L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati delle imprese di  assicurazione, ed in particolare l'art.
6, comma 1, lettera a) che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare
provvedimenti per le integrazioni,  gli aggiornamenti e le istruzioni
di carattere  esplicativo ed  applicativo di quanto  disciplinato dal
decreto stesso;
  Visto l'art.  15 del suddetto  decreto legislativo n.  173/1997 che
disciplina gli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole;
  Considerata  la necessita'  di fornire  istruzioni alle  imprese in
ordine alla classificazione  in contabilita' dei titoli,  di debito e
di capitale,  al fine di  assicurare il rispetto del  principio della
rappresentazione veritiera e  corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico;
                               Dispone:
                               Art. 1.
                Classificazione del portafoglio titoli
  1.  L'individuazione delle  caratteristiche essenziali,  in termini
qualitativi  e quantitativi,  dei comparti  investimenti ad  utilizzo
durevole  ed   investimenti  ad   utilizzo  non  durevole,   al  fine
dell'assegnazione dei titoli nei comparti medesimi, da effettuarsi in
via preventiva, deve formare  oggetto di una specifica "deliberazione
quadro" del competente  organo amministrativo dell'impresa (consiglio
di amministrazione o comitato esecutivo).
  2. La deliberazione di cui al comma 1 deve:
  stabilire le linee guida per  operare la classificazione in armonia
con il  quadro gestionale complessivo dell'impresa  ed in particolare
con  gli impegni  assunti,  prendendo come  riferimento un  orizzonte
temporale  coerente   con  la   pianificazione  della   gestione  del
portafoglio  titoli  adottata  dall'impresa stessa,  prescindendo  da
situazioni di carattere contingente;
  contenere elementi che consentano di  assicurare in ogni momento la
coerenza tra i  principi generali in essa  contenuti e l'operativita'
gestionale.