IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto legislativo  21 aprile 1993,  n. 124,  recante la
disciplina   delle   forme   pensionistiche  complementari   ed,   in
particolare,  l'art. 16,  concernente,  tra  l'altro, la  istituzione
della commissione  di vigilanza  sui fondi pensione,  come sostituito
dall'art. 13  della legge 8  agosto 1995,  n. 335, sulla  riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
  Visto   il   comma   2   del   suindicato   art.   13   concernente
l'autorizzazione  di  spesa  di  5.000  milioni  annui,  a  decorrere
dall'anno 1996, per il  funzionamento della suindicata commissione di
vigilanza;
  Visto il  comma 39, dell'art. 59  della legge 27 dicembre  1997, n.
449, recante  misure per  la stabilizzazione della  finanza pubblica,
concernente:
  l'incremento della spesa per  il funzionamento della commissione di
vigilanza, di 1.000  milioni per l'anno 1998, e di  5.000 milioni per
gli anni successivi;
  l'utilizzo, per i suindicati incrementi, del gettito del versamento
del contributo di solidarieta', previsto dal comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
  la previsione  di modalita'  di trasferimento delle  relative somme
alla  commissione  di vigilanza  da  parte  degli enti  obbligati  al
versamento,  in  proporzione  al   rispettivo  gettito  del  predetto
contributo;
  Ritenuta la  necessita' di  definire le modalita'  di trasferimento
dei  suindicati  incrementi  da  parte degli  enti  interessati  alla
commissione di vigilanza sui fondi pensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al fine  di corrispondere alla  commissione di vigilanza  sui fondi
pensione l'incremento di spesa, per  l'anno 1998, di 1.000 milioni e,
per gli anni successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente
utilizzo del  gettito del versamento del  contributo di solidarieta',
previsto dal comma 1 dell'art. 12  del decreto legislativo n. 124 del
1993,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  l'Istituto
nazionale  di   previdenza  per  i   dipendenti  dell'amministrazione
pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"G. Amendola", l'Istituto nazionale di  previdenza per i dirigenti di
aziende industriali e l'Ente nazionale  di previdenza e di assistenza
per  i  lavoratori dello  spettacolo  sono  tenuti a  trasmettere  al
Ministero del lavoro e della  previdenza sociale - Direzione generale
della previdenza  e della assistenza  sociale, entro il 30  maggio di
ogni anno l'ammontare del  rispettivo gettito del predetto contributo
di   solidarieta',   desunto   dal  bilancio   consuntivo   dell'anno
precedente.