IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
unificazione  dei   Ministeri  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione  economica e  riordino delle  competenze del  Comitato
interministeriale per la programmazione  economica, a norma dell'art.
7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  di  detto  decreto  legislativo,  che
determina  le  nuove  competenze del  Provveditorato  generale  dello
Stato;
  Considerata la  necessita' di  una disciplina esplicativa  di dette
nuove   attribuzioni,  intesa   a   regolamentare,   in  materia   di
acquisizione di beni e  servizi, l'azione del Provveditorato generale
dello Stato a beneficio delle amministrazioni pubbliche;
  Tenuto  conto, in  particolare, della  necessita' di  disciplinare,
nell'ambito delle sue  funzioni generali, i compiti  di consulenza in
materia di appalti e contratti, di indirizzo e consulenza tecnica, di
indirizzo e verifica delle politiche  di spesa, al fine di assicurare
la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni
e servizi;
  Preso atto delle conclusioni della  commissione di studio di cui al
decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri 18  ottobre 1996
"per contrastare i  fenomeni di corruzione e  per migliorare l'azione
della  pubblica  amministrazione",   meglio  nota  come  "Commissione
Minervini",  la  quale, nella  relazione  redatta  a conclusione  dei
propri lavori, ha, tra  l'altro, approfondito gli aspetti concernenti
l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione, non mancando
di rilevare:
  a) l'inadeguatezza  delle strutture in materia  contrattuale presso
le  varie amministrazioni,  a  cui si  potra'  ovviare attraverso  la
costituzione di appositi ufficicontratti;
  b)  l'opportunita'   di  istituire  uffici  di   progettazione  con
competenze d'ordine tecnico;
  c)  l'opportunita' di  individuare  nell'ambito  del Ministero  del
tesoro un  organismo specializzato,  che possa  ovviare -  cosi' come
avviene  attualmente in  materia di  informatica presso  l'A.I.P.A. -
alla disomogeneita' ed eccessiva onerosita' dei prezzi praticati alle
varie amministrazioni  per l'acquisto  di beni e  servizi, attraverso
l'esercizio di un controllo di congruita' tecnicoeconomica;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 1) Nuove norme disciplinanti l'attivita' del P.G.S.
  L'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, trasforma
il Provveditorato  generale dello Stato da  struttura preminentemente
operativa per l'acquisizione di beni e servizi, in organo che:
  1. "... assicura la consulenza per  l'acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni dello Stato;
  2. su richiesta dei  dirigenti responsabili degli acquisti, procede
a controlli di qualita' ...;
  3. provvede altresi', su richiesta di amministrazioni dello Stato e
di  altre  amministrazioni  pubbliche,  all'esecuzione  di  specifici
programmi di  approvvigionamento di  beni e  servizi, anche  comuni a
piu' amministrazioni;
  4.  elabora  parametri  e  criteri in  materia  di  acquisizione  e
gestione  economica   delle  risorse   strumentali  da   parte  delle
amministrazioni  dello  Stato, anche  ai  fini  di valutazioni  sulla
congruita' dei prezzi;
  5.  esercita  le  attribuzioni   previste  dalla  legge  in  ordine
all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e  Zecca dello Stato, nonche'
in materia  di vigilanza  e controllo sulla  produzione dei  valori e
degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto".
  Salvo  che  per  il  compito  di   cui  al  punto  5,  le  restanti
attribuzioni determinano una diversa articolazione del Provveditorato
generale dello  Stato, nonche'  sostanziali cambiamenti  nei rapporti
tra  il  Provveditorato  generale  dello  Stato  stesso  e  le  varie
amministrazioni  dello  Stato  in  materia di  forniture  di  beni  e
servizi.
  La nuova articolazione delle competenze del Provveditorato generale
dello  Stato  si   colloca  nel  piano  generale   di  atuazione  del
decentramento amministrativo  perseguito dal  Governo e,  di recente,
specificamente avviato con  la legge 15 marzo 1997, n.  59, piu' nota
come "1 Legge Bassanini".
  In  sostanza, prende  concretamente  corpo,  nel settore  specifico
dell'acquisizione  di beni  e servizi,  l'opera di  individuazione di
"centri di  spesa" presso  le varie  amministrazioni dello  Stato, ai
quali  il  Provveditorato  generale  dello Stato  dovra'  fornire  il
proprio  supporto  di  competenza,  sia  in  materia  contrattuale  e
tecnica, che di  riscontro della omogeneita' e  congruita' dei prezzi
spuntati dalle singole amministrazioni.
 2. Attivita' di consulenza e supporto di qualita'.
  Il Provveditorato  generale dello Stato esercita  la propria azione
di supporto rivolta alle amministrazioni  dello Stato per le seguenti
attivita':
  a)   informazione  ed   aggiornamento   concernenti  la   normativa
comunitaria regolante l'acquisizione di beni e servizi;
  b) sviluppo delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
  c)  definizione  di  prescrizioni  tecniche, generali  e  per  casi
particolari, attraverso la predisposizione  e diffusione di specifici
capitolati;
    d) predisposizione di schemi di contratto;
  e)  attivita'  formativa rivolta  a  responsabili  e addetti  degli
ufficicontratti presso le varie amministrazioni;
  f) attivita' di  studio per la stesura di  regolamenti attuativi di
leggi  nonche'   per  lo  snellimento  di   procedure  amministrative
concernenti la gestione dei contratti;
  g) controllo  di congruita'  tecnicoeconomica dei  prezzi praticati
alle amministrazioni, se richiesto;
  h) controlli di qualita' dei beni e servizi, se richiesto;
  i)  indicazione  dei  prezzi  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
standard.
  I  diversi centri  di spesa  presso le  varie amministrazioni,  che
necessitino dell'intervento  del Provveditorato generale  dello Stato
relativamente   ai  servizi   sopra   elencati,  possono,   pertanto,
rivolgersi  direttamente a  detto ufficio,  che e'  in condizione  di
mettere a disposizione, sin d'ora, i seguenti supporti:
  ampia documentazione  relativa a prescrizioni tecniche  per settori
merceologici, che definiscono le caratteristiche dei prodotti;
  una struttura  tecnicooperativa per  l'analisi chimicomerceologica,
dei prodotti ivi compresi i  controlli di qualita', in grado altresi'
di disporre  accertamenti di varia natura,  di elaborare prescrizioni
tecniche  "ad  hoc"   e  di  eseguire  collaudi   delle  forniture  e
sopralluoghi  per progettare  l'ottimale sfruttamento  degli spazi  e
l'installazione di impianti tecnologici e apparecchiature varie;
  un   ufficio  studi   competente  in   materia  contrattuale,   con
particolare  riferimento  alla  normativa comunitaria  relativa  agli
acquisti  di  beni  e  servizi, per  l'esame  delle  problematiche  e
l'accertamento  della  conformita'  degli  atti di  gara  alle  norme
comunitarie e  nazionali disciplinanti gli appalti  pubblici, nonche'
per la  divulgazione di documentazioni esplicative,  delle procedure,
schemi di bandi di gara e di contratti;
  un  ufficio  studi  dell'andamento   dei  prezzi  di  mercato,  con
particolare riferimento  a prodotti  di maggiore  diffusione e  per i
principali  servizi,  che  puo'   contare  sulla  notevole  attivita'
contrattualistica posta in essere, sulle ricerche di mercato condotte
e sull'esperienza, in generale, acquisita in decenni di attivita' nel
settore;
  una struttura di  indirizzo e di consulenza per  la definizione dei
programmi di  acquisto e la  loro attuazione coordinata,  efficace ed
economica.
  A medio  termine, inoltre,  il Provveditorato generale  dello Stato
curera',  in collaborazione,  se opportuno,  con la  Scuola superiore
della pubblica  amministrazione e/o  altri qualificati  organismi, la
definizione  di attivita'  formative  rivolte  al personale  operante
nell'ambito   dei  centri   di  spesa   istituiti  presso   le  varie
amministrazioni  statali,  al  fine   di  illustrare  i  procedimenti
amministrativi e tecnici  che si possono seguire,  nel rispetto delle
normative  comunitaria   e  nazionale  vigenti.   Le  amministrazioni
interessate possono  rappresentare le  proprie esigenze  al riguardo,
rivolgendosi direttamente al Provveditorato generale dello Stato, che
all'occorrenza, potra'  strutturare anche  corsi specifici  presso le
amministrazioni stesse.
  Il   Provveditorato   generale   dello  Stato   offrira'   la   sua
collaborazione, inoltre, alla stesura  di regolamenti attuativi delle
recenti leggi n. 59 e n. 127 del 1997 (cosiddette leggi Bassanini) le
quali dettano norme  anche per la disciplina  degli appalti pubblici.
Curera', altresi', la  redazione di circolari che  illustrino in modo
analitico lo  sviluppo delle procedure  per l'acquisizione di  beni e
servizi,   che   saranno   diffuse   a   tutte   le   amministrazioni
aggiudicatrici; a tale scopo  sono istituiti presso il Provveditorato
stesso  specifici   gruppi  operativi   con  il  compito   di  tenere
collegamenti con le varie amministrazioni aggiudicatrici.
  3. Elaborazione di parametri e criteri in materia di acquisizione e
gestione economica delle risorse.
  Un compito particolarmente significativo affidato al Provveditorato
generale dello  Stato e'  l'elaborazione di  "parametri e  criteri in
materia   di  acquisizione   e  gestione   economica  delle   risorse
strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini
di valutazioni  sulla congruita'  dei prezzi". Non  appare, pertanto,
superfluo  sottolineare, l'esigenza,  di assicurare  - pur  nel pieno
rispetto dei principi di  attuazione del decentramento amministrativo
perseguito  dall'azione del  Governo  -  una sostanziale  omogeneita'
nella determinazione delle congruita'  economiche dei prezzi spuntati
dalle varie  amministrazioni appaltanti;  cio' al fine  di consentire
l'ovvio controllo della spesa per l'acquisizione di beni e servizi ed
evitare  dannosi e  ingiustificati sprechi  nell'utilizzo del  denaro
pubblico.
  A  tale   scopo,  i  responsabili  degli   acquisti  dovranno  fare
riferimento agli strumenti per la regolamentazione delle forniture di
beni  e  servizi,  gia'  approntati  o da  approntare  da  parte  del
Provveditorato generale dello Stato, in particolare:
  alle prescrizioni di  cui al decreto ministeriale  15 ottobre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 86 dell'11
aprile 1992,  con il  quale e' stata  determinata la  dotazione degli
uffici della pubblica amminstrazione;
  agli schemi di  capitolati relativi ad arredi per uffici  di cui al
decreto  ministeriale 22  settembre 1997,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 203  (supplemento ordinario) del 4  ottobre 1997, emesso
in attuazione dell'art. 6, comma 9,  della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito  dall'art. 44, comma 1, della  legge 23 dicembre
1994, n. 724;
  agli  altri  capitolati  tecnici  e/o parametri,  in  possesso  del
Provveditorato  generale  ed  a  disposizione  delle  amministrazioni
pubbliche richiedenti.
  Poiche'  i  capitolati  tecnici   ed  i  parametri  approntati  dal
Provveditorato generale dello Stato  costituiscono un riferimento per
i responsabili  degli acquisti delle varie  amministrazioni, dovranno
essere trasmessi al Provveditorato stesso,  ai fini di una preventiva
valutazione  ed  approvazione, i  capitolati  e  le prescrizioni  che
eventualmente si discostassero dagli standard emanati.
  Al fine di  poter dar corso alla sistematica azione  di indirizzo e
verifica  delle politiche  di  spesa -  indispensabile, tra  l'altro,
all'azione  di   determinazione  dei   criteri  di   acquisizione  ed
all'individuazione   di  fasce   di  prezzi   di  riferimento   -  il
Provveditorato  generale dello  Stato  si fara'  carico di  stabilire
regolari contatti  con le  amministrazioni appaltanti,  per acquisire
informazioni circa i prezzi spuntati  dai singoli centri di spesa, la
natura dei prodotti acquistati, la  loro destinazione e la rispettiva
composizione.
  Gli uffici erogatori di spesa  per l'acquisizione di beni e servizi
sono tenuti  ad agevolare  tale opera  di monitoraggio  espletato dal
Provveditorato   generale  dello   Stato  ed   a  fornire   tutte  le
informazioni e documentazione richieste.
  Dell'esito delle  verifiche operate presso i  vari enti appaltanti,
il  Provveditorato  generale  dello  Stato informera'  i  servizi  di
controllo  interno  delle  rispettive amministrazioni  (istituiti  ai
sensi  dell'art. 20  della legge  3  febbraio 1993,  n. 29),  nonche'
eventualmente altri competenti uffici, compresa la Corte di conti.
  Nell'ambito  delle attribuzioni  del Provveditorato  generale dello
Stato restano confermate le competenze ad autorizzare il passaggio di
carico  dei  beni  da  un'amministrazione  ad  un'altra,  nonche'  le
prerogative relative  alla cessione dei  beni mobili ed  il controllo
sulla gestione degli uffici dei consegnatari.
  Tutto quanto fin qui detto in materia di consulenza, di prezzi e di
controllo non trova applicazione in caso di prodotti informatici, sui
quali  deve   essere  sentita,  direttamente   dalle  amministrazioni
interessate,   l'Autorita'    per   l'informatica    nella   pubblica
amministrazione.
  4. Esecuzione,  su richiesta  di amministrazioni  dello Stato  o di
altre   amministrazioni   pubbliche,   di  specifici   programmi   di
approvvigionamento   di  beni   e  servizi,   anche  comuni   a  piu'
amministrazioni.
  I programmi  di approvvigionamento  di beni e  servizi in  corso da
parte  del  Provveditorato generale  dello  Stato  nel 1998,  saranno
svolti e portati a conclusione dal Provveditorato generale stesso con
i fondi gia'  a disposizione, per evitare disservizi  e confusione di
compiti. Anche  per quanto  concerne le utenze,  per l'anno  1998, le
relative spese faranno carico  al Provveditorato generale dello Stato
utilizzando gli  stanziamenti di  cui dispone nella  specifica unita'
previsionale di base.
  A   decorrere  dal   1999  e   a  regime,   gli  stanziamenti   per
l'acquisizione   di  beni   e  servizi   saranno  ripartiti   fra  le
amministrazioni  interessate per  l'effettuazione delle  spese finora
sostenute dal Provveditorato generale  dello Stato; le somme predette
saranno  allocate  nei  pertinenti centri  di  responsabilita'/unita'
previsionali di  base/capitoli. In  proposito si rinvia  alle recenti
istruzioni  emanate con  le circolari  relative all'assestamento  del
bilancio 1998 (n. 26 del 18 marzo 1998) e alle previsioni 1999 (n. 25
del 18 marzo 1998), in quanto compatibili con la presente direttiva.
  Per quanto  riguarda le utenze,  dall'anno 1999, le  relative spese
dovranno anch'esse  far carico alle rispettive  amministrazioni, alle
quali il Provveditorato generale dello Stato provvedera' a trasferire
i relativi contratti.
  Le  amministrazioni   che  intendano  affidare   al  Provveditorato
generale   dello   Stato   l'esecuzione   di   piani   specifici   di
approvvigionamento di beni  e servizi ai sensi dell'art.  3, comma 4,
del decreto legislativo  5 dicembre 1997, n. 430,  previa verifica da
parte delle  amministrazioni stesse dell'esistenza,  nelle pertinenti
unita'   previsionali  di   base,   dei  fondi   occorrenti  per   la
realizzazione   dei   programmi   medesimi,  possono   chiedere   che
l'attivita' relativa  agli acquisti  e alle forniture  venga eseguita
dal Provveditorato  generale dello  Stato nella veste  di funzionario
delegato.
  Cio' in attesa  che, con la riforma delle procedure  di spesa dello
Stato, siano  apprestate opportune soluzioni per  la regolamentazione
delle situazioni anzidette.
  Nell'esercizio  dei   poteri  cosi'  delegati,   il  Provveditorato
generale  dello Stato,  gestira'  tutte le  fasi  della procedura  di
approvvigionamento   di   beni   e  servizi   delle   amministrazioni
richiedenti, alle  quali gli stessi saranno  destinati, con l'obbligo
di rendere il  conto ai sensi degli  articoli 60 e 61  della legge di
contabilita' dell'art. 333 del relativo regolamento, nonche' ai sensi
dell'art. 9 del  decreto del Presidente della Repubblica,  n. 367 del
1994.
  Con le  stesse modalita' di  cui sopra, il  Provveditorato generale
dello Stato  e' competente  ad espletare  le procedure  relative alla
stipulazione di convenzioni o  contratti generali che interessino nel
loro complesso tutti i rami  dell'amministrazione (come ad esempio le
convenzioni generali  relative alle assicurazioni  degli autoveicoli,
l'erogazione dei  buoni pasto,  il rilascio  delle carte  di credito,
quale  strumento  di pagamento  in  determinati  casi previsti  dalla
legge), fino a diversa determinazione delle amministrazioni stesse.
  Per  quanto  attiene  alle  forniture di  carta  bianca,  stampati,
prodotti cartotecnici  e carte valori, nulla  e' innovato, permanendo
il monopolio  legale dell'Istituto  Poligrafico e Zecca  dello Stato.
Pertanto, le  amministrazioni dovranno continuare a  rivolgersi, come
di  consueto,  al  Provveditorato  generale ai  fini  delle  relative
ordinazioni, fermo  restando l'impegno della  spesa e il  pagamento a
carico delle amministrazioni medesime.
   Roma, 18 giugno 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi