IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di oigine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso", "Caluso Passito" e "Caluso Passito Liquoroso" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1988 con il quale e' stato sostituito per intero il testo del disciplinare di produzone delle denominazioni di origine dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" gia' denominati "Erbaluce di Caluso", "Caluso Passito" e "Caluso Passito Liquoroso"; Viste le successive modifiche apporote dai decreti ministeriali 27 luglio 1990 e 28 febbraio 1995; Vista la domanda, presentata dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di cui trattasi; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998; Viste le istanze presentate dall'associazione "Vignaioli Piemontesi" e dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. di Caluso, Carema e Canavese tese ad ottenere integrazioni e precisazioni ad alcuni disposti degli articoli 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto le istanze di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998. Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", in conformita' ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.