IL DIRIGENTE
     capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per
   la tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e
   delle  indicazioni      geografiche      tipiche      dei     vini
   responsabile   del procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per  la tutela delle denominazioni di oigine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge 16  giugno  1998,  n. 193  con  la  quale e  stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967,
con  il quale  sono state  riconosciute le  denominazioni di  origine
controllata dei vini "Erbaluce di Caluso", "Caluso Passito" e "Caluso
Passito Liquoroso" ed e' stato  approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica del 17 marzo 1988
con il quale e' stato sostituito per intero il testo del disciplinare
di produzone  delle denominazioni  di origine  dei vini  "Erbaluce di
Caluso"  o "Caluso"  gia'  denominati "Erbaluce  di Caluso",  "Caluso
Passito" e "Caluso Passito Liquoroso";
  Viste le successive modifiche  apporote dai decreti ministeriali 27
luglio 1990 e 28 febbraio 1995;
  Vista  la domanda,  presentata  dalla regione  Piemonte, intesa  ad
ottenere   la  modifica   del   disciplinare   di  produzione   della
denominazione di cui trattasi;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  dei  vini  "Erbaluce  di  Caluso"  o  "Caluso",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998;
  Viste   le   istanze    presentate   dall'associazione   "Vignaioli
Piemontesi" e dal  Consorzio per la tutela e  valorizzazione dei vini
D.O.C. di Caluso,  Carema e Canavese tese ad  ottenere integrazioni e
precisazioni  ad  alcuni disposti  degli  articoli  3,  5 e  6  della
proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;
  Visti il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini con il quale il medesimo,  a seguito di
supplemento  istruttorio, ha  accolto le  istanze di  cui sopra  e il
disciplinare di produzione riproposto  con gli emendamenti richiesti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998.
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini  "Erbaluce di Caluso"  o "Caluso", in conformita'  ai pareri
del citato  Comitato, come  risultano dalla proposta  di disciplinare
integrativa;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
i  disciplinari di  produzione vengano  approvati e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" approvato con decreto del
Presidente della Repubblica  9 luglio 1967 e  successive modifiche e'
sostituito per  intero dal testo  annesso al presente decreto  le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.