IL DIRETTORE della direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 11 luglio 1995 con la quale la societa' SEPP di Di Stasi Donato & C. S.n.c., con sede in Torino ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1988, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1995 per il complessivo importo di L. 24.133.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Visto il decreto direttoriale del 1 luglio 1997, numero 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione e stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 10.900.000 l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 13.233.000; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 13.233.000 dovuto dalla societa' SEPP di Di Stasi Donato & C. S.n.c. e' ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinera' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli. L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 1998 Il direttore centrale: Befera