IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                              di Lucca
  Visto l'art. 2544 del codice  civile, il quale, nel disciplinare lo
scioglimento delle  cooperative per atto d'autorita',  dispone che le
citate societa' che  non sono in condizione di  raggiungere gli scopi
per le  quali sono state costituite,  o che per due  anni consecutivi
non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di
gestione,  possono essere  sciolte  con provvedimento  dell'autorita'
governativa;
  Visto l'art. 2  della legge 17 luglio 1975, n.  400, nella parte in
cui prevede lo  scioglimento di societa' cooperative  senza far luogo
alla nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il decreto  direttoriale del  Ministero del  lavoro e  della
previdenza  sociale -  Direzione generale  della cooperazione,  del 6
marzo 1996,  di decentramento  alle direzioni provinciali  del lavoro
degli   scioglimenti  di   societa'  cooperative   senza  nomina   di
commissario liquidatore;
  Vista la  circolare n.  33/96 del  7 marzo  1996 di  attuazione del
predetto decreto;
  Visto  il verbale  di ispezione  ordinaria eseguita  sull'attivita'
della societa'  cooperativa appresso indicata, dal  quale risulta che
la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
del codice civile;
  Sentito il parere  del comitato centrale per le  cooperative di cui
all'art. 11 del decreto legislativo  del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa "Per lo sviluppo delle attivita'", con sede
in Lucca, costituita  per rogito notaio Raspini Francesco  in data 11
marzo 1982, repertorio  n. 70258, registro imprese n.  10192, BUSC n.
1124/190115, e' sciolta ai sensi  delle sopra citate norme, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore.
   Lucca, 12 giugno 1998
                                                  Il direttore: Sarti