IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Vista l'ordinanza n. 2791 in  data 15 giugno 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  141 del  19 giugno
1998;
  Visto il comma  1 dell'art. 2 della legge 28  ottobre 1986, n. 730,
con   il  quale   il   Ministero  dei   lavori  pubblici   provvedeva
all'attuazione  degli interventi  per  la  realizzazione delle  opere
necessarie per  la salvaguardia degli  abitati nei comuni  di Assisi,
Frosinone, Torrice ed Arnara, dichiarati di interesse nazionale;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Considerato che, ai sensi dell'art.  2 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, sono stati disposti  finanziamenti di interventi su frane nei
comuni  di  Assisi,   Frosinone,  Torrice  e  Arnara   con  un  onere
complessivo di lire  30 miliardi a carico del  Fondo della protezione
civile;
  Considerato  che i  fondi  sono stati  trasferiti  al Ministro  dei
lavori  pubblici che  con  decreto n.  2153 del  7  dicembre 1987  ha
successivamente destinato la  somma di lire 10 miliardi  a favore del
provveditorato alle  opere pubbliche  dell'Umbria per  gli interventi
relativi alla frana di Assisi;
  Considerato  che sullo  stanziamento  di lire  10 miliardi  risulta
ancora disponibile la somma di lire 8373 milioni;
  Visto  il decreto-legge  30  gennaio 1998,  n.  6, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 30 marzo  1998, n. 61,  recante ulteriori
interventi in favore  delle zone terremotate delle  regioni Marche ed
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi; e in particolare
l'art. 14, comma 11;
  Considerato che la  crisi sismica che ha interessato  l'Umbria e le
Marche a  partire dal  26 settembre 1997  ha aggravato  la situazione
statica del corpo di frana e  degli edifici su esso ricadenti, il cui
risanamento rientra  pertanto nel  piano di cui  alla legge  30 marzo
1998, n. 61;
  Visti  gli esiti  della  riunione tenutasi  presso il  dipartimento
della  protezione  civile   il  16  giugno  1998   alla  quale  hanno
partecipato  rappresentanti  della  regione  Umbria,  del  comune  di
Assisi, del  Dipartimento della protezione civile  e del provveditore
alle opere pubbliche della regione Umbria;
  Su  proposta  del sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria con la somma di
cui in  premessa pari  a lire  8373 milioni  provvede entro  tre mesi
dalla data della presente ordinanza ed utilizzando anche le indagini,
gli   studi  ed   altri  elaborati   disponibili,  al   completamento
dell'indagini  e alla  progettazione degli  interventi relativi  alla
sistemazione idrogeologica del versante in frana del comune di Assisi
in  localita'  Ivanchic,  nonche'  all'individuazione  degli  edifici
immediatamente  recuperabili, o  da  recuperare successivamente  agli
interventi relativi alla frana ovvero da demolire.
  2.  Sulla  base  della  progettazione  di cui  al  comma  1  previa
conferenza di servizi fra gli enti interessati saranno individuate le
opere da  realizzare con  i fondi del  Ministero dei  lavori pubblici
ancora  disponibili e  quelli da  realizzare con  ulteriori fondi  da
reperire nell'ambito delle  risorse di cui alla legge  30 marzo 1998,
n. 61.
  3. Per  le attivita' di cui  al comma 1 il  provveditore alle opere
pubbliche si avvale  delle procedure di cui all'art.  14, della legge
30 marzo 1998, n. 61.
  4.  Per   la  ricostruzione   o  la   riparazione  dei   danni  con
miglioramento sismico  degli edifici  pubblici e privati  distrutti o
danneggiati,  i benefici  di cui  alla legge  30 marzo  1998, n.  61,
verranno  applicati con  cadenza temporale  connessa alle  situazioni
individuate con l'attivita' di cui al comma 1.