Con decreto ministeriale n. 24505 del 19 maggio 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 marzo 1998, n. 52, in favore di 279 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC Linea tranviaria rapida - opere civili, con sede in Napoli, gia' beneficiari della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, punto c), della legge n. 608/1996, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998. E' autorizzato, altresi', l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24507 del 19 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itersud, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 17 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24508 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogeco - Compagnia generali costruzioni, con sede in Roma e unita' in Pescara per un massimo di 2 dipendenti e Roma per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1998 al 23 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 24 agosto 1998 al 23 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24509 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Braga di Braga Giorgio e C., con sede in Vinovo (Torino) e unita' in Vinovo (Torino) per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24510 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova OR, con sede in Omegna (Verbania) e unita' in Omegna (Novara) per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 dicembre 1997 al 10 giugno 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 giugno 1998 al 10 dicmebre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24511 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serritalia, con sede in Ginestra (Potenza) e unita' di Ginestra (Potenza) per un massimo di 44 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24512 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unita' di Gattico e Veruno (Novara) per un massimo di 94 dipendenti, e Milano per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24513 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Avellino per un massimo di 35 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24514 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' di Monteverde di Boiano (Campobasso) per un massimo di 239 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24515 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Avellino per un massimo di 9 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24516 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Simons di Simonelli Fausto & C., con sede in Roma e unita' di Torino per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24517 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spriral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina) per un massimo di 56 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24518 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. St.A.T., con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Beinsasco (Torino) per un massimo di 12 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 gennaio 1998 al 7 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24519 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in Colonnella (Teramo) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per un massimo di 1 dipendente, Colonnella (Teramo) per un massimo di 74 dipendenti, La Spezia per un massimo di 1 dipendente, Lanciano (Chieti) per un massimo di 1 dipendente, Pavia per un massimo di 1 dipendente, Pistoia per un massimo di 1 dipendente, Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) per un massimo di 1 dipendente, Ravenna per un massimo di 1 dipendente, Roseto (Teramo) per un massimo di 2 dipendenti, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24520 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Design proposte, con sede in Castelfranci (Avellino) e unita' di Castelfranci (Avellino) per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1998 al 3 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 agosto 1998 al 3 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24521 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C., con sede in Cazzago S. Martino (Brescia) e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia) per un massimo di 89 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L.. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 settembre 1998 al 1 marzo 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24522 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.P.A. Plast., con sede in Cazzago S. Martino (Brescia) e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia) per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L.. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 agosto 1998 al 4 febbraio 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24523 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unita' di Cremona per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24524 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unita' di Cremona per un massimo di 74 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbbraio 1998 al 20 febbraio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 23708/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24525 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24526 del 19 maggio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, della S.p.a. So.Farma. Morra, con sede in Roma e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. So.Farma. Morra, con sede in Roma e unita' di Milano, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1996 con decorrenza 21 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.