IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provindali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996 n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971 con i quale e' stata approvata la deliberazione del 13 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Chieti; Vista la deliberazione del 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per dascun capo di bestiame nella provincia di Chieti, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Chieti, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbilca italiana. Roma, 10 giugno 1998 Il Ministro: Treu