Il  comune di  CALCI (provincia  di Pisa)  ha adottato  la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
   (Omissis).
  di  determinare,  per  l'anno  1998, per  le  ragioni  espresse  in
premessa e che qui vengono  richiamate integralmente, le misure delle
aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso:
  a)  4,5  per  mille  per   i  fabbricati  destinati  ad  abitazione
principale del soggetto passivo e  dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune;
    b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
  di  dare   atto  che  la  detrazione   d'imposta  per  l'abitazione
principale, di cui  al comma 55 dell'art. 3 della  legge n. 662/1996,
e'  stabilita  nella  misura  ordinaria di  L.  200.000  fatta  salva
l'elevazione  fino a  L. 500.000  concedibile  ai soggetti  e con  le
seguenti modalita':
   1) nucleo familiare costituito da:
  a)  due ultrasessantacinquenni  con reddito  complessivo imponibile
IRPEF non superiore  a L. 20.000.000 (nel calcolo  del reddito devono
essere inclusi  tutti i redditi,  anche quelli esenti ai  fini IRPEF,
con  esclusione di  quello  relativo all'abitazione  in proprieta'  e
quelli  dei  locali censiti,  di  sua  pertinenza, appartenenti  alla
categoria    catastale    C6).    Qualora   a    carico    dei    due
ultrasessantacinquenni vi siano altri  familiari il limite di reddito
di L. 20.000.000 piu' L. 5.500.000 per ogni familiare a carico;
  b)  ultrasessantacinquenne,   singolo,  con   reddito  complessivo,
calcolato come  indicato al punto  a) non superiore a  L. 15.000.000,
qualora a carico dell'ultrasessantacinquenne vi siano altri familiari
il limite  di reddito  di L.  15.000.000 piu'  L. 5.500.000  per ogni
familiare a carico;
  2) abitazione  appartenente alle categorie  catastali A2, A3,  A4 e
A5;
  3)  nessuno  dei  componenti  il nucleo  familiare  possieda  altro
fabbricato su  tutto il  territorio nazionale, escludendo  "per altro
fabbricato"   l'immobile   classificato   C6   (garage)   purche'   a
disposizione dello stesso nucleo familiare;
  4) che l'immobile per cui  viene chiesta la maggiore detrazione sia
l'unica abitazione a disposizione del nucleo familiare.
  L'elevazione  a L.  500.000  e' concedibile  anche  a soggetti  non
ultrasessantacinquenni  che presentino  una  invalidita' superiore  o
uguale al  67% e che  abbiano tutte  le condizioni richieste  per gli
ultrasessantacinquenni.
  Tutte le condizioni suddette debbono risultare da una dichiarazione
sostitutiva di  notorieta' da  far pervenire all'ufficio  tributi del
comune entro la data di scadenza della denuncia annuale.
   (Omissis).