IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che sono riservate al Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo; Visto l'art. 14, comma 1, del regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. emanato, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della citata legge, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, in base al quale i concessionari per l'esercizio delle scommesse presentano, all'ufficio competente, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attivita' su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 14 del citato regolamento; Decreta: Art. 1. I soggetti indicati nelle premesse, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, debbono presentare all'ufficio competente, in duplice esemplare, la dichiarazione di inizio di attivita' redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 1998 p. Il Direttore generale: MANCINI