IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
   Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
   Visto  l'art.  3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che  prevede  che  sono  riservate  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano,  C.O.N.I., l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate
o svolte sotto il proprio controllo;
   Visto l'art. 14,  comma  1,  del  regolamento  recante  norme  per
l'organizzazione  e  l'esercizio  delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa riservate al C.O.N.I. emanato, in attuazione dell'art. 3,
comma 230, della citata legge,  con  decreto  ministeriale  2  giugno
1998,  n. 174, in base al quale i concessionari per l'esercizio delle
scommesse  presentano,   all'ufficio   competente,   anche   in   via
telematica,  la  dichiarazione  di  inizio  di  attivita' su stampato
conforme al modello approvato  con  apposito  decreto  del  direttore
generale del Dipartimento delle entrate;
   Visti  gli  articoli  3,  comma  2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e  le  attribuzioni
dei dirigenti generali;
   Considerato  che  occorre dare attuazione alla disposizione di cui
all'art. 14 del citato regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I soggetti  indicati  nelle  premesse,  in  esecuzione  di  quanto
previsto   dall'art.   14   del   regolamento   emanato  con  decreto
ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,  debbono  presentare  all'ufficio
competente,  in  duplice  esemplare,  la  dichiarazione  di inizio di
attivita'  redatta  su  stampato  conforme  al  modello  allegato  al
presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 1998
                                    p. Il Direttore generale: MANCINI