IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 317 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e modificato dalla legge 9 giugno 1977, n. 333; Visto l'art. 318 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione; Vista la Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per le navi da pesca; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1989, con il quale il dirigente generale dott. Giuseppe Giurgola e' stato preposto alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con le funzioni di direttore generale; Visto il decreto del direttore generale del 7 dicembre 1994 con il quale e' stato demandato al capo compartimento marittimo di Mazara del Vallo ed al direttore marittimo di Ancona il rilascio materiale delle autorizzazioni di cui agli articoli 317 e 318 del codice della navigazione limitatamente alle navi da pesca; Ritenuta la necessita' di provvedere ad un celere disbrigo dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni agli imbarchi previsti dall'art. 318 del codice della navigazione come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente alle navi adibite alla pesca marittima; Considerato, pertanto, che e' necessario delegare le autorita' marittime periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, caratterizzate dalla presenza di numerosi marittimi stranieri e tenuto conto delle esigenze produttive del settore della pesca; Considerato il contenuto dell'art. 7 della legge n. 30/1998 sopracitata, che prevede la valutazione, da parte dell'autorita' delegata, circa la necessita' o meno di autorizzare la presenza a bordo di ciascuna nave di personale di bassa forza in misura non maggiore della meta' dell'intero equipaggio; Decreta: Art. 1. I capi dei compartimenti marittimi di Rimini, Manfredonia, Portoferraio, Chioggia, Trapani, Cagliari, Palermo, Roma-Fiumicino, Bari, Crotone, Molfetta, Livorno, Porto Empedocle, Gallipoli, Augusta, Salerno, Siracusa, Milazzo, Viareggio, Imperia, Reggio Calabria, Porto Torres, Vibo Valentia Marina, Civitavecchia, Messina, Genova, Taranto, Catania, Napoli, Pescara, Ravenna, Mazara del Vallo, Trieste, Ancona, La Spezia, Termoli, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Brindisi, Savona, Marina di Carrara, Gaeta, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Venezia, Monfalcone e Olbia, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione come modificato dalla legge n. 30/1998, con l'osservanza dei seguenti criteri, limiti e modalita': a) accertata indisponibilita' in loco di marittimi di nazionalita' italiana; b) accertamento del possesso da parte del marittimo extracomunitario di passaporto valido o documento equipollente nonche' dei documenti rilasciati dallo Stato di appartenenza che li abilitano alla navigazione ed all'espletamento delle mansioni che devono assumere, secondo le leggi dello Stato al quale appartengono, ai sensi dell'art. 429 del regolamento al codice della navigazione; c) verifica dell'impiego come bassa forza del marittimo interessato; d) accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 (ingresso nel territorio dello Stato) o dall'art. 5 (permesso di soggiorno) della legge 6 marzo 1998, n. 40, citata in premessa; e) annotazione dell'autorizzazione all'imbarco nel contratto di arruolamento del marittimo extracomunitario, nonche' sui documenti di bordo. Ogni richiesta dovra' essere rivolta in carta da bollo ai capi dei compartimenti marittimi sopracitati, e dovra' essere debitamente sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere tutti gli elementi necessari all'esame del caso, nonche' la durata del contratto di arruolamento e le indicazioni relative alla lettera d) sopracitata. L'autorizzazione all'imbarco deve essere rilasciata per un periodo non superiore ad un anno. Al termine, puo' essere rinnovata in vigenza dei requisiti previsti dal presente articolo.