Alle   direzioni   regionali  delle
                                     entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                     di finanza
                                  Alla Banca d'Italia
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                     bilancio         e         della
                                     programmazione    economica    -
                                     Dipartimento  della   ragioneria
                                     generale dello Stato
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                     Assessorato bilancio e finanze
                                  Al segretariato generale
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                     ispettori tributari
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                     Dipartimento delle entrate
                                  Alle Poste italiane S.p.a.
                                  Alla So.Ge.I. S.p.a.
                                  Al C.O.N.I.
                                  Alla S.N.A.I. - Sindacato nazionale
                                     agenzie ippiche
                                  Alla SNAI -  Servizi  spazio  gioco
                                     S.r.l.
                                  Alla U.N.A.S.
                                  Alla SISAL sport Italia
                                  Alla S.P.A.T.I. S.r.l.
 Premessa.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  n.  129,  del 5  giugno  1998, e'  stato
pubblicato il  decreto del Ministro  delle finanze 2 giugno  1998, n.
174.
  Il  provvedimento disciplina  l'organizzazione e  l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle
competizioni  sportive   organizzate  e   svolte  sotto   il  proprio
controllo,  ivi comprese  le  competizioni  internazionali, i  giochi
mondiali, continentali,  di area europea ed  extraeuropea riguardanti
gli sport olimpici.
  Tale decreto ministeriale e' entrato in vigore il 20 giugno 1998.
  L'art. 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che il C.O.N.I.
puo' attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale
e  comunitaria,  le  concessioni   per  l'esercizio  delle  scommesse
sportive  al  totalizzatore  nazionale  e a  quota  fissa  a  persone
fisiche, societa' e altri enti con idonei e comprovati requisiti.
  L'art.  39 dispone  poi  che, nelle  more dell'effettuazione  delle
predette  gare,  l'accettazione  delle   scommesse  in  parola  viene
effettuata,  comunque non  oltre il  31  dicembre 1999,  da parte  di
concessionari  previsti  dal  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile  1998, n. 169, recante norme per
il riordino della disciplina  organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e  delle scommesse relativi  alle corse dei cavalli,  ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  Detto art. 39  precisa, altresi', che in tale  ipotesi il Ministero
delle finanze  gestisce il totalizzatore nazionale,  su richiesta del
C.O.N.I., che e' stata effettuata con nota n. 773 del 5 maggio 1998.
  Con  decreto  direttoriale  del  19  giugno  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 111 alla  Gazzetta Ufficiale n. 145  del 24
giugno 1998,  e' stata approvata  la convenzionetipo che  accede alle
concessioni  stipulate   dal  C.O.N.I.  con  i   soggetti  incaricati
dell'esercizio delle scommesse.
 1. Soggetti passivi dell'imposta unica.
  Ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del decreto ministeriale n. 174 del
1998,  il  concessionario  che provvede  con  propria  organizzazione
all'esercizio  delle  scommesse  e' considerato  "gestore"  e  quindi
tenuto, ai  sensi dell'art. 16,  comma 2, al  versamento dell'imposta
unica.
  I soggetti passivi  d'imposta sono tenuti a  presentare, in duplice
copia,   anche  in   via   telematica,   all'ufficio  competente   la
dichiarazione d'inizio di attivita',  redatta su stampato conforme al
modello  approvato  con  decreto  direttoriale del  19  giugno  1998,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 111  alla Gazzetta Ufficiale
n. 145  del 24 giugno 1998,  e a prestare idonea  garanzia diretta ad
assicurare il regolare pagamento dell'imposta.
  Il  predetto  ufficio,   a  comprova  dell'avvenuta  presentazione,
restituisce un  esemplare della  dichiarazione debitamente  vistato e
datato.
  I  concessionari  per  l'esercizio delle  scommesse  sportive  sono
tenuti  ad adottare  strumenti informatici  conformi alle  specifiche
tecniche  stabilite  con decreto  direttoriale  del  19 giugno  1998,
pubblicato   nel  predetto   supplemento   ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale.
  2. Certificazione delle operazioni  di scommesse relative alle gare
sportive.
  Le scommesse accettate, anche a quota fissa, sono certificate dalle
ricevute,  numerate progressivamente  per i  vari tipi  di scommessa,
emesse  dal sistema  centrale  di accettazione  sulla  base dei  dati
trasmessi in tempo reale dai concessionari.
  I  dati  che devono  essere  riportati  nelle ricevute  sono  stati
stabiliti con il  menzionato decreto direttoriale del  19 giugno 1998
di approvazione delle specifiche tecniche.
  Il decreto  del Presidente  della Repubblica  21 dicembre  1996, n.
696,  concernente norme  regolamentari per  la semplificazione  degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A., all'art.
2,  comma  1,  nell'elencare  le   operazioni  non  soggette  a  tale
certificazione indica, com'e' noto, alla  lettera h), le attivita' di
scommesse soggette all'imposta sugli  spettacoli, per i corrispettivi
certificati dal biglietto scommessa di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
  L'art. 3,  comma 231, della  legge 28  dicembre 1995, n.  549, come
sostituito dall'art. 24,  comma 26, della legge 27  dicembre 1997, n.
449,  sottopone l'accettazione  delle scommesse  sportive all'imposta
unica di cui  alla legge 22 dicembre 1951, n.  1379, con aliquota del
5%.
  Cio'  premesso e  considerato che  tali scommesse  sono certificate
dalle ricevute emesse dal sistema  centrale si deve ritenere che allo
stato,  per  le operazioni  in  discorso  continua ad  applicarsi  il
disposto dell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato decreto del
Presidente  della Repubblica  n.  696/1966, ai  fini dell'esonero  da
ulteriori obblighi di certificazione.
  E' appena il caso di  osservare che la presentazione della ricevuta
della  scommessa  vale come  forma  di  richiesta  di rimborso  o  di
pagamento della vincita.
 3. Liquidazione dell'imposta.
  La liquidazione  dell'imposta unica  sulle scommesse  relative alle
gare sportive e'  effettuata dal sistema centrale  il quale provvede,
alla chiusura di ogni giornata di  gara, alla stampa del prospetto di
liquidazione, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte e
accettate.
  Il predetto  documento, con allegate le  ricevute annullate, quelle
rimborsate, l'elenco  delle ricevute  non rimborsate, con  indicato a
fianco di ciascuna  l'importo versato al C.O.N.I.,  nonche' di quelle
pagate per vincite,  deve essere conservato a norma  dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su
richiesta   del  contribuente   e'  ammesso   l'impiego  di   sistemi
fotografici o  ottici di conservazione secondo  modalita' previamente
approvate dall'amministrazione finanziaria.
  Le scritture  contabili, la  documentazione relativa  alla gestione
delle  scommesse   e  ai   versamenti  dell'imposta   possono  essere
conservati  o   tenuti  anche   presso  soggetti   abilitati,  previa
comunicazione all'ufficio  competente: ufficio  delle entrate  (o, se
non istituito, ufficio I.V.A.).
 4. Versamento dell'imposta.
  Il  versamento dell'imposta  va effettuato  entro il  decimo giorno
successivo  a  quello  nel  quale  le  gare  sportive  oggetto  delle
scommesse hanno avuto luogo.  Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o
ritardato pagamento  e' applicata  una sanzione  amministrativa nella
misura del 20% degli importi non pagati nel termine prescritto.
  A.  Scommesse  sportive  raccolte  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione della Sicilia.
  Il versamento dell'imposta unica (con aliquota unica del 5%), sulle
scommesse   relative   alle   competizioni   sportive   si   effettua
sull'apposito conto corrente postale n. 12703013 intestato "Tesoreria
provinciale dello  Stato di Viterbo  - Imposta unica  sulle scommesse
sportive organizzate dal C.O.N.I.".
  Anche nell'ipotesi di cui al comma  3 dell'art. 16 il versamento e'
effettuato, sul c/c postale di  cui sopra, tramite singoli bollettini
postali  a nome  di  ciascun soggetto  d'imposta, con  l'indicazione,
nello spazio  riservato per  la causale  del versamento,  del proprio
codice di concessione.
  Le Poste  provvedono all'accredito dei versamenti  sul citato conto
corrente  nei  tre giorni  lavorativi  successivi  al versamento  del
contribuente.
  Con cadenza  quindicinale il  Centro unificato automazione  di sede
(CUAS)   delle  Poste   italiane  S.p.a.   invia  i   certificati  di
accreditamento,  le  relative  liste analitiche  e  l'estratto  conto
all'anagrafe  tributaria, via  Mario  Carucci, 99  -  00143 Roma;  lo
stesso CUAS, con cadenza decadale, invia alla sezione di tesoreria la
"copia conto"  secondo le modalita'  previste dal servizio  dei conti
correnti.
  L'anagrafe  tributaria provvedera'  a verificare  la corrispondenza
del versamento  all'importo risultante dal prospetto  di liquidazione
segnalando le  discordanze riscontrate,  all'ufficio territorialmente
competente.
  In  base  all'art.  6,  della  legge 22  dicembre  1951,  n.  1379,
l'ammontare  dell'imposta unica  riscossa  nel territorio  nazionale,
esclusa la Sicilia, e' iscritta nel bilancio dello Stato:
  per il  40%, al capo  V, capitolo  1805, denominato "Quota  del 40%
dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici";
  per il  35%, al capo VI,  capitolo 1007, denominato "Quota  del 35%
dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici";
  per il 25%, al capo VIII,  capitolo 1213, denominato "Quota del 25%
dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici".
  La  sezione di  tesoreria  di Viterbo,  sulla  base della  predetta
"copia conto", emette ogni dieci giorni una quietanza mod. 121 T. con
imputazione ai  capitoli sopra  indicati, che  trasmette all'anagrafe
tributaria, via Mario Carucci, 99 - Roma.
  B. Scommesse sportive raccolte in Sicilia.
  L'imposta unica sugli importi  delle scommesse sportive raccolte in
Sicilia e' attribuita come segue:
  alla regione siciliana, il 60% dell'imposta cosi ripartito:
  35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana
    25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;
  allo Stato,  il restante 40%  secondo la ripartizione  per capitoli
indicata al punto A del presente paragrafo.
  Pertanto nella regione siciliana i  soggetti passivi sono tenuti ad
effettuare due distinti versamenti:
  uno, per  la quota  dell'imposta di  competenza della  regione, sul
conto  corrente postale  n.  20636908 con  la seguente  intestazione:
"Regione Sicilia  - Imposta unica scommesse  sportive organizzate dal
C.O.N.I.  - Gestione  Banco Sicilia  - Palermo"  in conto  entrata al
bilancio regionale con imputazione al  capo VI, capitolo 1007, per la
quota 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%;
  un altro, per la quota  di spettanza all'erario (40% dell'ammontare
complessivo)  sul  conto  corrente   postale  n.  12703013  intestato
"Tesoreria  provinciale di  Viterbo -  Imposta unica  sulle scommesse
sportive organizzate dal C.O.N.I.".
 5. Attribuzione dei proventi al C.O.N.I.
  Le  quote di  prelievo  spettanti al  C.O.N.I. sull'introito  lordo
delle scommesse, compresi gli importi delle vincite non riscosse, dei
rimborsi non richiesti  nei termini e dei  resti della totalizzazione
(civanzo),  saranno  versati,  al  netto  dell'imposta  unica  e  del
corrispettivo per la raccolta delle scommesse, dai soggetti obbligati
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal C.O.N.I.
 6. Accertamenti e controlli.
  L'art. 13 del  decreto ministeriale n. 174 del  1998 stabilisce che
competente per  l'accertamento dell'imposta unica e'  l'ufficio delle
entrate   (o,  se   non  istituito,   l'ufficio  I.V.A.)   nella  cui
circoscrizione si svolge l'attivita'  di accettazione delle scommesse
relative alle gare sportive.
  I funzionari  dell'amministrazione finanziaria, muniti  di speciale
tessera di  riconoscimento, sono abilitati  a compiere i  controlli e
gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo
e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano
le scommesse.
  La Guardia di finanza effettuera'  verifiche di massa e controlli a
campione nei  confronti dei  soggetti passivi  d'imposta, al  fine di
accertare l'esatto versamento  del tributo e il  rispetto delle norme
che regolano la materia.
  La  stessa provvedera'  poi  a  trasmettere all'ufficio  competente
(ufficio delle  entrate o,  se non  attivato, all'ufficio  I.V.A.) il
verbale   delle  infrazioni   constatate,   ai  fini   dell'eventuale
applicazione della sanzione pecuniaria pari  al venti per cento degli
importi non pagati nel termine prescritto.
  Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel citato
decreto ministeriale n. 174 si  applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  La presente circolare  viene emanata d'intesa con  il Ministero del
tesoro,  bilancio e  programmazione  economica  - Dipartimento  della
ragioneria  generale   dello  Stato,  ai  sensi   dell'art.  646  del
regolamento di contabilita' generale dello Sstato.
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano