IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari ed, in particolare, l'art. 16, concernente, tra l'altro, la istituzione della commissione di vigilanza sui fondi pensione, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; Visto il comma 2 del suindicato art. 13 concernente l'autorizzazione di spesa di 5.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1996, per il funzionamento della suindicata commissione di vigilanza; Visto il comma 39, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, concernente: l'incremento della spesa per il funzionamento della commissione di vigilanza, di 1.000 milioni per l'anno 1998, e di 5.000 milioni per gli anni successivi; l'utilizzo, per i suindicati incrementi, del gettito del versamento del contributo di solidarieta', previsto dal comma 1 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; la previsione di modalita' di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti obbligati al versamento, in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo; Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasferimento dei suindicati incrementi da parte degli enti interessati alla commissione di vigilanza sui fondi pensione; Decreta: Art. 1. Al fine di corrispondere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l'incremento di spesa, per l'anno 1998, di 1.000 milioni e, per gli anni successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente utilizzo del gettito del versamento del contributo di solidarieta', previsto dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale, entro il 30 maggio di ogni anno l'ammontare del rispettivo gettito del predetto contributo di solidarieta', desunto dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.