IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608 il quale stabilisce  che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle  commissioni  provindali della  manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996  n. 608,  concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali  e contributi  delle  giornate di  lavoro prestate  dai
lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale 2  marzo 1971  con i quale  e' stata
approvata  la deliberazione  del 13  novembre 1970  della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Chieti;
  Vista  la  deliberazione del  14  febbraio  1997 della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3  febbraio 1970, n.  7 convertito con  modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
dascun capo di  bestiame nella provincia di  Chieti, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta  nella   deliberazione  datata   14  febbraio   1997  della
commissione  provinciale per  la  manodopera agricola  di Chieti,  ai
sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15,  della legge 28 novembre 1996,
n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubbilca italiana.
   Roma, 10 giugno 1998
                                                    Il Ministro: Treu