LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visti, in particolare, gli articoli 61, comma 2, e 72, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998; Vista la lettera del 1' luglio 1998, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato l'intesa prevista dall'articolo 72, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998; Delibera: E' adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. Il Regolamento consta di 10 articoli. La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob. Roma, 1 luglio 1998 p. Il presidente: ONADO ------------ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 2 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "societa' di gestione: le societa' di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico; c) "capitale minimo delle societa' di gestione": l'ammontare minimo del capitale sociale delle societa' di gestione versato ed esistente. TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTARI Capo I Determinazione, del capitale minino delle societa' di gestione dei mercati e delle attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati Art. 3 Capitale minimo 1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire dieci miliardi. 2. Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), e' fissato in lire venticinque miliardi. Art. 4 Attivita' connesse e strumentali 1. Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico; d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso'e le societa' emittenti e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del mercato; e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo, Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; g) istituzione e gestione di sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari in conformita' a quanto previsto dalla Parte III, Titolo Il, del Testo Unico. 2. Le societa' di gestione possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella societa' di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e in societa', italiane o estere, di gestione dei mercati. Capo II Liquidazione delle insolvenze di mercato Art. 5 Definizioni 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "negoziatore": il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani; b) "liquidatore": il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo Unico; c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico; d) "commissario": il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico; e) "sistemi di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico; f) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo 70 del Testo Unico e i ' soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico; g) "blocchi": gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari individuati dalla Consob nelle proprie disposizioni; , h) "servizio di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico. Art. 6 Presupposti dell'insolvenza di mercato 1. L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati neu'ambito del servizio liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente. 2. L' insolvenza e' comunque presunta in caso di: a) mancato conferime'nto da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani; b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti. Art. 7 Accertamento dell'insolvenza di mercato 1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob: a) in caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne da' comunicazione alla Consob; b) nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla societa' di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la societa' di gestione ne da' comunicazione alla Consob; c) nel caso di cui all'articolo comma 2, lett. b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti. 2. Con il medesimo provvedimento con cui e' dichiarata l'insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamente del processo di liquidazione in corso. Art. 8 Liquidazione dell'insolvenza di mercato 1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalita': a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato; b) dispone l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall'insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente; c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione; d) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG): 1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati,' che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione; 2) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all'esecuzione anticipata del contratto; 3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore, dispone che le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata del contratto; e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente; f) emette i certificati di credito: 1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilita' liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarita' a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; 2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza. 2. Ai contratti relativi a blocchi , aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, nonche' ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati la procedura di cui al comma 1 si applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b). 3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si e' verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvolgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilita' in titoli e in lire da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvolgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate. Art. 9 Comunicazioni alla Consob 1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che, non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 10 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del Titolo II, Capo I, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla medesima data e' abrogato il regolamento n. 10247 del 1996. 2. Le disposizioni del Titolo 11, Capo II, entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla medesima data cessa l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.