IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto n. 010 del  24 maggio 1996 con il quale si
e' dato corso all'impegno delle  prime rate semestrali - 30 giugno/31
dicembre  - delle  venti previste,  a favore  della Cassa  depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista la  nota della  Cassa depositi  e prestiti  n. 001262  del 17
aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli
importi  corrispondenti  alle  quinte  rate  semestrali  delle  venti
previste, scadenza 30 giugno 1998, da trasferire rispettivamente agli
istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi
di Siena  - Siena, 3)  Banca nazionale del  Lavoro - Roma,  per mutui
concessi rispettivamente:  1) Universita' di Palermo  ed alle regioni
2) Toscana e  3) Umbria per l'attuazione dei propri  progetti, di cui
all'art. 20 della legge 67/88;
  Vista  la  legge  di  bilancio   27  dicembre  1997,  n.  453,  per
l'esercizio 1998;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7416 dello stato di previsione  della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica, per il 1998, la somma
complessiva  di L.  6.159.044.550  a favore  della  Cassa depositi  e
prestiti  per  il  successivo trasferimento  agli  istituti  mutuanti
interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno
1998 secondo lo schema di seguito indicato:
       Istituti mutuanti                         Importi (in lire)
            ---                                         ---
Banco di Sicilia ...........................       994.039.820
Monte dei Paschi di Siena ..................     1.867.080.930
Banca nazionale del Lavoro .................     3.297.923.800
                                                 ______________
                         Totale ............     6.159.044.550
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 6.159.044.550 e' impegnata, per il 1998,
a favore della Cassa depositi e  prestiti per le finalita' esposte in
premessa.