IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi
di sostegno di natura temporanea  e straordinaria al fine di favorire
iniziative  produttive  industriali  inserite in  piani  di  recupero
dell'occupazione,   relativi   alla   cessazione   di   attivita'   o
riorganizzazione  di unita'  produttive del  settore industriale  che
coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla  base di accordi collettivi e
d'intesa con le regioni interessate;
  Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1996 che concede alla
societa' Calzaturificio aquilano S.r.l.  di L'Aquila un contributo di
L.   2.280.360.000  a   fronte  dell'assunzione   di  48   lavoratori
provenienti da Alenia;
  Visto il decreto  ministeriale del 24 luglio 1997  che concede alla
societa' Calzaturificio  aquilano un  contributo di L.  289.998.000 a
fronte dell'assunzione  di sei  unita' lavorative non  provenienti da
Alenia;
  Considerato  che  la  societa'  Calzaturificio  aquilano  e'  stata
dichiarata  fallita con  sentenza del  tribunale di  L'Aquila del  24
settembre 1997, rep. n. 540;
  Considerato   che  a   seguito   del   fallimento  della   societa'
Calzaturificio  aquilano non  e' stato  erogato il  contributo di  L.
289.998.000 concesso con il decreto ministeriale 24 luglio 1997;
  Considerato che  i predetti contributi  sono stati concessi  per il
sostegno alle iniziative di reindustrializzazione del sito produttivo
ex  Alenia di  L'Aquila ed  a fronte  del recupero  e dell'incremento
dell'occupazione in conseguenza della crisi del comparto difesa;
  Considerato  che il  fallimento  della societa'  sopra indicata  fa
venire meno il consolidamento  dei livelli occupazionali indicati nei
decreti;
  Vista la nota  della direzione generale per l'impiego  con la quale
e'   stata   attivata   l'Avvocatura  distrettuale   competente   per
l'insinuazione  nello  stato  passivo della  societa'  Calzaturificio
aquilano  ai fini  del recupero  della somma  erogata sulla  base del
decreto ministeriale del 12 dicembre 1996;
  Vista  la nota  dell'Avvocatura distrettuale  di L'Aquila  relativa
all'opportunita'  di emettere,  prima  dell'insinuazione nello  stato
passivo, provvedimento di revoca del finanziamento gia' erogato:
  Ritenuto  di  dover procedere  alla  revoca  dei due  finanziamenti
concessi  alla  predeta societa'  con  i  decreti ministeriali  sopra
citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  contributi concessi  alla societa'  Calzaturificio aquilano  con
decreto  ministeriale 12  dicembre 1996  per L.  2.280.360.000 e  con
decreto ministeriale 24 luglio 1997 per L. 289.998.000 sono revocati.