IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "testo Unico"); VISTO l'art. 22, comma 1 del testo Unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti; VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del testo Unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; VISTO l'art. 201, comma 12 del testo Unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo Unico; SENTITA la Consob; EMANA l'unito regolamento in materia di modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Roma, 1 luglio 1998 Il governatore: FAZIO