IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL  MINISTRO  DEL TESORO
                                  e
               IL  MINISTRO PER  LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto che l'art.  6 della legge 28 maggio 1981,  n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro per le politiche  agricole, modifica a gennaio di ogni
anno con  decreto l'indennita' per l'abbattimento  dei bovini infetti
di  tubercolosi e  brucellosi  e  degli ovini  e  caprini infetti  di
brucellosi;
  Vista la  legge 2 giugno  1988, n.  218, concernente misure  per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto il  decreto 2  maggio 1996, n.  358, e  successive modifiche,
regolamento concernente  il piano nazionale per  l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
  Visto il  decreto 27 agosto  1994, n. 651, e  successive modifiche,
regolamento concernente il piano  nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
  Visto il decreto 15 dicembre  1995, n. 592, regolamento concernente
il  piano  nazionale  per  la eradicazione  della  tubercolosi  negli
allevamenti bovini e bufalini;
  Visto il  decreto 2  luglio 1992, n.  453, e  successive modifiche,
regolamento concernente il piano  nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
  Vista la  legge 31 marzo 1976,  n. 124, concernente fra  l'altro il
rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria degli  allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del 17  settembre  1968)  e  successive
modifiche, concernente  norme per la corresponsione  delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
  Visti   i   criteri   e   le  modalita'   stabiliti   dal   decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del  1 ottobre 1986) per la determinazione  delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto  il decreto  interministeriale  22  gennaio 1998  (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  139 del  17  giugno 1998)  concernente
l'applicazione dell'art.  6 della legge  28 maggio 1981, n.  296, per
l'anno 1998  per la determinazione  della misura delle  indennita' di
abbattimento  degli animali  della specie  bovina, bufalina,  ovina e
caprina;
  Considerato chei piani  di eradicazione per la  brucellosi bovina e
per  la leucosi  bovina non  prevedono attivita'  di controllo  negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la tubercolosi bovina prevede nei  predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
  Ritenuto quindi  di non dover differenziare  l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo  numero  di  questi   ultimi  eventualmente  interessati  da
provvedimenti di abbattimento;
  Considerato  che  le  spese   relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di  cui trattasi  gravano sugli stanziamenti  previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto che occorre procedere  alla determinazione per l'anno 1999
della misura delle  indennita' di abbattimento dei  bovini e bufalini
infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti di brucellosi;
  Visti i pareri espressi dal Ministero per le politiche agricole con
la nota  n. 23307  del 18  novembre 1998 e  la nota  n. 24148  del 22
dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della  legge 28 maggio 1981, n. 296,  da corrispondere ai
proprietari dei  bovini abbattuti perche' infetti  di tubercolosi, di
brucellosi  e  di leucosi  enzootica  dei  bovini, confermata  in  L.
663.000 a capo, con decorrenza  dal 1 gennaio 1998, rimane confermata
con decorrenza  1 gennaio  1999 per gli  animali abbattuti  nel corso
dell'anno 1999.
  2.  La  misura  massima dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio  1981, n. 296, da corrispondere per
i  bovini quando  le carni  ed i  visceri debbono  essere interamente
distrutti,  confermata  in L.  1.216.000  a  capo, con  decorrenza  1
gennaio 1998 rimane confermata con  decorrenza 1 gennaio 1999 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999.
  3.  La  misura  massima dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della  legge 28 maggio 1991, n. 296,  da corrispondere ai
proprietari dei  bufalini abbattuti  perche' infetti  di tubercolosi,
brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza
dal 1  gennaio 1998 rimane  confermata con decorrenza 1  gennaio 1999
per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999.
  4.  La  misura  massima dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio  1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini  quando le carni  ed i visceri debbono  essere interamente
distrutti, confermata  in L. 1.230.000  a capo, con decorrenza  dal 1
gennaio 1998 rimane confermata con  decorrenza 1 gennaio 1999 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999.
  5. La misura di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e' aumentata del 50% per
capo, negli  allevamenti bovini e  bufalini che non superano  i dieci
capi.
  6.  Le  tabelle allegate  al  presente  decreto, gia'  allegate  al
decreto interministeriale  22 gennaio  1998 dove sono  determinate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina  infetti  e  abbattuti   o  abbattuti  e  distrutti  restano
invariate.