IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto lo statuto del collegio Ghislieri di Pavia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1062, e successive modificazioni; Visto l'art. 22 dello statuto; Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 168; Visto l'art. 21, comma 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 13 e l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il verbale in data 16 dicembre 1997 con il quale il consiglio di amministrazione del collegio ha deliberato di modificare il citato art. 22; Considerato che la modifica all'art. 22 dello statuto si rende necessaria per conformare il piu' volte citato art. 22 alla nuova normativa che consente la realizzazione, entro termini abbreviati, dei provvedimenti concernenti acquisti e l'accettazione di lasciti o donazioni; Considerata, pertanto, l'opportunita' di accogliere la predetta richiesta; Decreta: L'art. 22 dello statuto del collegio Ghislieri di Pavia e' modificato ed approvato nel testo seguente: "Debbono essere presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione: 1) i preventivi e consuntivi annuali; 2) i regolamenti di amministrazione e gli organici del personale; 3) le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio immobiliare e contrazioni di mutui, nei limiti previsti dall'art. 51 del testo unico sull'istruzione universiatria e successive modificazioni di cui all'art. 9-bis della legge 22 dicembre 1969, n. 952; 4) i contratti d'affitto eccedenti la durata minima prevista dalle leggi in vigore; 5) le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie; 6) le deliberazioni intorno a oggetto estranei alla Fondazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 1998 Il Ministro: Berlinguer