IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca; Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1996 e 19 febbraio 1997, recanti modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995; Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/1996 e 1997/1999, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997; Avuto riguardo per le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate fino al 1996 dalla medesima regione nell'ambito del programma regionale di sviluppo del comparto peschereccio; Considerato che sulla base delle medesime intese la regione Sardegna ha in corso l'emanazione di una propria circolare, che sara' pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna, concernente l'invito alle ditte interessate ad inoltrare istanza al Ministero per le politiche agricole; Ritenuta la necessita' di prorogare i termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione delle citate iniziative finanziate dalla regione Sardegna; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 25 marzo 1998, hanno reso, alla unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione al Ministero per le politiche agricole delle istanze di nulla osta di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 19 febbraio 1997 si intende prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 151