IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: "Istituzione del
Ministero   dell'universita'   e    della   ricerca   scientifica   e
tecnologica";
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concemente: "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
  Vista la legge 5 febbraio  1992, n. 104, riguardante: "legge quadro
per l'assistenza,  l'integrazione sociale  e i diritti  delle persone
handicappate";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per
lo snellimento  della attivita' amministrativa e  dei procedimenti di
decisione e di controllo";
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica del  21  luglio  1997, n.  245,  recante:
"Regolamento in materia di  accessi all'istruzione universitaria e di
connesse attivita' di orientamento";
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data
30 aprile 1998;
  Visti i  pareri delle commissioni  parlamentari della Camera  e del
Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998;
  Vista la  nota n. 27962/BL del  22 maggio 1998 del  Ministero della
pubblica istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
  a)  per corso  di  laurea,  il corso  di  laurea  in scienze  della
formazione  primaria di  cui  all'art.  3, comma  2,  della legge  19
novembre 1990, n. 341;
  b)  per  scuola,  la scuola  di  specializzazione  all'insegnamento
secondario di cui all'art. 4, comma  2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
  c) per  obiettivo formativo,  l'insieme di attitudini  e competenze
caratterizzanti   il   profilo  professionale   dell'insegnante,   da
sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
  d)  per  credito formativo,  la  definizione  adottata nel  Sistema
europeo  di  trasferimento  di  crediti  accademici  nelle  Comunita'
europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15
giugno 1987;
  e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di
attivita' didattiche di cui alle aree 1  e 2 di cui agli allegati B e
C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
  f)  per   tirocinio,  le   esperienze  svolte   presso  istituzioni
scolastiche  al  fine  dell'integrazione tra  competenze  teoriche  e
competenze operative;
  g)   per  prove   di  valutazione   conclusive,  le   modalita'  di
accertamento dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.