Con decreto ministeriale n. 24351 del 16 aprile 1998, e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997, della ditta S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia e' unita' di via di Tor Sapienza - Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia e unita' di via di Tor Sapienza - Roma, per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24352 del 16 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di cinque dipendenti, per il periodo dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24353 del 16 aprile 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, in favore di centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Nuoro), e' autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1997 al 13 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 maggio 1998 al 13 luglio 1998. E' autorizzato, altresi', l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24354 del 16 aprile 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 21 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' dell'area di Brindisi, per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e cantieri Enichem Brindisi. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e Cantieri Enichem Brindisi, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1998 con decorrenza 9 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 al 9 marzo 1998, della ditta S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unita' di Bari, Milano e Roma. Art. 3-bis, della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Dioguardi, con sede in Bari e unita' di Bari, Milano e Roma, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997; 4) a seguito dell'approvazione del progamma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 1 settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24355 del 16 aprile 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1996 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari). Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24356 del 16 aprile 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 24280. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24357 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Officine Galileo, dal 20 dicembre 1996 Alenia difesa azienda Finmeccanica, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze). Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo, dal 20 dicembre 1996 Alenia difesa azienda Finmeccanica, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Aprilia (Roma) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Aprilia (Roma) e unita' di Catania, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24358 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta, e unita' di Bari, Catania, Palermo, Teramo; depositi di Torino, Genova, Treviso, Frosinone, Milano, Bologna, Pistoia, Frosinone, Napoli, Pistoia localita' Gello. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta, e unita' di Bari, Catania, Palermo, Teramo; depositi di Torino, Genova, Treviso, Frosinone, Milano, Bologna, Pistoia, Frosinone, Napoli, Pistoia localita' Gello, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta, e unita' di Frosinone. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta, e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. S.I.L.I., con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta e unita' di Frosinone e Pistoia. Art. 3-bis legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.I.L.I., con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta e unita' di Frosinone e Pistoia, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24359 del 16 aprile 1998 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 luglio 1997 al 14 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona). Parere comitato tecnico del 18 marzo 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996, con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 14 luglio 1997 al 14 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 14 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24360 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.c. a r.l. Societa' cooperativa comprensoriale Capua, con sede in Caserta e unita' di Vetulazio (Caserta). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Societa' cooperativa comprensoriale Capua, con sede in Caserta e unita' di Vetulazio (Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24361 del 16 aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1997 con effetto dal 1 marzo 1995, in favore dei lavoratori interesssati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 23771/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24362 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1999, della ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti). Pare comitato tecnico del 31 marzo 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24363 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e cantiere c/o Ilva - Taranto. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e cantiere c/o Ilva - Taranto, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 25 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 25 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998, della ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unita' di S. Mango sul Calore (Avellino). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unita' di S. Mango sul Calore (Avellino), per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 25 ottobre 1996, n. 189 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.r.l. Organic Chemicals, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Organic Chemicals, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.r.l. Erremme, con sede in via Cappella Vecchia n. 11 - Napoli e unita' di Saviano (Napoli). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Erremme, con sede in via Cappella Vecchia n. 11 - Napoli e unita' di Saviano (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila), e unita' di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unita' di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo, con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo, con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24364 del 16 aprile 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 agosto 1997, con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavortori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998, della ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di (Foggia). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 10 ottobre 1996, n. 782 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24365 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il progamma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997 n. 22686/5-6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1997 con decorrenza 6 novembre 1996. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24366 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Barletta (Bari), Bologna, Buccinasco (Milano), Casoria (Napoli), Genova, Osimo (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino, Verona. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997, con effetto dal 9 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Barletta (Bari), Bologna, Buccinasco (Milano), Casoria (Napoli), Genova, Osimo (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino, Verona, per il periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1997 con decorrenza 9 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24367 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, della ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio Calabria fraz. S. Gregorio (Reggio Calabria), e unita' di Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio Calabria, frazione S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.