IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341 e,  in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio  del 5 aprile 1993, n. 16, che
determina le condizioni minime che uno Stato membro, nel rilascio dei
diplomi, certificati  o altri  titoli, deve prevedere  per assicurare
una valida formazione in medicina e chirurgia;
  Visto il  regolamento n. 245  del 21 luglio 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 29 luglio  1997, recante norme in  materia di
accessi  all'istruzione universitaria  e, in  particolare, l'art.  4,
commi 2, lettera a) e 4, nonche' l'art. 5, comma 4;
  Vista la  legge 6 marzo 1998,  n. 40, e, in  particolare l'art. 37,
comma 5;
  Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito
del territorio nazionale  rese dal Ministero della  sanita' nel corso
degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997;
  Ritenuto,   conseguentemente,  di   dover   disporre,  per   l'anno
accademico 1998/1999, previa intesa con la confederazione dei presidi
delle facolta' di medicina e chirurgia, una riduzione complessiva del
10% rispetto all'anno accademico 1997/1998, realizzata sulla base dei
seguenti criteri:
  a)  mantenimento dei  posti  assegnati alle  Universita' in  numero
inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/1997;
  b) avvenuta costituzione di nuovi poli, facolta' o Universita';
  c) riparto dei residui posti fra  gli atenei suddivisi in due fasce
(fino a  300 studenti,  oltre 300 studenti)  da operarsi  mediante la
riduzione  del   20%  delle  assegnazioni  1996/1997   realizzata  in
percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce;
  d) adozione  di opportuni correttivi  per gli atenei al  limite tra
l'una e  l'altra fascia  e per gli  atenei che  abbiano autonomamente
determinato  un  numero  di  posti corrispondente  o  inferiore  alla
predetta percentuale di riduzione del 20%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente all'anno  accademico 1998/1999,  il numero  dei posti
disponibili a livello  nazionale per le immatricolazioni  ai corsi di
laurea in  medicina e chirurgia e'  fissato in 5816 per  gli studenti
comunitari e extracomunitari residenti in  Italia di cui all'art. 37,
comma  5,  della  legge  n.  40/1998   e  in  425  per  gli  studenti
extracomunitari  residenti  all'estero   sulla  base  del  contigente
fissato  dalle singole  sedi  universitarie ed  e'  ripartito fra  le
universita'  secondo  la  tabella   allegata  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  Le  universita'   che  insistono   nella  stessa   regione  possono
concordare una  diversa ripartizione dei posti,  previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.