IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229; Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unita' da porre in mobilita' lunga; Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale sopra indicato; Visto l'art. 7, commi 1, 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 1, comma 26, integrato dalla tabella B), della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l'art. 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il punto 2.2 del messaggio INPS n. 15659 del 9 aprile 1998; Considerato che possono verificarsi casi di lavoratori che raggiungono 36 anni di contributi ovvero 35 anni di contributi e 52 anni di eta' nel periodo di fruizione della mobilita' ordinaria e che pertanto non possono essere collocati in mobilita' lunga per quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1998; Considerato che i lavoratori di cui al capoverso precedente non potrebbero essere collocati in mobilita' ordinaria ai sensi dell'art. 7, lettera c), della legge 449/1997 in quanto non conseguirebbero, durante il periodo di fruizione della mobilita' ordinaria, il trattamento pensionistico di anzianita' per il modificarsi dei requisiti di accesso al trattamento pensionitico medesimo in relazione allo scorrimento della tabella B) sopra indicata; Ritenuto di non poter precludere l'accesso alla mobilita' finalizzata al pensionamento ai lavoratori interessati, nel limite numerico indicato dalle imprese nelle domande presentate entro il 31 luglio 1997; Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale del 25 marzo 1998 e' cosi' modificato: "Le imprese non possono collocare in mobilita' ai sensi del presente decreto i lavoratori che maturino, ai fini della erogazione della pensione di anzianita', le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 1, comma 26 integrato dalla tabella B) a scorrimento, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro la scadenza del periodo di fruizione della indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991". Roma, 5 giugno 1998 Il Ministro: Treu