IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli interessi edaltri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonche' del coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione, e che il medesimo regime puo' essere esteso ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola; Decreta: 1. Il coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da applicare agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari indicati nel comma 1 del medesimo articolo, maturati dopo t giorni dall'emissione, e' determinato in base alla seguente formula: Pe(1+i) t/365 -Pe(1+(1-a)i) t/365 x=------------------------------------- ra dove: x = Coefficiente di rettifica; Pe = Prezzo di emissione i = (Pr/Pe) 365/n -1 con: Pr = prezzo di rimborso; n = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e quella di rimborso; t = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e il giorno nel quale vengono calcolati gli interessi ed altri proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume in ogni caso che t (maggiore o uguale a) 365; r = interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni dall'emissione pari a: Pe(1+i) t/365e' -Pe; con: t (maggiore o uguale a) 365; a = aliquota unitaria di prelievo applicabile agli interessi ed altri proventi del titolo. 2. Per i titoli indicati nel comma precedente, emessi anteriormente al 1 luglio 1998 ed aventi alla predetta data vita residua superiore a due anni, il prezzo di emissione di cui al comma 1 e' pari al prezzo originario di emissione maggiorato degli interessi ed altri proventi maturati fino al 30 giugno 1998 incluso, calcolati in regime di capitalizzazione composta o semplice sulla base di quanto stabilito nel prospetto di emissione; in mancanza di una previsione specifica nel prospetto di emissione, i predetti interessi ed altri proventi si considerano maturati in regime di capitalizzazione semplice. Relativamente ai titoli di cui al presente comma, per il calcolo del coefficiente di rettifica si assume altresi' che: n = numero di giorni intercorrenti fra il 30 giugno 1998 e la data di scadenza; t = numero dei giorni intercorrenti fra il 30 giugno 1998 e il giorno nel quale vengono calcolati i proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume in ogni caso che t maggiore o uguale a) 365; r = interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni successivi al 1 luglio 1998 incluso. 3. Ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ai titoli di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il corrispettivo della cessione, o il valore di rimborso, e il valore o costo di acquisto sono assunti entrambi al netto dei proventi maturati, determinati secondo le regole stabilite nei precedenti commi e senza l'applicazione del coefficiente di cui al comma 1. 4. Le norme del presente decreto si applicano anche alle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi muniti di un'unica cedola interessi avente la stessa durata del titolo. Per il calcolo del coefficiente di rettifica relativo a tali titoli, si assume che Pr comprende anche l'importo della cedola interessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi