Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 6 ottobre 1997 e il 25 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). 1. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: A1) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1 gennaio 1998 il 60 anno di eta' e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 20.000.000 lordi riferito all'anno 1997, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni; A2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data del 1 gennaio 1998 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo "status di disoccupato" alla data del 31 maggio; A3) il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; B) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare al 1 gennaio 1998. Nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare: 2. i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1997; il possesso degli altri requisiti richiesti, di cui al precedente punto B). La richiestaautocertificazione dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1998 alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, gia' tenere conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente. (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; b) 5,5 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I. (Omissis).