ministero. Sempre l'art. 2 prevede che su motivata istanza possa essere concessa una eventuale proroga del termine. Relativamente a tale ultimo aspetto si fa presente che la richiesta di proroga deve essere presentata entro il 30 giugno 1998 e potra' riguardare solo casi "particolari", come ad esempio quelli per i quali, nel corso degli accertamenti di competenza di questa amministrazione svolti di intesa con l'AIMA e con le regioni, e province autonome in indirizzo, sono state rilevate e segnalate anomalie delle titolarita' delle quotelatte e delle anagrafiche delle aziende zootecniche. Di seguito si riportano le istruzioni sulle rendicontazioni da presentare e sul problema delle eventuali estinzioni anticipate. 1. Disposizioni attuative della legge n. 31/1997. Con il decreto interministeriale del 21 aprile 1997 n. 83603, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, sono state date disposizioni per l'attuazione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 marzo 1997, n. 81. L'art. 4, comma 3, del decreto prevedeva che le banche, che hanno operato ai sensi della richiamata legge, presentassero entro il 30 dicembre 1997 i rendiconti delle operazioni di finanziamento perfezionate e dei contributi statali erogati in nome e per conto dello Stato. Con successivo decreto interministeriale del 12 marzo 1998 n. 83420, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998, il suddetto termine del 30 dicembre 1997 e' stato prorogato al 30 giugno 1998. L'art. 2 del decreto interministeriale n. 83420/98 ha previsto che il Ministero per le politiche agricole avrebbe dato istruzioni con apposita circolare per definire le modalita' delle rendicontazioni da presentarsi a cura delle singole banche. Si e' data attuazione alla legge secondo i termini e le modalita' previste dal decreto interministeriale 21 aprile 1997, fatte salve le modifiche apportate a taluni termini con successivo decreto interministeriale del 16 settembre 1997 n. 80875, registra alla Corte dei conti il 4 novembre 1997. I termini previsti dal decreto interministeriale del 21 aprile 1997 all'art. 1, comma 2, art. 2, comma 1 e all'art. 3, commi 1, 2 e 3, sono stati abrogati in quanto non perentori. 1.1. Conti correnti vincolati fruttiferi intestati al Ministero. In conformita' a quanto previsto dai citati provvedimenti, il Ministero ha provveduto a corrispondere a ciascuna banca in base agli elenchi trasmessi, i finanziamenti massimi concedibili, quantificati sulle perdite autorizzate dalle regioni e applicando il coefficiente moltiplicatore indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21 aprile 1997, nella lettera circolare dell'11 giugno 1997 n. 83952, al netto dei premi BSE ricevuti dalle aziende zootecniche. I pagamenti dei contributi previsti dalla legge sono stati disposti in una o due soluzioni a ciascuna banca che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 21 aprile 1997, era tenuta ad accreditare le somme in apposito conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero. In tal senso ha operato ciascuna banca provvedendo ad aprire il suddetto conto e a darne comunicazione al Ministero. E' stato ancora previsto che sulle somme giacenti sui conti correnti vincolati fruttiferi debbano essere corrisposti al Ministero interessi semplici attivi pari al TUS vigente nel periodo di riferimento, diminuito di un punto, e cio' fino al momento della messa a disposizione delle somme a favore di ciascuna azienda. Evidentemente la valuta da riconoscere al Ministero deve essere quella della data di messa a disposizione del contributo, quale risulta dalla/e reversale/i di incasso. 1.2. Conti correnti vincolati intestati alle aziende. E' stato altresi' previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 21 aprile 1997 che le banche, nelle more della conclusione degli accertamenti amministrativi o per questioni di merito creditizio bancario, potessero aprire a favore di ciascuna ditta un conto vincolato nel quale versare il contributo statale riconoscibile alla stessa. Per il periodo di giacenza, intercorrente dall'accreditamento del contributo alla definizione dell'operazione di prestito, le somme versate a titolo di contributo pubblico danno luogo a interessi a favore del Ministero nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, del richiamato decreto. Gli interessi maturati a tale titolo dovevano essere versati in pari data alla definizione dell'operazione di finanziamento, sul c/c vincolato fruttifero previsto dall'art. 2, comma 3. 1.3. Posizioni anomale. Da notizie assunte presso alcune banche erogatrici di prestiti, si e' appreso che la presenza di anomalie riscontrate dall'AIMA e relative alla titolarita' di quotelatte da parte delle ditte zootecniche, e' stata considerata condizione sospensiva all'erogazione del contributo e non preclusiva dello stesso. Risolta l'anomalia quindi, a seguito di comunicazione ministeriale, il contributo pubblico e' stato accreditato all'azienda con valuta rispondente alla data di incasso da parte delle banche delle somme liquidate dal Ministero. Si ritiene di poter condividere tale posizione. Infatti come da disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997, nei confronti delle ditte per le quali sono state evidenziate le suddette anomalie, erano gia' intervenute le autorizzazioni regionali previste dall'art. 1, comma 7, della legge n. 81/1997, circa i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'agevolazione. Le segnalazioni da parte dell'AIMA di posizioni anomale, hanno obbligatoriamente comportato per l'Amministrazione un approfondimento di dette posizioni, d'intesa con l'AIMA, le regioni e province autonome interessate. La verifica, come e' noto, ha consentito di portare a soluzione differenti informazioni rese dalle regioni e province autonome sulla titolarita' delle quotelatte, e sulle anagrafiche aziendali presenti nella bancadati AIMA. Si ritiene che i tempi necessari alle suddette verifiche possano essere considerati sospensivi della titolarita' del contributo pubblico e quindi che sia possibile accogliere la messa a disposizione del contributo stesso a favore dell'azienda con valuta antecedente alla formale comunicazione ministeriale di scioglimento della riserva sulle singole posizioni anomale. E comunque si fa presente che, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale 21 aprile 1997, la valuta non puo' essere antecedente alla data di definizione dell'operazione di prestito. 1.4. Modalita' di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione per la quale come riferito e' stato fissato il termine del 30 giugno 1998, il Ministero ha predisposto un facsimile di scheda (allegato A) da compilarsi a cura di ciascuna banca. La scheda contiene informazioni sull'anagrafica dell'azienda, gli importi di contributo autorizzati dal Ministero, quelli effettivamente erogati alle aziende, eventuali variazioni e altre notizie. Oltre che attraverso la scheda le informazioni dovranno essere fornite anche su supporto informatico in uno dei seguenti programmi: "EXCEL" o "ACCESS" per WINDOWS 3.1 o WINDOWS '95. Dovranno essere presentate altresi' le movimentazioni del c/c vincolato fruttifero intestato al Ministero e il conteggio degli interessi maturati. Questi dovranno essere computati secondo le disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997, tenendo presente che quelli maturati alla data del 31 dicembre 1997, non devono essere computati a capitale. All'estratto conto dovra' essere allegata la seguente documentazione: 1) copia/e della reversale/i d'incasso delle somme messe a disposizione dal Ministero a titolo di contributo, in base ai decreti ministeriali di liquidazione, di cui e' stata data formale comunicazione alle banche; 2) quietanza del versamento dell'importo complessivamente dovuto, per eventuali somme non utilizzate e per interessi maturati, sul capitolo 3590 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole". - Entrate extra tributarie 22.2.2. La documentazione sara' accompagnata da una relazione esplicativa delle movimentazioni del conto corrente vincolato fruttifero, con il computo degli interessi, e dall'attestazione che gli atti trasmessi sono conformi alla contabilita' tenuta dalla banca e alle disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997. Ciascuna banca avra' cura di indicare i nominativi dei responsabili che sottoscriveranno l'elenco (allegato A), la movimentazione del c/c vincolato, il calcolo degli interessi dovuti e l'attestazione di conformita'. 2. Estinzioni anticipate mutui. Con letteracircolare del 16 marzo 1998 n. 83434, il Ministero ha dato disposizioni in merito alle richieste presentate da alcune aziende zootecniche di estinzione anticipata del finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 81/1997. E' stato fatto presente che l'estinzione anticipata determina la decadenza del titolo alla contribuzione pubblica dando, con la stessa circolare, le motivazioni che non ne consentono il mantenimento. Richiamandosi al dettato normativo e' stato rilevato che le disposizioni dell'art. 1, primo comma della legge, hanno previsto che i finanziamenti concessi dalle banche avevano il fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattierocaseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonche' di garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico. Il successivo comma 2, dell'art. 1, ha disposto che il contributo in conto capitale a carico dello Stato e' integrativo dei finanziamenti di durata quinquennale concessi dalle banche, alle condizioni previste dal medesimo art. 1, commi da 1 a 8. Le disposizioni sopra richiamate stabiliscono senza possibilita' di dubbio o interpretazione che il contributo dello Stato e' strettamente collegato ai finanziamenti per i quali e' stata stabilita una durata quinquennale. Il venire meno del finanziamento, nelle modalita' di legge, determina di conseguenza il decadere del titolo alla contribuzione pubblica. Si ritiene opportuno, dunque, confermare le disposizioni di cui alla richiamata letteracircolare n. 83434/1998 e, relativamente ad alcune osservazioni formulate, si precisa che le stesse non sono innovativerispetto al dettato normativo per le motivazioni sopra richiamate. Si fa notare, peraltro, che le stesse non sono di impedimento all'esercizio da parte del prestatario del diritto di estinguere in ogni momento il debito. Resta tuttavia l'obbligo della banca, nei confronti del Ministero, di comunicare tempestivamente la volonta' della ditta all'estinzione anticipata e, nei confronti della ditta stessa, di far presente che l'esercizio di tale diritto determinera' la messa in mora con eventuale promozione di azione giudiziaria, ove l'azienda non provveda direttamente ad effettuare il versamento del dovuto presso la tesoreria provinciale territorialmente competente sul capitolo 3590 (gia' richiamato) dandone dimostrazione con copia della quietanza di pagamento. In ogni caso l'Amministrazione, avuta comunicazione dalla banca dell'avvenuta estinzione anticipata, disporra' il formale provvedimento di revoca del contributo di cui dara' notizia all'azienda interessata e alla banca erogatrice del finanziamento. E' noto che la materia della ricontrattazione dei mutui e dei prestiti a medio e lungo termine e' all'attenzione degli organi istituzionali e del sistema bancario e che si discute sulle modalita' di attuazione. Il Ministero dichiara la disponibilita', nel rispetto delle liberta' contrattuali delle parti, ad esaminare eventuali richieste di ricontrattazione dei finanziamenti di cui alla legge n. 81/1997, per le quali si rendesse necessario, nelle modalita' attuative, l'estinzione anticipata dei finanziamenti in essere con stipula di nuovi prestiti per il capitale residuo e fino alle originarie scadenze. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1998 Registro 1 Politiche agricole, foglio n. 168