IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11
  Visto  i decreti  ministeriali del  7 marzo  1994 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995 e  del 13 marzo 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997; recanti
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
al diploma universitario in relazioni industriali";
  Viste le proposte di modifica  dello Statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  30 dicembre
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 29 febbraio 1996,
con  cui, previo  parere  del Consiglio  universitario nazionale,  e'
stato approvato  il piano di  sviluppo dell'Universita' per  gli anni
1994/1996,  che  per l'Universita'  di  Parma  prevede, tra  l'altro,
l'istituzione  del  diploma  universitario  in  diritto  sindacale  e
relazioni industriali;
  Rilevata  quindi  la  necessita'  di accogliere  la  richiesta  dei
competenti organi  accademici compresa  nel citato piano  di sviluppo
dell'Universita'  per gli  anni  accademici 1994/1996,  in deroga  al
termine  triennale di  cui all'ultimo  comma dell'art.  17 del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo  l'art. 375  e con  conseguente slittamento  della numerazione
successiva, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
             Diploma universitario in diritto sindacale
                       e relazioni industriali
                              Art. 376.
                Istituzione del diploma universitario
  Presso la  facolta' di giurisprudenza dell'Universita'  di Parma e'
istituito il  diploma universitario in diritto  sindacale e relazioni
industriali.
  Diritto sindacale e relazioni industriali:
  Il corso di  diploma persegue l'obiettivo di  fornire conoscenze di
metodo,  culturali e  professionali,  necessarie  alla formazione  di
operatori  in relazioni  industriali  e gestori  delle risorse  umane
nelle imprese  private e  pubbliche, nelle associazioni  di categoria
dei  datori di  lavoro  e  dei lavoratori;  esperti  nel campo  delle
politiche del lavoro nella pubblica amministrazione.
  Il corso  di studi  ha durata  biennale e  comprende un  periodo di
pratica professionale  da un minimo di  quattro ad un massimo  di sei
mesi.
  L'iscrizione  ai corsi  e'  regolata dalle  leggi  di accesso  agli
studi.
  Il numero di  studenti iscritti, e la loro  eventuale selezione, su
proposta del consiglio del corso di  diploma e con il parere conforme
del consiglio  della facolta' di giurisprudenza,  e' determinato, per
ogni anno, dal senato accademico, in base ai criteri generali fissati
dal  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica.
  Al compimento degli  studi viene conseguito il  titolo di diplomato
in diritto sindacale e relazioni industriali.
                              Art. 377.
                 Articolazione del corso degli studi
  Il  corso  degli  studi  e'  articolato in  un  primo  anno,  volto
fondamentalmente a fornire una preparazione  di base, e in un secondo
anno di carattere piu' specificatamente professionale.
  L'attivita' didattica  complessiva ammonta ad almeno  seicento ore,
comprensive  di   lezioni,  esercitazioni   seminari  e   ogni  altra
iniziativa didatticoscientifica che il consiglio del corso di diploma
riterra' opportuna nell'interesse degli studi.
                              Art. 378.
                        Pratica professionale
  Nel corso  del biennio  lo studente  deve partecipare  ad attivita'
professionali o  di ricerca presso istituzioni  pubbliche, agenzie di
servizio, imprese, associazioni  di categoria dei datori  di lavoro e
dei lavoratori,  secondo modalita' e  tempi da definirsi  in apposite
convenzioni  in  conformita' con  i  requisiti  e con  le  condizioni
stabilite dalla struttura didatticoscientifica di riferimento.
  La durata di tali attivita' puo' variare  da un minimo di 4 fino ad
un massimo di 6 mesi.
                              Art. 379.
                      Anno di formazione di base
  Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque
insegnamenti, per un impegno  didattico di almeno duecentottanta ore,
che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:
  1) Area economica:
   Economia politica - P01A;
   Economia industriale - P01I;
   Economia del lavoro - P01B;
   Economia aziendale - P02A.
  2) Area giuridica:
   Istituzioni di diritto pubblico - N09X;
   Istituzioni di diritto privato - N01X;
   Diritto del lavoro - N07X;
   Diritto comparato del lavoro - N07X.
  3) Area sociologica e delle relazioni industriali:
   Storia del movimento sindacale - M04X;
   Sociologia del lavoro - Q05C;
   Relazioni industriali - Q05C;
   Storia delle dottrine politiche - Q0lB.
  I  cinque insegnamenti  devono  essere scelti  nelle suddette  aree
disciplinari, tre nelle  prime due e due nella terza.  Tale scelta e'
operata  dal consiglio  di facolta',  su proposta  del consiglio  del
corso  di diploma,  in applicazione  di quanto  disposto dal  secondo
comma  dell'art.   11  della   legge  n.  341/1990,   all'atto  della
predisposizione del manifesto annuale degli studi.
  Entro  il  primo  anno  lo studente  deve,  inoltre,  sostenere  un
colloquio  diretto ad  accertare la  conoscenza della  lingua inglese
nonche' due prove  scritte di composizione o  elaborazione testi, con
l'uso di word processor, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua
inglese. A tal fine sono messe a disposizione degli studenti adeguate
strutture didattiche, nonche' i centri di facolta' e d'Ateneo.
                              Art. 380.
                          Anno professionale
  Per  sostenere gli  esami del  secondo anno  lo studente  deve aver
superato  tutti  gli  esami,  le  prove  ed  il  colloquio  dell'anno
precedente.
  Il secondo anno comprende otto insegnamenti semestrali (quattro nel
primo  e quattro  nel secondo  semestre), per  un'attivita' didattica
complessiva di  almeno trecentoventi  ore. Quattro  insegnamenti sono
obbligatori e devono essere scelti tra le discipline non inserite nel
piano di studi predeterminato in base all'art. 379 e tra le ulteriori
seguenti materie:
   Diritto sindacale - N07X;
   Organizzazione del lavoro - P02D;
   Politica economica - P01B;
   Psicologia del lavoro - M11C;
   Scienza dell'amministrazione - Q02X;
   Teoria e politica del lavoro - Q05C;
   Diritto della previdenza sociale - Q04X;
   Storia dell'industria - P03X.
  Lo  studente   deve  inoltre  seguire  i   seminari  specialistici,
organizzati (dalla  struttura didattica competente che  ne stabilisce
modalita' di svolgimento,  durata e forme di  controllo), mediante le
convenzioni di  cui all'art.  378 in  collaborazione con  dirigenti o
professionisti esperti nei rispettivi ambiti di provenienza, italiani
e stranieri.
  Gli altri quattro insegnamenti vengono scelti, di anno in anno, dal
consiglio di diploma  tra le materie sopra elencate  non inserite nel
piano  di  studi, nonche'  tra  gli  insegnamenti attivati  entro  il
seguente elenco:
   Analisi delle politiche pubbliche - Q02X;
   Demografia - S03A;
   Diritto bancario - N05X;
   Diritto del lavoro e della previdenza sociale - N07X;
   Diritto internazionale del lavoro - N14X;
   Diritto sindacale e relazioni industriali - N07X;
   Economia del territorio - P01J;
  Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - P02A;
   Economia dell'integrazione europea - P01G;
   Economia dei settori produttivi - P01I;
   Formazione e politiche delle risorse umane - Q05C;
  Istituzioni di diritto privato italiano e comparato - N02X;
   Organizzazione aziendale - P02D;
   Organizzazione e comportamento giudiziario - Q02X;
   Organizzazione e gestione delle risorse umane - P02D;
   Organizzazione politica europea - Q02X;
   Partiti politici e gruppi di pressione - Q02X;
   Politica sociale - Q05A;
   Politica economica europea - P01B;
   Psicologia giuridica - M11B;
   Scienza dell'amministrazione - Q02X;
   Scienza delle finanze - P01C;
   Sistema politico italiano - Q02X;
   Sistemi sociali comparati - Q05A;
   Sociologia dei gruppi - Q05A;
   Sociologia della sicurezza sociale - Q05A;
   Sociologia dello sviluppo - Q05A;
   Sociologia dell'ambiente - Q05D;
   Sociologia della comunicazione - Q05B;
   Sociologia delle relazioni etniche - Q05D;
   Sociologia delle relazioni industriali - Q05E;
   Sociologia industriale - Q05C;
   Sociologia politica - Q05E;
   Storia contemporanea - M04X;
   Statistica economica - S02X;
   Statistica sociale - S03B;
   Storia del lavoro - M04X;
   Storia della scienza - M08E;
   Teoria dell'organizzazione - Q02X;
   Teoria e politica del lavoro - Q05C;
   Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa - Q05B.
                              Art. 381.
                             Norma finale
  L'esame  finale consiste  nella presentazione  e discussione  di un
elaborato (o  breve tesi  di diploma) su  un argomento  assegnato dal
titolare di una delle materie obbligatorie del secondo anno di corso,
con riferimento  ad uno  specifico contenuto  professionale nell'area
prescelta, integrato  da un  colloquio a  carattere interdisciplinare
sul  contenuto  dei  relativi  insegnamenti e  seminari.  Per  essere
ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver frequentato
regolarmente tutti  i corsi e  superato i relativi esami,  nonche' le
prove  pratiche e  linguistiche.  Inoltre, deve  presentare  la o  le
dichiarazioni  attestanti   la  sua  partecipazione   alle  attivita'
professionali esterne, con  specificazione delle mansioni affidategli
e una valutazione positiva delle medesime.
                              Art. 382
          Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza
  Il  diplomato  in relazioni  industriali  puo'  essere iscritto  al
secondo  anno  del   corso  di  laurea  in   giurisprudenza,  con  il
riconoscimento  degli esami  sostenuti negli  insegnamenti comuni,  a
condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano
ritenuti  equivalenti,  nonche' di  altri  due  esami, anche  se  non
presenti  nel piano  di studi  delle facolta'.  Due esami  semestrali
equivalgono  normalmente  a un  esame  annuale,  ma il  consiglio  di
facolta' puo'  stabilire, qualora ricorrano determinate  condizioni e
compatibilita',  l'equivalenza tra  un  esame semestrale  e un  esame
annuale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 1 giugno 1998
                                               Il rettore: Occhiocupo