IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso; Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale; Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta legge le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti dipendenti del settore industria; Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del mancato reddito ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attivita' di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi; Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonche' la retribuzione base di calcolo; Considerata la necessita' di aggiornare le suddette indennita' conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1998; Decreta: La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1998, e' pari a L. 2.621.996. Art. 2. Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attivita' di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 e 6 giorni per settimana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 1998 Il Ministro: Treu