IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavo ro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cocoerativa appresso indi cata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facolta' di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-98; Sentito il parere della commissione centrale per le coope rative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998; Decreta: La societa' cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2: societa' cooperativa agricola "Oleificio coop.vo S. Antonio alla Macchia", con sede in S. Pancrazio Salentino, costituita per rogito dott. Vincenzo Resta in data 25 settembre 1973, repertorio n. 58870, registro societa' n. 1200 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 741/139680. Brindisi, 29 maggio 1998 Il direttore: Marzo