IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la  regola  17  del  capitolo  II-2,  emendamenti  81  della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Visti gli articoli  15 e 55 del regolamento per  la sicurezza della
navigazione e  della vita  umana in mare,  approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  decreto-legge  del   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza  datata 18 marzo  1996, della ditta  D.P.I. S.r.l.,
con  sede  in  Roma,  via  di Cervara,  42,  intesa  ad  ottenere  la
dichiarazione di "tipo approvato" per l'appacchio per la respirazione
ad aria a circuito aperto denominato "Sekur Air 1400/1";
  Sentito il  parere del Ministero dell'interno  - Direzione generale
della  protezione civile  - Servizio  tecnico centrale  - Ispettorato
attivita' e normative speciali di prevenzione incendi, con nota n. NS
1638/4154 Sott. 340 in data 3 aprile 1998;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
in  data 16  marzo 1995  trasmessa  con il  foglio n.  CDS/138878/CSA
(pratica n. GbdG56TA -R.I.Na. di Ge);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo approvato" l'apparecchio per la respirazione
monobombola ad  aria denominato  "Sekur Air 1400/1"  fabbricato dalla
ditta D.P.I. S.r.l., con sede in Roma, via di Cervara, 42.
  Il predetto apparecchio per la respirazione dovra' essere costruito
in  conformita' al  prototipo  sottoposto  agli accertamenti  tecnici
citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione  commerciale  dell'apparecchio  per  la  respirazione
"Sekur Air 1400/1";
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto d'approvazione.