IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
VISTO  il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (di seguito
"testo Unico");
VISTO l'art. 22, comma 1 del testo Unico, il quale prevede che, nella
prestazione dei servizi di investimento e  accessori,  gli  strumenti
finanziari  e  il  denaro  dei  singoli  clienti,  a qualunque titolo
detenuti  dall'impresa  di  investimento,   nonche'   gli   strumenti
finanziari  dei  singoli  clienti,  a qualunque titolo detenuti dalla
banca, costituiscono patrimonio  distinto  a  tutti  gli  effetti  da
quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;
VISTO  l'art.  6, comma 1, lett. b) del testo Unico, il quale prevede
che la Banca d'Italia disciplini  con  regolamento  le  modalita'  di
deposito  e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela;
VISTO l'art. 201, comma 12 del testo Unico, il quale prevede che agli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano  gli
articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo Unico;
SENTITA la Consob;
EMANA
l'unito  regolamento  in  materia  di  modalita'  di  deposito  e  di
subdeposito degli strumenti finanziari e  del  denaro  di  pertinenza
della clientela.
Il  regolamento  entra  in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a
24  del  Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai
sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Roma, 1 luglio 1998
                                                Il governatore: FAZIO