IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle  avversita'   atmosferiche  e  dagli  eventi   alluvionali  con
conseguenti dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza n.  2787 del  21 maggio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  120 del  26 maggio
1998;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  di  ulteriori
immediati   interventi   prioritari,    urgenti   ed   indifferibili,
finalizzati al  soccorso della  popolazione, alla  salvaguardia della
pubblica incolumita'  e per  la ripresa  delle normali  condizioni di
vita;
  Sentita la regione Campania;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e' aggiunto
il seguente  comma: "8.  I gruppi  di rilevamento di  cui al  comma 7
possono   essere  integrati   da   tecnici   appartenenti  ad   altre
amministrazioni  regionali. Le  amministrazioni  di appartenenza  dei
tecnici che  compongono i  gruppi di rilevamento  possono autorizzare
l'uso  del mezzo  proprio  nelle missioni  connesse all'attivita'  di
rilevamento".