IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 317 del Codice  della navigazione, approvato con regio
decreto 30  marzo 1942,  n. 327,  e modificato  dalla legge  9 giugno
1977, n. 333;
  Visto l'art. 318  del Codice della navigazione  approvato con regio
decreto  30  marzo 1942,  n.  327,  come  modificato dalla  legge  27
febbraio 1998, n.  30, recante "Disposizioni urgenti  per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
  Vista   la   Convenzione    internazionale   sugli   standards   di
addestramento, abilitazione  e tenuta  della guardia  per le  navi da
pesca;
  Vista  la legge  7  agosto 1990,  n. 241,  recante  nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'art.  2  della legge  23  ottobre  1992,  n. 421,  e  successive
modificazioni;
  Visto il  decreto ministeriale  30 novembre 1989,  con il  quale il
dirigente  generale dott.  Giuseppe Giurgola  e' stato  preposto alla
Direzione generale del  lavoro marittimo e portuale,  con le funzioni
di direttore generale;
  Visto il decreto del direttore generale  del 7 dicembre 1994 con il
quale e'  stato demandato al  capo compartimento marittimo  di Mazara
del Vallo ed  al direttore marittimo di Ancona  il rilascio materiale
delle autorizzazioni di cui agli articoli  317 e 318 del codice della
navigazione limitatamente alle navi da pesca;
  Ritenuta  la necessita'  di provvedere  ad un  celere disbrigo  dei
procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni
agli  imbarchi previsti  dall'art. 318  del codice  della navigazione
come modificato  dalla legge 27  febbraio 1998, n.  30, relativamente
alle navi adibite alla pesca marittima;
  Considerato,  pertanto, che  e'  necessario  delegare le  autorita'
marittime   periferiche  del   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione,  caratterizzate  dalla  presenza di  numerosi  marittimi
stranieri e tenuto conto delle  esigenze produttive del settore della
pesca;
  Considerato  il  contenuto  dell'art.  7  della  legge  n.  30/1998
sopracitata,  che prevede  la  valutazione,  da parte  dell'autorita'
delegata, circa  la necessita'  o meno di  autorizzare la  presenza a
bordo di  ciascuna nave  di personale  di bassa  forza in  misura non
maggiore della meta' dell'intero equipaggio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  capi   dei  compartimenti  marittimi  di   Rimini,  Manfredonia,
Portoferraio, Chioggia,  Trapani, Cagliari,  Palermo, Roma-Fiumicino,
Bari,  Crotone,   Molfetta,  Livorno,  Porto   Empedocle,  Gallipoli,
Augusta,  Salerno,  Siracusa,  Milazzo,  Viareggio,  Imperia,  Reggio
Calabria, Porto Torres, Vibo Valentia Marina, Civitavecchia, Messina,
Genova, Taranto, Catania, Napoli, Pescara, Ravenna, Mazara del Vallo,
Trieste,  Ancona,  La  Spezia,  Termoli, San  Benedetto  del  Tronto,
Pesaro, Brindisi, Savona, Marina di  Carrara, Gaeta, Torre del Greco,
Castellammare di Stabia,  Venezia, Monfalcone e Olbia,  ai fini della
composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima,
sono delegati  al rilascio delle autorizzazioni  all'imbarco ai sensi
dell'art.  318 del  codice  della navigazione  come modificato  dalla
legge n.  30/1998, con  l'osservanza dei  seguenti criteri,  limiti e
modalita':
  a) accertata indisponibilita' in  loco di marittimi di nazionalita'
italiana;
  b)   accertamento    del   possesso   da   parte    del   marittimo
extracomunitario  di  passaporto   valido  o  documento  equipollente
nonche' dei documenti  rilasciati dallo Stato di  appartenenza che li
abilitano  alla navigazione  ed all'espletamento  delle mansioni  che
devono assumere, secondo le leggi  dello Stato al quale appartengono,
ai sensi dell'art. 429 del regolamento al codice della navigazione;
  c)   verifica  dell'impiego   come   bassa   forza  del   marittimo
interessato;
  d) accertamento della sussistenza  dei requisiti previsti dall'art.
4 (ingresso  nel territorio dello  Stato) o dall'art. 5  (permesso di
soggiorno) della legge 6 marzo 1998, n. 40, citata in premessa;
  e)  annotazione dell'autorizzazione  all'imbarco  nel contratto  di
arruolamento del marittimo extracomunitario, nonche' sui documenti di
bordo.
  Ogni richiesta dovra' essere rivolta in  carta da bollo ai capi dei
compartimenti  marittimi  sopracitati,  e dovra'  essere  debitamente
sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere
tutti gli  elementi necessari all'esame  del caso, nonche'  la durata
del contratto di arruolamento e  le indicazioni relative alla lettera
d) sopracitata.
  L'autorizzazione all'imbarco deve essere  rilasciata per un periodo
non  superiore ad  un  anno.  Al termine,  puo'  essere rinnovata  in
vigenza dei requisiti previsti dal presente articolo.