IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1996 che concede alla societa' Calzaturificio aquilano S.r.l. di L'Aquila un contributo di L. 2.280.360.000 a fronte dell'assunzione di 48 lavoratori provenienti da Alenia; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 che concede alla societa' Calzaturificio aquilano un contributo di L. 289.998.000 a fronte dell'assunzione di sei unita' lavorative non provenienti da Alenia; Considerato che la societa' Calzaturificio aquilano e' stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di L'Aquila del 24 settembre 1997, rep. n. 540; Considerato che a seguito del fallimento della societa' Calzaturificio aquilano non e' stato erogato il contributo di L. 289.998.000 concesso con il decreto ministeriale 24 luglio 1997; Considerato che i predetti contributi sono stati concessi per il sostegno alle iniziative di reindustrializzazione del sito produttivo ex Alenia di L'Aquila ed a fronte del recupero e dell'incremento dell'occupazione in conseguenza della crisi del comparto difesa; Considerato che il fallimento della societa' sopra indicata fa venire meno il consolidamento dei livelli occupazionali indicati nei decreti; Vista la nota della direzione generale per l'impiego con la quale e' stata attivata l'Avvocatura distrettuale competente per l'insinuazione nello stato passivo della societa' Calzaturificio aquilano ai fini del recupero della somma erogata sulla base del decreto ministeriale del 12 dicembre 1996; Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila relativa all'opportunita' di emettere, prima dell'insinuazione nello stato passivo, provvedimento di revoca del finanziamento gia' erogato: Ritenuto di dover procedere alla revoca dei due finanziamenti concessi alla predeta societa' con i decreti ministeriali sopra citati; Decreta: Art. 1. I contributi concessi alla societa' Calzaturificio aquilano con decreto ministeriale 12 dicembre 1996 per L. 2.280.360.000 e con decreto ministeriale 24 luglio 1997 per L. 289.998.000 sono revocati.