IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui all'art. 10, lettere b) e c), al finanziamento di programmi di costruzione di case per lavoratori; Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che rimette a questo comitato l'indicazione dei criteri per il riparto delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica tra le regioni; Visto l'art. 3, comma 1, lettera q), della medesima legge, che riserva il 2% dei finanziamenti complessivi ad interventi straordinari per le esigenze piu' urgenti anche in relazione a pubbliche calamita'; Visto l'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che proroga il versamento dei contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963, per la parte a carico del datore di lavoro, sino al 31 dicembre 1998; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che, al comma 4, destina a copertura dell'onere relativo una quota, non inferiore al 10%, dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963, relativi agli anni 1996-1997 e 1998, al netto delle risorse di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978, demandando al Ministro dei lavori pubblici di proporre a questo comitato, sentite le regioni, la relativa ripartizione; Visto il decreto n. 107/Segr. del 6 aprile 1998 con il quale il Ministro dei lavori pubblici formula la proposta di cui all'art. 7 del provvedimento normativo richiamato al comma precedente; Preso atto che i contributi introitati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 60/1963 sono stati quantificati, sulla base delle rendicontazioni della Cassa depositi e prestiti, in lire 1.635 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.166 miliardi per l'anno 1997 e sono stati stimati dal segretariato generale del CER in lire 850 miliardi per l'anno 1998; Preso atto che, come risulta dal relativo verbale, nel corso della riunione tenuta il 5 marzo 1998 tra Ministro dei lavori pubblici, presidente della giunta regionale delle Marche e presidente della giunta regionale dell'Umbria e' stata fissata al 10% la percentuale di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998, ed e' stato convenuto di utilizzare, per il riparto dell'importo complessivo tra le due regioni, il peso adottato dall'art. 15, comma 2, della medesima legge n. 61/1998; Ritenuto, per un puntuale rispetto del dettato legislativo, di completare la proposta di cui sopra con la previsione di forme di conguaglio per il 1998, non appena accertata l'entita' dei contributi in questione effettivamente introitati in tale anno; Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, in attuazione del cap. I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali anche in materia di edilizia residenziale pubblica; Considerato che e' all'esame dell'VIII commissione della Camera un articolato concernente "disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili" e che, nel testo redatto il 29 aprile 1998, destina 600 miliardi in ragione d'anno per gli anni 1999-2000 e 2001, a valere sui contributi di cui alla legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-1998, ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei ceti meno abbienti; Ravvisata l'opportunita' di procedere ad un sollecito riparto dei contributi relativi al triennio considerato, al netto di accantonamenti congrui alle esigenze di cui al citato articolato, in modo da definire un quadro esaustivo delle assegnazioni anche in vista del richiamato conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni; Ravvisata nella medesima ottica l'opportunita' di delineare una panoramica aggiornata delle iniziative in tema di anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sperimentale; Delibera: 1. A valere sui contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963 relativi agli anni 1996-1997 e 1998 e considerati al netto della quota indicata all'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/1978 e' riservato alle regioni Marche e Umbria un importo complessivo di lire 358 miliardi da destinare al finanziamento del programma previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998. 2. L'importo di cui al punto precedente e' cosi' ripartito: lire 125 miliardi, pari al 35% dell'importo stesso, sono assegnati alla regione Marche; lire 233 miliardi, pari al residuo 65%, sono attribuiti alla regione Umbria. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, non appena la cassa depositi e prestiti avra' certificato l'entita' dei contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963 introitati nel 1998 ed ove necessario, formulera' a questo comitato proposte intese a garantire che l'importo complessivo riservato alle regioni Marche ed Umbria anche per tale anno corrisponda effettivamente all'indicata percentuale del 10%. Invita il Ministro dei lavori pubblici: a sottoporre a breve a questo comitato, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la proposta per il riparto dei contributi introitati nel triennio 1996-98, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 60/1963, al netto della quota come sopra riservata alle regioni Marche ed Umbria e previo accantonamento di un importo complessivo di 1.800 miliardi in vista della definitiva approvazione dell'articolato normativo richiamato in premessa; a riferire a questo comitato in ordine all'attuale stato di realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai connessi profili finanziari, nonche' in ordine alle concrete modalita' di utilizzo degli ulteriori accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/1978 ed ai programmi di sperimentazione di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 138