IL DIRETTORE
               DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             DI BRINDISI
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il decreto  direttoriale del  6 marzo  1996 della  direzione
generale  della  cooperazione,  che   ha  decentrato  alle  direzioni
provinciali del lavo ro  l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza  nomina  di liquidatore  ai  sensi  dell'art. 2544  del  codice
civile, comma primo;
  Visto  il verbale  di  ispezione ordinaria  eseguita nei  confronti
della societa' cocoerativa appresso indi  cata, da cui risulta che la
stessa  trovasi nelle  condizioni  previste dal  citato  art. 2544  e
dall'art. 2 della  legge n. 400/1975, stante la  coesistenza di detti
presupposti lo scrivente, avvalendosi della facolta' di cui alla nota
ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per
ispezione ordinaria biennio 1997-98;
  Sentito il parere della commissione centrale per le coope rative di
cui alla  circolare n. 33 del  7 marzo 1996, espresso  nella riunione
del 4 febbraio 1998;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base
al combinato disposto dall'art. 2544  del codice civile e della legge
17 luglio 1975, n. 400, art. 2:
  societa' cooperativa  agricola "Oleificio  coop.vo S.  Antonio alla
Macchia", con sede  in S. Pancrazio Salentino,  costituita per rogito
dott. Vincenzo Resta in data  25 settembre 1973, repertorio n. 58870,
registro societa'  n. 1200  del tribunale di  Brindisi -  B.U.S.C. n.
741/139680.
    Brindisi, 29 maggio 1998
                                                  Il direttore: Marzo