IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la direttiva CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, n. 16, che determina le condizioni minime che uno Stato membro, nel rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli, deve prevedere per assicurare una valida formazione in medicina e chirurgia; Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera a) e 4, nonche' l'art. 5, comma 4; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5; Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della sanita' nel corso degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997; Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre, per l'anno accademico 1998/1999, previa intesa con la confederazione dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia, una riduzione complessiva del 10% rispetto all'anno accademico 1997/1998, realizzata sulla base dei seguenti criteri: a) mantenimento dei posti assegnati alle Universita' in numero inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/1997; b) avvenuta costituzione di nuovi poli, facolta' o Universita'; c) riparto dei residui posti fra gli atenei suddivisi in due fasce (fino a 300 studenti, oltre 300 studenti) da operarsi mediante la riduzione del 20% delle assegnazioni 1996/1997 realizzata in percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce; d) adozione di opportuni correttivi per gli atenei al limite tra l'una e l'altra fascia e per gli atenei che abbiano autonomamente determinato un numero di posti corrispondente o inferiore alla predetta percentuale di riduzione del 20%; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' fissato in 5816 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e in 425 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del contigente fissato dalle singole sedi universitarie ed e' ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.