IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera ospedale "Niguarda Ca' Granda", di Milano in data 26 settembre 1995, rinnovata ed integrata in data 23 luglio 1997, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera ospedale "Niguarda Ca' Granda", di Milano; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 10 aprile 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera ospedale "Niguarda Ca' Granda", di Milano e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.