IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  del sig. Colin  Robert Jamieson, nato  a Edimburgo
(UK) il 29 agosto 1962, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.   12  del  sopraindicato  decreto   legislativo,  il
riconoscimento del titolo di cui  e' in possesso ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione legale;
  Considerato  che il  sig. Colin  Robert Jamieson  ha dimostrato  di
essere  "solicitor" presso  la Suprema  Corte dell'Inghilterra  e del
Galles, a decorrere dal 15 ottobre 1987;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 14
marzo 1997;
  Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella
seduta appena indicata;
  Visto  l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,
sopracitato;
                              Decreta:
  1.  Al sig.  Colin Robert  Jamieson, nato  a Edimburgo  (UK) il  29
agosto 1962, cittadino britannico, sono  riconosciuti i titoli di cui
in  premessa quali  titoli  cumulativamente  validi per  l'iscrizione
all'albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) diritto civile;
    c) diritto processuale civile;
    d) diritto commerciale;
    e) diritto del lavoro;
    f) diritto penale;
    g) diritto processuale penale;
    h) diritto amministrativo;
    i) diritto tributario;
    l) diritto internazionale privato;
    m) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La prova  di che trattasi si  compone di un esame  scritto ed un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui  al P.D.G. 1 dicembre 1993 come  modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti  su tutte  le  materie  sopra indicate.  A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 13 luglio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi