IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di
seguito "testo Unico");
Visto l'articolo 6, comma 1, lett. a) del testo Unico, ai  sensi  del
quale  la  Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento dei rischi delle societa' di  gestione
del   risparmio   (di   seguito   "SGR")   nonche'   l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni  delle SGR  e  delle
societa' di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV");
Visto  l'art.  11,  comma  1, lettera a) del testo Unico, che demanda
alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare  la
nozione  di  gruppo  rilevante  ai  fini della verifica dei requisiti
previsti dall'art. 34, comma 1, lettera f);
Visto l'articolo 15, comma 5 del Testo Unico, ai sensi del  quale  la
Banca  d'Italia  definisce  per  le  SGR e le SICAV la partecipazione
qualificata e le soglie partecipative al superamento delle  quali  e'
dovuta  la comunicazione preventiva prevista dal comma 1 del medesimo
articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando  il
diritto  di  voto  spetta  o  e' attribuito a un soggetto diverso dal
socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio  del  diritto
di   voto;  le  procedure  e  i  termini  per  l'effettuazione  delle
comunicazioni;
Visto  l'articolo  33,  comma  2,  lett.  c)  del  Testo  Unico,  che
attribuisce  alla  Banca  d'Italia,  sentita la CONSOB, il compito di
stabilire le attivita' connesse e  strumentali  che  le  SGR  possono
svolgere;
Visto  l'articolo  34, comma 1, lett. c) del Testo Unico, che demanda
alla Banca  d'Italia  la  determinazione  dell'ammontare  minimo  del
capitale  sociale  versato delle SGR, nonche' il comma 3 del medesimo
articolo a norma del quale la  Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,
disciplina  la  procedura di autorizzazione delle SGR e le ipotesi di
decadenza dalla stessa;
Visto l'articolo 35 del Testo Unico, che  prevede  che  le  SGR  sono
iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
Visto  l'articolo  36,  comma 3 del Testo Unico, che attribuisce alla
Banca d'Italia, sentita  la  CONSOB,  il  compito  di  determinare  i
criteri   generali  per  la  redazione  e  il  contenuto  minimo  del
regolamento del fondo comune di investimento;
Visto  l'articolo  39  del  Testo Unico in materia di regolamento del
fondo comune;
Visto l'articolo 41, commi 2 e 3 del Testo Unico,  che  demanda  alla
Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  il compito di disciplinare le
condizioni e le procedure da rispettare per l'offerta  all'estero  di
quote  di  fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su
base individuale di portafogli di investimento, nonche' le condizioni
e le  procedure  per  il  rilascio  alle  SGR  dell'autorizzazione  a
prestare,  negli  altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al
mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;
Visto l'articolo 42, comma 2 del Testo Unico,  che  attribuisce  alla
Banca  d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di emanare le norme di
attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da
rispettare per l'offerta in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento  comunitari  rientranti  nel campo di applicazione delle
direttive in materia di organismi di investimento collettivo, nonche'
disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al  fine
di  assicurare  in  Italia  l'esercizio  dei diritti patrimoniali dei
partecipanti;
Visto l'articolo 43, comma 1, lett. c) del Testo Unico,  che  demanda
alla  Banca  d'Italia  la  determinazione  dell'ammontare  minimo del
capitale sociale delle SICAV nonche' il comma 2 del medesimo articolo
a norma del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione delle  SICAV,  le  ipotesi  di  decadenza
della  stessa e la documentazione che deve essere presentata dai soci
fondatori unitamente alla richiesta di autorizzazione;
Visto l'articolo 44 del Testo Unico,  in base al quale le SICAV  sono
iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
Visto  l'articolo  50,  commi  1  e  2 del Testo Unico, che prevedono
l'applicazione dell'articolo 41 alle SICAV nonche'  dell'articolo  42
all'offerta in Italia delle azioni di SICAV estere;
Sentita la CONSOB;
                                EMANA
l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
Esso  entra  in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1 luglio 1998
                                                Il governatore: FAZIO