IL DIRIGENTE
  CAPO  DELLA SEZIONE  AMMINISTRATIVA DEL  COMITATO NAZIONALE  PER LA
  TUTELA  E    LA VALORIZZAZIONE   DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE  E
  DELLE INDICAZIONI    GEOGRAFICHE      TIPICHE    DEI      VINI    E
  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  novembre 1995 con il  quale sono
state riconosciute le indicazioni  geografiche tipiche "Alto Mincio",
"Benaco Bresciano", "Bergamasca", "Collina del Milanese", "Montenetto
di   Brescia",  "Provincia   di  Mantova",   "Provincia  di   Pavia",
"Quistello", "Ronchi  di Brescia", "Sabbioneta",  "Sebino", "Terrazze
Retiche  di   Sondrio"  ed  approvati  i   relativi  disciplinari  di
produzione  per   i  vini  prodotti  nel   territorio  della  regione
Lombardia;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dei  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio nazionale;
  Vista la  domanda presentata dal Consorzio  provinciale tutela vini
mantovani intesa ad ottenere l'integrazione  degli articoli 5 e 7 dei
disciplinari di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"Provincia  di  Mantova"  -  Annesso  F,  "Quistello"  -  Annesso  H,
"Sabbioneta"   -  Annesso   L,  approvati   con  il   citato  decreto
dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli 2, 5, 6
e 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Alto Mincio"  - Annesso A, approvato con  il predetto decreto
dirigenziale 18 novembre 1995;
  Visti i pareri  espressi dal Comitato nazionale per la  tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  domanda  sopra indicata  e  le
proposte di  integrazione ai disciplinari  di produzione dei  vini ad
indicazione geografica tipica "Alto  Mincio", "Provincia di Mantova",
"Quistello" e "Sabbioneta" formulate  dal Comitato stesso, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile
1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relativamente ai pareri e alle proposte sopra citati;
  Ritenuto di doversi provvedere in  conformita' ai pareri espressi e
alle proposte formulate dal sopra  citato Comitato alla emanazione di
disposizioni  integrative di  quelle  contenute  nei disciplinari  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in questione;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le approvazioni  dei disciplinari  di produzione  si provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il testo  del  quinto  comma dell'art.  2  del disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione  geografica tipica "Alto Mincio" -
Annesso A al decreto dirigenziale  18 novembre 1995 e' sostituito per
intero dal testo che di seguito si riporta:
  "Il vino  ottenuto dai vitigni ''Cabernet  sauvignon'' e ''Cabernet
franc''  da  soli  o   congiuntamente,  puo'  essere  designato  come
''Cabernet''; analogamente  il vino  ottenuto dai  vitigni ''Riesling
(renano)''  e ''Riesling  italico'', da  soli o  congiuntamente, puo'
essere designato come ''Riesling''.
  I  vini ad  indicazione geografica  tipica ''Alto  Mincio'' con  la
specificazione  dei  vitigni   ''Cabernet  sauvignon''  e  ''Cabernet
franc'',  ''Riesling (renano)''  e  ''Riesling italico'',  da soli  o
congiuntamente,  possono   essere  prodotti  anche   nella  tipologia
frizzante".
  2. In calce al testo dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei
vini ad  indicazione geografica tipica  "Alto Mincio" - Annesso  A al
decreto dirigenziale sopra citato, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  uve   destinate  alla  produzione  del   vino  ad  indicazione
geografica  tipica ''Alto  Mincio'' tipologia  rosato, devono  essere
vinificate in bianco".
  3. Tra la  frase ("Alto Mincio" rosato 10%) e  la successiva ("Alto
Mincio"  passito,  secondo  la  normativa vigente)  dell'art.  6  del
disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"Alto Mincio"  - Annesso A  al decreto dirigenziale sopra  citato, e'
inserita la seguente frase:
   "''Alto Mincio'' novello 11%".