IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
   tecnologiche    in  sanita'    e  dell'assistenza    sanitaria  di
   competenza statale
  Vista   l'istanza   presentata    dal   commissario   straordinario
dell'azienda ospedaliera ospedale "Niguarda Ca' Granda", di Milano in
data  26 settembre  1995, rinnovata  ed integrata  in data  23 luglio
1997,   intesa    ad   ottenere   il    rinnovo   dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di  trapianto di polmone da cadavere
a scopo  terapeutico presso l'azienda ospedaliera  ospedale "Niguarda
Ca' Granda", di Milano;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  10   aprile  1998,  in  esito   agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera ospedale "Niguarda  Ca' Granda", di Milano e'
autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di  polmone  da
cadavere  a  scopo  terapeutico   prelevato  in  Italia  o  importato
gratuitamente dall'estero.