IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per le politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1998) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1998 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina; Considerato chei piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1999 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Visti i pareri espressi dal Ministero per le politiche agricole con la nota n. 23307 del 18 novembre 1998 e la nota n. 24148 del 22 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.230.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Le tabelle allegate al presente decreto, gia' allegate al decreto interministeriale 22 gennaio 1998 dove sono determinate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti restano invariate.