IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concemente: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante: "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data 30 aprile 1998; Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998; Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola; d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunita' europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987; e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree; f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative; g) per prove di valutazione conclusive, le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.