Con decreto ministeriale  n. 24400 del 16 aprile  1998, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con  sede in  Bologna  e  unita' di  Napoli,  S. Vitaliano  (Napoli),
ArzanoPozzuoli (Napoli)  e Teverola (Caserta),  per i quali  e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore a 27 ore medie settimanali
per  226 unita'  su un  organico complessivo  di 284  unita', per  il
periodo dall'11 giugno 1995 al 10 giugno 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 24401 del 16 aprile  1998, e' disposta
la  proroga  della  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984,  n. 863, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  S.I.T.E.,  con  sede  in  Bologna e  unita'  di:  Napoli,  S.
Vitaliano  (Napoli), Arzano-Pozzuoli  (Napoli) e  Teverola (Caserta),
per i quali e' stato  stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una  riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore a 27 ore
medie settimanali  per 227 unita'  su un organico complessivo  di 271
unita', per il periodo dall'11 giugno 1996 al 10 giugno 1997.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24402  del  16   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 ottobre 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l.  Coop. Portabagagli, con sede in Palermo
e unita' di  Palermo, per i quali e' stato  stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  15 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
144 unita', di cui  19 parttime da 21 a 17  ore medie settimanali, su
un organico complessivo di 144 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Coop.  Portabagagli,  a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui  al successivo comma 13, dell'art.  5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei  conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24403  del  16   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 19  giugno 1997 al 15 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla Scicali  & Molino "La
Cartotecnica", con sede  in Catania e unita' di Catania,  per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
17 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  Scicali &  Molino "La  Cartotecnica", a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24406  del  16   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal  12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma  3 del decreto-legge  1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.L.P.A., con
sede in Torino, e unita' di  Orbassano (Torino), per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di 53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. S.A.L.P.A.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24408  del  16   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1997 al 4 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.6,  comma 3  del decreto-legge  1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. ISFA  - Ind.
siciliana  fiammiferi ed  affini, con  sede in  Catania, e  unita' di
Catania, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 16  unita', su un organico
complessivo di n. 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. ISFA -  Ind. Siciliana fiammiferi
ed  affini, a  corrispondere  il particolare  beneficio previsto  dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 4.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24409  del  16   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 novembre 1995 al  1 novembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti alla
unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui  vi e'  stato l'intervento  della Cassa  integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria presso  la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata, S.p.a. Cusina Sud  unita' mensa c/o Sofer, con sede
in  Napoli, e  unita'  di Pozzuoli  (Napoli), per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 379 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dall S.p.a. Cusina  Sud unita' mensa c/o Sofer,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.