IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Mincio", "Benaco Bresciano", "Bergamasca", "Collina del Milanese", "Montenetto di Brescia", "Provincia di Mantova", "Provincia di Pavia", "Quistello", "Ronchi di Brescia", "Sabbioneta", "Sebino", "Terrazze Retiche di Sondrio" ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Lombardia; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Vista la domanda presentata dal Consorzio provinciale tutela vini mantovani intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 5 e 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" - Annesso F, "Quistello" - Annesso H, "Sabbioneta" - Annesso L, approvati con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli 2, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" - Annesso A, approvato con il predetto decreto dirigenziale 18 novembre 1995; Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda sopra indicata e le proposte di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", "Provincia di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta" formulate dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relativamente ai pareri e alle proposte sopra citati; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' ai pareri espressi e alle proposte formulate dal sopra citato Comitato alla emanazione di disposizioni integrative di quelle contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in questione; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. Il testo del quinto comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" - Annesso A al decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "Il vino ottenuto dai vitigni ''Cabernet sauvignon'' e ''Cabernet franc'' da soli o congiuntamente, puo' essere designato come ''Cabernet''; analogamente il vino ottenuto dai vitigni ''Riesling (renano)'' e ''Riesling italico'', da soli o congiuntamente, puo' essere designato come ''Riesling''. I vini ad indicazione geografica tipica ''Alto Mincio'' con la specificazione dei vitigni ''Cabernet sauvignon'' e ''Cabernet franc'', ''Riesling (renano)'' e ''Riesling italico'', da soli o congiuntamente, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante". 2. In calce al testo dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" - Annesso A al decreto dirigenziale sopra citato, e' aggiunto il seguente comma: "Le uve destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica ''Alto Mincio'' tipologia rosato, devono essere vinificate in bianco". 3. Tra la frase ("Alto Mincio" rosato 10%) e la successiva ("Alto Mincio" passito, secondo la normativa vigente) dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" - Annesso A al decreto dirigenziale sopra citato, e' inserita la seguente frase: "''Alto Mincio'' novello 11%".