IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo Unico"); Visto l'articolo 6, comma 1, lett. a) del testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi delle societa' di gestione del risparmio (di seguito "SGR") nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SGR e delle societa' di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV"); Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del testo Unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 34, comma 1, lettera f); Visto l'articolo 15, comma 5 del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce per le SGR e le SICAV la partecipazione qualificata e le soglie partecipative al superamento delle quali e' dovuta la comunicazione preventiva prevista dal comma 1 del medesimo articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni; Visto l'articolo 33, comma 2, lett. c) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di stabilire le attivita' connesse e strumentali che le SGR possono svolgere; Visto l'articolo 34, comma 1, lett. c) del Testo Unico, che demanda alla Banca d'Italia la determinazione dell'ammontare minimo del capitale sociale versato delle SGR, nonche' il comma 3 del medesimo articolo a norma del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione delle SGR e le ipotesi di decadenza dalla stessa; Visto l'articolo 35 del Testo Unico, che prevede che le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; Visto l'articolo 36, comma 3 del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento del fondo comune di investimento; Visto l'articolo 39 del Testo Unico in materia di regolamento del fondo comune; Visto l'articolo 41, commi 2 e 3 del Testo Unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare le condizioni e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nonche' le condizioni e le procedure per il rilascio alle SGR dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi; Visto l'articolo 42, comma 2 del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di emanare le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nel campo di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, nonche' disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti; Visto l'articolo 43, comma 1, lett. c) del Testo Unico, che demanda alla Banca d'Italia la determinazione dell'ammontare minimo del capitale sociale delle SICAV nonche' il comma 2 del medesimo articolo a norma del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione delle SICAV, le ipotesi di decadenza della stessa e la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente alla richiesta di autorizzazione; Visto l'articolo 44 del Testo Unico, in base al quale le SICAV sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; Visto l'articolo 50, commi 1 e 2 del Testo Unico, che prevedono l'applicazione dell'articolo 41 alle SICAV nonche' dell'articolo 42 all'offerta in Italia delle azioni di SICAV estere; Sentita la CONSOB; EMANA l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1 luglio 1998 Il governatore: FAZIO