IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11 Visto i decreti ministeriali del 7 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995 e del 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997; recanti "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in relazioni industriali"; Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1994/1996, che per l'Universita' di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in diritto sindacale e relazioni industriali; Rilevata quindi la necessita' di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni accademici 1994/1996, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 375 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Diploma universitario in diritto sindacale e relazioni industriali Art. 376. Istituzione del diploma universitario Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Parma e' istituito il diploma universitario in diritto sindacale e relazioni industriali. Diritto sindacale e relazioni industriali: Il corso di diploma persegue l'obiettivo di fornire conoscenze di metodo, culturali e professionali, necessarie alla formazione di operatori in relazioni industriali e gestori delle risorse umane nelle imprese private e pubbliche, nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori; esperti nel campo delle politiche del lavoro nella pubblica amministrazione. Il corso di studi ha durata biennale e comprende un periodo di pratica professionale da un minimo di quattro ad un massimo di sei mesi. L'iscrizione ai corsi e' regolata dalle leggi di accesso agli studi. Il numero di studenti iscritti, e la loro eventuale selezione, su proposta del consiglio del corso di diploma e con il parere conforme del consiglio della facolta' di giurisprudenza, e' determinato, per ogni anno, dal senato accademico, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in diritto sindacale e relazioni industriali. Art. 377. Articolazione del corso degli studi Il corso degli studi e' articolato in un primo anno, volto fondamentalmente a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere piu' specificatamente professionale. L'attivita' didattica complessiva ammonta ad almeno seicento ore, comprensive di lezioni, esercitazioni seminari e ogni altra iniziativa didatticoscientifica che il consiglio del corso di diploma riterra' opportuna nell'interesse degli studi. Art. 378. Pratica professionale Nel corso del biennio lo studente deve partecipare ad attivita' professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche, agenzie di servizio, imprese, associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo modalita' e tempi da definirsi in apposite convenzioni in conformita' con i requisiti e con le condizioni stabilite dalla struttura didatticoscientifica di riferimento. La durata di tali attivita' puo' variare da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 mesi. Art. 379. Anno di formazione di base Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque insegnamenti, per un impegno didattico di almeno duecentottanta ore, che rientrino nelle seguenti aree disciplinari: 1) Area economica: Economia politica - P01A; Economia industriale - P01I; Economia del lavoro - P01B; Economia aziendale - P02A. 2) Area giuridica: Istituzioni di diritto pubblico - N09X; Istituzioni di diritto privato - N01X; Diritto del lavoro - N07X; Diritto comparato del lavoro - N07X. 3) Area sociologica e delle relazioni industriali: Storia del movimento sindacale - M04X; Sociologia del lavoro - Q05C; Relazioni industriali - Q05C; Storia delle dottrine politiche - Q0lB. I cinque insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, tre nelle prime due e due nella terza. Tale scelta e' operata dal consiglio di facolta', su proposta del consiglio del corso di diploma, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi. Entro il primo anno lo studente deve, inoltre, sostenere un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di word processor, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese. A tal fine sono messe a disposizione degli studenti adeguate strutture didattiche, nonche' i centri di facolta' e d'Ateneo. Art. 380. Anno professionale Per sostenere gli esami del secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio dell'anno precedente. Il secondo anno comprende otto insegnamenti semestrali (quattro nel primo e quattro nel secondo semestre), per un'attivita' didattica complessiva di almeno trecentoventi ore. Quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti tra le discipline non inserite nel piano di studi predeterminato in base all'art. 379 e tra le ulteriori seguenti materie: Diritto sindacale - N07X; Organizzazione del lavoro - P02D; Politica economica - P01B; Psicologia del lavoro - M11C; Scienza dell'amministrazione - Q02X; Teoria e politica del lavoro - Q05C; Diritto della previdenza sociale - Q04X; Storia dell'industria - P03X. Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici, organizzati (dalla struttura didattica competente che ne stabilisce modalita' di svolgimento, durata e forme di controllo), mediante le convenzioni di cui all'art. 378 in collaborazione con dirigenti o professionisti esperti nei rispettivi ambiti di provenienza, italiani e stranieri. Gli altri quattro insegnamenti vengono scelti, di anno in anno, dal consiglio di diploma tra le materie sopra elencate non inserite nel piano di studi, nonche' tra gli insegnamenti attivati entro il seguente elenco: Analisi delle politiche pubbliche - Q02X; Demografia - S03A; Diritto bancario - N05X; Diritto del lavoro e della previdenza sociale - N07X; Diritto internazionale del lavoro - N14X; Diritto sindacale e relazioni industriali - N07X; Economia del territorio - P01J; Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - P02A; Economia dell'integrazione europea - P01G; Economia dei settori produttivi - P01I; Formazione e politiche delle risorse umane - Q05C; Istituzioni di diritto privato italiano e comparato - N02X; Organizzazione aziendale - P02D; Organizzazione e comportamento giudiziario - Q02X; Organizzazione e gestione delle risorse umane - P02D; Organizzazione politica europea - Q02X; Partiti politici e gruppi di pressione - Q02X; Politica sociale - Q05A; Politica economica europea - P01B; Psicologia giuridica - M11B; Scienza dell'amministrazione - Q02X; Scienza delle finanze - P01C; Sistema politico italiano - Q02X; Sistemi sociali comparati - Q05A; Sociologia dei gruppi - Q05A; Sociologia della sicurezza sociale - Q05A; Sociologia dello sviluppo - Q05A; Sociologia dell'ambiente - Q05D; Sociologia della comunicazione - Q05B; Sociologia delle relazioni etniche - Q05D; Sociologia delle relazioni industriali - Q05E; Sociologia industriale - Q05C; Sociologia politica - Q05E; Storia contemporanea - M04X; Statistica economica - S02X; Statistica sociale - S03B; Storia del lavoro - M04X; Storia della scienza - M08E; Teoria dell'organizzazione - Q02X; Teoria e politica del lavoro - Q05C; Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa - Q05B. Art. 381. Norma finale L'esame finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato (o breve tesi di diploma) su un argomento assegnato dal titolare di una delle materie obbligatorie del secondo anno di corso, con riferimento ad uno specifico contenuto professionale nell'area prescelta, integrato da un colloquio a carattere interdisciplinare sul contenuto dei relativi insegnamenti e seminari. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver frequentato regolarmente tutti i corsi e superato i relativi esami, nonche' le prove pratiche e linguistiche. Inoltre, deve presentare la o le dichiarazioni attestanti la sua partecipazione alle attivita' professionali esterne, con specificazione delle mansioni affidategli e una valutazione positiva delle medesime. Art. 382 Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza Il diplomato in relazioni industriali puo' essere iscritto al secondo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti comuni, a condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano ritenuti equivalenti, nonche' di altri due esami, anche se non presenti nel piano di studi delle facolta'. Due esami semestrali equivalgono normalmente a un esame annuale, ma il consiglio di facolta' puo' stabilire, qualora ricorrano determinate condizioni e compatibilita', l'equivalenza tra un esame semestrale e un esame annuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 1 giugno 1998 Il rettore: Occhiocupo