IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione della imposta regionale sulle attivita' produttive; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto del 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche Mod. 760, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Visto il decreto del 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione UNICO da presentarsi nel 1998, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Visto il decreto del 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Visto il decreto del 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle societa' di persone ed equiparate Mod. 750, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Visto il decreto del 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n.67 alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche Mod. 760-bis, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Visto il decreto del 15 maggio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, con il quale e' stato approvato il modello UNICO 98 NR che puo' essere presentato dai contribuenti non residenti in Italia che posseggono solo reddito fondiari e di lavoro dipendente; Visto l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate; Viste le convenzioni stipulate dal Ministero delle finanze con l'ABI e la Poste italiane S.p.a. in data, rispettivamente, 29 maggio e 28 maggio 1998, concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali; Considerato che occorre dare attuazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto 25 marzo 1998 di approvazione del modello di dichiarazione Mod. 760, nell'articolo 4 del decreto 30 marzo 1998 di approvazione del modello di dichiarazione UNICO, nell'articolo 3 del decreto 7 aprile 1998, di approvazione del modello di dichiarazione Mod. 750, nell'articolo del decreto 7 aprile 1998 di approvazione del modello di dichiarazione Mod. 760-bis, nell'articolo 3 del decreto 9 aprile 1998 di approvazione dei modelli per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e nell'articolo 5 del decreto 15 maggio 1998 di approvazione del modello di dichiarazione UNICO 98 NR. Decreta: Art. 1. I dati contenuti nei modelli UNICO, UNICO NR e nel modello IQ per la determinazione dell'acconto dovuto per il 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive presentati nel 1998 devono essere trasmessi, in via telematica, all'Amministrazione finanziaria dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalla "Poste italiane S.p.a." e dalle banche convenzionate osservando le specifiche tecniche previste nell'allegato A al presente decreto.