IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 18 febbraio  1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale  del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto il regolamento adottato, ai  sensi dell'art. 2 della predetta
legge n. 162, con decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i
lavoratori  autonomi,  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni in  cui si sono  astenuti dal lavoro, sia  fissato annualmente
con decreto ministeriale;
  Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta
legge le  indennita' spettanti  ai lavoratori autonomi  devono essere
determinate in  misura pari  alla media delle  retribuzioni spettanti
dipendenti del settore industria;
  Visto l'art.  3, comma 5  di detto regolamento il  quale stabilisce
che, ai  fini della  determinazione dell'indennita'  compensativa del
mancato  reddito ai  giorni  in  cui i  lavoratori  autonomi si  sono
astenuti dal lavoro per lo  svolgimento delle attivita' di soccorso o
di esercitazione  non si  tiene conto  dei giorni  festivi in  cui le
medesime hanno avuto  luogo, fatta eccezione per  quelle categorie di
lavoratori   autonomi   la  cui   attivita'   si   esplica  anche   o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Viste  le  medie  annue  degli indici  mensili  delle  retribuzioni
contattuali del  settore industria  elaborate dall'ISTAT,  nonche' la
retribuzione base di calcolo;
  Considerata  la necessita'  di  aggiornare  le suddette  indennita'
conformemente  all'incremento  delle   retribuzioni  contrattuali  di
riferimento per l'anno 1998;
                              Decreta:
  La retribuzione  media mensile  spettante ai  lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 1998, e' pari a L. 2.621.996.
                               Art. 2.
  Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi  di  cui  alle  premesse,  la  retribuzione  giornaliera  va
calcolata dividendo la retribuzione  mensile prevista dall'art. 1 per
22 oppure per  26, qualora la specifica attivita'  di lavoro autonomo
dell'interessato venga  svolta rispettivamente  in 5  e 6  giorni per
settimana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 giugno 1998
                                                    Il Ministro: Treu